30.2007.258
Circolare impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'
23 gennaio 2009Italiano7 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.258
Data decisione, Autorità:
23.01.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2007.258
22813/804
Bellinzona
23
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 settembre 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
7 settembre 2007 n. 22813/804 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 24 settembre
2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 7 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per
Considerandi
il seguente motivo:
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’ ”.
Fatti accertati il 16 maggio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve
essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di
comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani
libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3. La Sezione della circolazione
– in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato
impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia intercomunale di __________,
uno dei quali ha così descritto l’infrazione e le modalità dell’accertamento:
“(…) il sottoscritto
unitamente al collega sgt __________, in data e ora e luogo di cui sopra (__________,
__________, ore 16.16, ndr) notavamo la vettura di marca __________
immatricolata TI __________ alla cui guida vi era un uomo di circa 30-35 anni
(corporatura robusta), lo stesso utilizzava un telefono senza dispositivo mani
libere. Da parte nostra per ovvi motivi di proporzionalità non si procedeva al
fermo del veicolo onde intimare la contravvenzione al conducente. La
contravvenzione veniva inoltrata alla detentrice (via posta). In seguito
venivamo contattati telefonicamente dal suindicato il quale ha asserito di aver
condotto lui il veicolo in tale occasione ma contestava l’utilizzo del
telefonino, da parte nostra lo si informava sulla prassi da seguire. Confermo
per tanto il rapporto di contravvenzione” (cfr. rapporto di contro
osservazioni 12 luglio 2007).
4. Il ricorrente, pur
ammettendo da subito di essersi trovato alla guida della vettura TI __________
nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione e di aver “visto bene i
due agenti” contesta l’addebito mossogli.
Nello scritto 24 maggio 2007
egli ha asserito che “ero in una posizione che si poteva (FORSE) supporre ma
non so come che ero al tel., ma ero solo in quella posizione visto che ho
problemi con la schiena e stavo cantando una canzone niente di più”, mettendosi
a disposizione per mostrare l’asserta posizione presso la Polizia. In data 12
luglio 2007 egli comunicava alla Polizia di riconfermare il predetto scritto.
Infine, nel ricorso 10
settembre 2007, egli ha ribadito di non essere stato al telefono e ha
precisato, per la prima volta, di disporre di un non meglio precisato “dispositivo
(Mani libere)”, chiedendo nuovamente un confronto con gli agenti.
5. In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non
vi è motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti. In effetti,
nonostante non abbiano specificato l’esatta loro posizione al momento
dell’accertamento, risulta dalle stesse dichiarazioni del denunciato che ha
dichiarato di averli “visti bene”, che essi dovevano trovarsi a una distanza
talmente ravvicinata da poterlo scorgere chiaramente al telefono: del resto,
essi hanno fornito una precisa descrizione del contravventore, riconfermando
senza ombra di dubbi il rapporto di contravvenzione anche a seguito delle
giustificazioni addotte dall’insorgente. In proposito, si noti che tali
giustificazioni, completate in sede ricorsuale, risultano alquanto vacillanti:
da un lato non si comprende per quale motivo egli avrebbe dovuto portare una
mano all’orecchio per presunti problemi alla schiena (in tal senso, non si vede
come un confronto con gli agenti avrebbe potuto chiarire la fattispecie);
dall’altro lato, lascia perplessi il fatto che solo in sede di gravame egli
abbia asserito di disporre di un “dispositivo (Mani Libere)”, senza tuttavia
fornire alcun dettaglio sulla marca e sul modello.
Del resto, gli agenti, a
differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo
istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente,
così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del
resto, le loro dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non
corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste
conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori
luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un
maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta
dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni
rimproverategli dall’autorità di prime cure.
6. A giusta ragione la
Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-,
pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere
d’infrazione (n. 311), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in
sede di procedura ordinaria.
Il ricorso – infondato – deve
pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15
LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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