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Decisione

30.2007.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 luglio 2007Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG

(art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano

entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a

partire da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente

dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato

(art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1

lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da

pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è

previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per

l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

6. Nel

caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione

degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali

per gli anni 2001 e 2002.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 913,40 ciascuno, per complessivi

Fr. 3'653,60 (doc. 6).

Il 23 dicembre 2005

(doc. 6) la Cassa ha calcolato in Fr. 5'963,65 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 2'310,05 a saldo.

Medesimo discorso vale

per i contributi del 2002, corrisposti sempre nella misura di Fr. 913,40 per

ogni trimestre. Il conteggio finale emesso il medesimo giorno enumerava un

importo di Fr. 6'936,90, per

una differenza di contributi personali ancora da corrispondere pari a Fr. 3'283,30.

Più specificatamente,

i saldi dei contributi (conguagli) per il 2001 ed il 2002 sono stati richiesti

all'assicurato il 23 dicembre 2005

ed i pagamenti sono entrambi giunti alla Cassa il 7 febbraio 2006 (docc. 11 e

12).

Gli interessi maturati

a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione

definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2003 al 7 febbraio 2006, quindi su 1'117 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa

a saldo (Fr. 2'310,05), per un

interesse di Fr. 358,40 (doc. 8).

Quanto ai contributi

da pagare per l'anno 2002, la

questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i

contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora

di Fr. 345,20 calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi

definitivi fissati con la relativa decisione (7 febbraio 2006), quindi su 757

giorni (doc. 9)

7. In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito

questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di

contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi

d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno

di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%

inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,

in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.

1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure

alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato

non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va

evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti insufficienti

(cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del reddito

conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo

d’interesse.

È circostanza notoria

che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti

versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo

l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa G.B., inc. n. 30.2006.2) ciò che,

in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento del

reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS

costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato di segnalare

tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga conto del

limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

Gli interessi di mora

possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i

contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,

sempre che quest'ultimo importo

sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al

momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi

diventano esigibili.

A questo proposito, l'insorgente sostiene l'inapplicabilità dell'art. 41bis OAVS alla fattispecie, poiché

questa norma sarebbe stata sostituita "dall'annesso cfr. 7"

della LPGA il 1° gennaio 2003, con conseguente modifica dell'OAVS che, quindi, non può essere applicata

al caso in esame dato che esso concerne periodi contributivi antecedenti a tale

modifica (doc. I punto 2).

Questa tesi è

totalmente errata. Il ricorrente misconosce la portata della LPGA, che non ha

modificato l'art. 41bis OAVS. Infatti,

questo disposto, in vigore nella sua formulazione attuale dal 1° gennaio

2001, è una regolamentazione propria e specifica (lex specialis) al campo

dei contributi AVS/AI/IPG. Pertanto, l'art. 26 LPGA sugli interessi di mora non può tornare utile al

presente giudizio, siccome disposto d'ordine generale applicabile a tutti i campi del diritto delle

assicurazioni sociali, ma che deve lasciare spazio alla regola speciale dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

8. Quanto

alla contestazione dell'applicazione

dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre

evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in

virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS,

stabilire i contributi d'acconto

sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul

reddito determinante per l'ultima

decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è

altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o

persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di

compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile.

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto

in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di

segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo

precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo

appunto un'indicazione

contraria dell’assicurato.

In effetti,

contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, quest'ultimo non è soggetto passivo della

procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi

non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali

per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche

significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo

favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, senza necessità di far

capo alle Direttive UFAS che precisano il contenuto di questo capoverso.

Secondo questa norma, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato

di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga a seguito di una

richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un

termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso

in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date

da quest'ultimo per fissare i

contributi d'acconto che si

basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv.

5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla

Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002

(art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi

personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre l'applicazione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

Precisamente, il

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la

fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,

l'importo da versare a

conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi

effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che

però non è stato fatto.

In questo senso, va

osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi

con l'indicazione del

conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in

ritardo con il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha

emanato le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna

influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente

contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato la tassazione

2003A e quando l'ha trasmessa

alla Cassa di compensazione.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nel febbraio 2006.

L'insorgente si è quindi

trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle

lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.

L’interesse di mora,

dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento di congrui acconti.

9. È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto

in discussione (STCA del 19

aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di

tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…

dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"

appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di

trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione alla Cassa che

gli incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

Nel caso in esame, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della

notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento,

Considerandi

verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui

redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.

Più concretamente, al

termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel

2002.

(per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003

(per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del

proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la

notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale

caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché

è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile. Il ricorrente

disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere

alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai

redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che

venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel

2005).

L’assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dalla norma in oggetto - come si vedrà comunque

conforme alla legge ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva

comunicazione dei suoi redditi; se vi avesse provveduto, avrebbe certamente

evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si

palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – inferiori ai

contributi effettivamente dovuti per quell'anno, e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto

all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato

correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una

comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),

i contributi d'acconto sulla

base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito

effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così

importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta nel

2005, solo una volta conosciuti dall'amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel

2001.

e nel 2002 (cfr., per l'appunto,

la richiesta del 17 novembre 2005 (doc. C) della Cassa all'assicurato di trasmetterle copia della

dichiarazione fiscale 2003A).

