Lexipedia

Decisione

30.2007.257

Posteggiare su uno stallo riservato agli invalidi

19 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 6 luglio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle

spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo (I) __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

Fatti accertati il 3 dicembre 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4

OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per riservare certi posti di

parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio»

(4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14);

è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una

persona disabile. Il «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3

n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza

(art. 65 cpv. 5 prima e seconda frase OSStr).

Le linee ai bordi della

carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato

il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di

parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in

cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di

una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o

scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono

ostacolati (art. 79 cpv. 4 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di

parcheggio riservato alle persone disabili – fino a 60 minuti – l’allegato 1

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione di

fr. 120.- (infrazione n. 240.1).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato

su uno stallo riservato agli invalidi nel parcheggio del centro commerciale __________

a __________.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di aver usufruito di un parcheggio presso il suddetto centro

commerciale nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel rapporto di

contravvenzione, ma si giustifica invocando in sostanza l’inadeguatezza della

segnaletica posta in loco, in quanto “nel posto da me occupato non c’era

nessuna segnalazione sull’asfalto; l’unico segnale presente era invece un

piccolo cartello appeso alla rete di recinzione a sinistra del posto da me

occupato, che mostrava il disegno di una carrozzella e con 2 piccolissime

frecce” (cfr. ricorso 6 settembre 2007).

5.

Invitato a esprimersi

sulle doglianze ricorsuali, l’agente accertatore ha confermato integralmente il

rapporto di contravvenzione, precisando che:

“il cartello segnaletico è

regolamentare e non è un “piccolo cartello appeso alla recinzione metallica con

due piccolissime frecce”, come asserisce la __________.

Il veicolo

era posteggiato proprio sotto questa segnaletica verticale in uno dei due

posteggi riservati agli invalidi (a destra e a sinistra dello stesso) e

indicati chiaramente dalla due frecce” (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 24 ottobre 2007, sul quale l’insorgente è rimasta silente

nonostante il termine assegnatole da questo giudice con scritto raccomandato

2/5 novembre 2007 per esprimersi in merito).

6.

In concreto, non vi è

motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente accertatore sulla regolarità

del cartello, recante, per stessa ammissione della ricorrente, la tavola

complementare con il simbolo della “carrozzella; del resto, l’agente, a

differenza della multata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale

di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da

non incorrere in sanzioni penali rispettivamente disciplinari. È altresì d’uopo

rilevare che la riproduzione del predetto simbolo sull’asfalto nulla muta alla

sostanza, poiché trattasi di un ausilio alla segnaletica verticale.

Si noti, a titolo

abbondanziale, che quand’anche il segnale non fosse stato posato regolarmente, il Tribunale federale, pronunciandosi sulla forza

obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia relativizzato la portata

delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF 99 IV 164 i giudici

dell’Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le demarcazioni

esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di principio,

esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione, ciò che

costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del diritto;

in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono

posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non

permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno

unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è

manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 240.1),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a

suo carico.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster