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Decisione

30.2007.258

Circolare impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'

23 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 7 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per

Considerandi

il seguente motivo:

“Ha circolato con il

veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’ ”.

Fatti accertati il 16 maggio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve

essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di

comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani

libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3. La Sezione della circolazione

– in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato

impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia intercomunale di __________,

uno dei quali ha così descritto l’infrazione e le modalità dell’accertamento:

“(…) il sottoscritto

unitamente al collega sgt __________, in data e ora e luogo di cui sopra (__________,

__________, ore 16.16, ndr) notavamo la vettura di marca __________

immatricolata TI __________ alla cui guida vi era un uomo di circa 30-35 anni

(corporatura robusta), lo stesso utilizzava un telefono senza dispositivo mani

libere. Da parte nostra per ovvi motivi di proporzionalità non si procedeva al

fermo del veicolo onde intimare la contravvenzione al conducente. La

contravvenzione veniva inoltrata alla detentrice (via posta). In seguito

venivamo contattati telefonicamente dal suindicato il quale ha asserito di aver

condotto lui il veicolo in tale occasione ma contestava l’utilizzo del

telefonino, da parte nostra lo si informava sulla prassi da seguire. Confermo

per tanto il rapporto di contravvenzione” (cfr. rapporto di contro

osservazioni 12 luglio 2007).

4. Il ricorrente, pur

ammettendo da subito di essersi trovato alla guida della vettura TI __________

nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione e di aver “visto bene i

due agenti” contesta l’addebito mossogli.

Nello scritto 24 maggio 2007

egli ha asserito che “ero in una posizione che si poteva (FORSE) supporre ma

non so come che ero al tel., ma ero solo in quella posizione visto che ho

problemi con la schiena e stavo cantando una canzone niente di più”, mettendosi

a disposizione per mostrare l’asserta posizione presso la Polizia. In data 12

luglio 2007 egli comunicava alla Polizia di riconfermare il predetto scritto.

Infine, nel ricorso 10

settembre 2007, egli ha ribadito di non essere stato al telefono e ha

precisato, per la prima volta, di disporre di un non meglio precisato “dispositivo

(Mani libere)”, chiedendo nuovamente un confronto con gli agenti.

5. In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, non

vi è motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti. In effetti,

nonostante non abbiano specificato l’esatta loro posizione al momento

dell’accertamento, risulta dalle stesse dichiarazioni del denunciato che ha

dichiarato di averli “visti bene”, che essi dovevano trovarsi a una distanza

talmente ravvicinata da poterlo scorgere chiaramente al telefono: del resto,

essi hanno fornito una precisa descrizione del contravventore, riconfermando

senza ombra di dubbi il rapporto di contravvenzione anche a seguito delle

giustificazioni addotte dall’insorgente. In proposito, si noti che tali

giustificazioni, completate in sede ricorsuale, risultano alquanto vacillanti:

da un lato non si comprende per quale motivo egli avrebbe dovuto portare una

mano all’orecchio per presunti problemi alla schiena (in tal senso, non si vede

come un confronto con gli agenti avrebbe potuto chiarire la fattispecie);

dall’altro lato, lascia perplessi il fatto che solo in sede di gravame egli

abbia asserito di disporre di un “dispositivo (Mani Libere)”, senza tuttavia

fornire alcun dettaglio sulla marca e sul modello.

Del resto, gli agenti, a

differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo

istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente,

così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del

resto, le loro dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non

corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste

conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori

luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un

maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta

dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproverategli dall’autorità di prime cure.

6. A giusta ragione la

Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-,

pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere

d’infrazione (n. 311), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in

sede di procedura ordinaria.

Il ricorso – infondato – deve

pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15

LPContr).

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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