30.2007.257
Posteggiare su uno stallo riservato agli invalidi
19 gennaio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.257
Data decisione, Autorità:
19.01.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su uno stallo riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 65 cpv. 5 OSSTR
art. 79 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.257
17502/808
Bellinzona
19
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 settembre 2007 presentato
da
RI 1, (I),
contro
la decisione
6 luglio 2007 n. 17502/808 emessa dalla CRTE 1
rilevato che le osservazioni 30 ottobre
2007 della CRTE 1 sono tardive, per cui non possono essere prese in
considerazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 6 luglio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo (I) __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti accertati il 3 dicembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4
OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per riservare certi posti di
parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio»
(4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14);
è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una
persona disabile. Il «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3
n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza
(art. 65 cpv. 5 prima e seconda frase OSStr).
Le linee ai bordi della
carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato
il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di
parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in
cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di
una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o
scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono
ostacolati (art. 79 cpv. 4 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di
parcheggio riservato alle persone disabili – fino a 60 minuti – l’allegato 1
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione di
fr. 120.- (infrazione n. 240.1).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato
su uno stallo riservato agli invalidi nel parcheggio del centro commerciale __________
a __________.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di aver usufruito di un parcheggio presso il suddetto centro
commerciale nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel rapporto di
contravvenzione, ma si giustifica invocando in sostanza l’inadeguatezza della
segnaletica posta in loco, in quanto “nel posto da me occupato non c’era
nessuna segnalazione sull’asfalto; l’unico segnale presente era invece un
piccolo cartello appeso alla rete di recinzione a sinistra del posto da me
occupato, che mostrava il disegno di una carrozzella e con 2 piccolissime
frecce” (cfr. ricorso 6 settembre 2007).
5.
Invitato a esprimersi
sulle doglianze ricorsuali, l’agente accertatore ha confermato integralmente il
rapporto di contravvenzione, precisando che:
“il cartello segnaletico è
regolamentare e non è un “piccolo cartello appeso alla recinzione metallica con
due piccolissime frecce”, come asserisce la __________.
Il veicolo
era posteggiato proprio sotto questa segnaletica verticale in uno dei due
posteggi riservati agli invalidi (a destra e a sinistra dello stesso) e
indicati chiaramente dalla due frecce” (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 24 ottobre 2007, sul quale l’insorgente è rimasta silente
nonostante il termine assegnatole da questo giudice con scritto raccomandato
2/5 novembre 2007 per esprimersi in merito).
6.
In concreto, non vi è
motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente accertatore sulla regolarità
del cartello, recante, per stessa ammissione della ricorrente, la tavola
complementare con il simbolo della “carrozzella; del resto, l’agente, a
differenza della multata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale
di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da
non incorrere in sanzioni penali rispettivamente disciplinari. È altresì d’uopo
rilevare che la riproduzione del predetto simbolo sull’asfalto nulla muta alla
sostanza, poiché trattasi di un ausilio alla segnaletica verticale.
Si noti, a titolo
abbondanziale, che quand’anche il segnale non fosse stato posato regolarmente, il Tribunale federale, pronunciandosi sulla forza
obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia relativizzato la portata
delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF 99 IV 164 i giudici
dell’Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le demarcazioni
esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di principio,
esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione, ciò che
costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del diritto;
in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono
posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non
permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno
unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è
manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 240.1),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a
suo carico.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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