Stanti le considerazioni

che precedono, non v'è pertanto

nulla da recriminare all'amministrazione

per il suo agire, una negligenza essendo semmai riconducibile al solo

ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le concrete divergenze –

peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo e gli

acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela

corretta.

10.

La

questione dell'accollamento di

interessi di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata di recente affrontata dalla Cassa CO

1, che il 21 dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

" (…) Per quanto concerne i lavoratori

indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è

spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per

i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di

regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25%

per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede

all'assicurato di segnalare alla cassa di

compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in

virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di

pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno

contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le

informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al

meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in

alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo

nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei

contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto

che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo

dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la

differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di

compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui

loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo

nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di

rinunciare alla riscossione degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore

dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al

25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in

materia di interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in

re Z.; 30.2002.93), il TCA aveva

già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso) datori

di lavoro.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,

consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,

Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo

del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS

gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite

d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che

invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto,

per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata,

è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei

contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero

che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e

relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto

non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa

regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i

contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo

di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

ed

ha quindi proposto di respingere il postulato.

11.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali

dell'assicurato dovuti per gli

anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con due decisioni del

23.

dicembre 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti

dall'assicurato per il 2001 ed

il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per questi

due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che, a buon

diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti (docc.

11.

e 12) si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare

fissati con la citata decisione. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno

prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che

i contributi d'acconto versati

dall'insorgente nel corso dell'anno 2001 (Fr. 3'653,60) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva

effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 5'963,65). In altri termini, il conteggio

finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 2'310,05), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 1'490,90), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza ancora dovuta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati

sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 2'310,05) e quindi non solo sulla parte

superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal

1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari

a Fr. 345,20, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da

conguagliare (Fr. 3'283,30) era

superiore al 25% (Fr. 1'734,25)

dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 6'936,90).

Questi interessi

decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,

che in specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto sul conto corrente della Cassa di

compensazione il 7 febbraio 2006. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora.

Di conseguenza, sulla

base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS, la Cassa di compensazione ha correttamente

proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 7

febbraio 2006, pari a Fr. 358,40, per i contributi dovuti nel 2001 e dal 1°

gennaio 2004 al 7 febbraio 2006, pari a Fr. 345,20, per i contributi

personali dovuti nel 2002.

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza necessariamente fare

capo alle Direttive dell'UFAS,

contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per

determinare l'esistenza di

interessi moratori.

La lamentela dell'insorgente su questa tematica va dunque

respinta.

Visto quanto precede,

la proposta espressa dal ricorrente in via subordinata per "un'applicazione più equa e equilibrata della

normativa" (doc. I punto 4) non trova

alcun fondamento giuridico e come tale non deve in specie essere presa in

considerazione.

12.

Va

ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente relativa alla

conformità dell'art. 41bis cpv.

1.

lett. f OAVS con la Costituzione federale, siccome questo disposto violerebbe

il principio dell'uguaglianza

di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).

Questa Corte osserva,

a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale

Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

considerato che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio

federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione

degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare

intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un

ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a

questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr.

30.

-, poiché l'UFAS ha fatto

uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse

di compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali

situazioni (cfr. la CIM citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso

che l'applicazione di questa

nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori

siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di

pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di

compensazione.

Nella sentenza H

328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in

questi termini:

" (…) Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de

céans a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale

et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le

débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de

perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art.

74.

al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu l'occasion de

trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H

268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le

Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière

d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et

que l'AVS doit se montrer intransigeante (…). Le Conseil fédéral a d'ailleurs

admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour

conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit

déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent

trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). (…)".

D'avviso del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove

ritiene che l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS violi alcuni principi costituzionali e quindi che non sia conforme

alla Costituzione federale.

Infatti, se è vero che

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso

stesso trattato, è innegabile però che la Massima istanza si sia pronunciata

sull'art. 41bis OAVS in

generale, implicitamente negando la difformità di detta norma alla Costituzione

Federale.

L’esame svolto dal TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF), riguardante l’art. 41bis

OAVS, dimostra che l'Alta corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è indubbio

che la Massima autorità giudiziaria svizzera abbia dichiarato conforme alla

Costituzione federale sia questo disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi

capoversi ed indirettamente le sei ipotesi contemplate al capoverso 1,

fra cui la citata lettera f qui in discussione.

Lo scrivente Tribunale

osserva ancora che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha confermato espressamente

la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2001, alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143

segg.). Questa norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava

diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.

La Corte federale,

come esposto, ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con

moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di

tempo che intercorre fra l'ordine

di pagamento e l'esecuzione

dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio

margine d'apprezzamento di cui

dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF), nella sentenza H 268/02 consid 5.1, ha stabilito che

la regolamentazione contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di

significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate differenze

giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

Dal tenore dell’impugnativa l'assicurato

sembra ricondurre tale violazione all’obbligo fatto agli assicurati indipendenti

di segnalare spontaneamente all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi

l’obbligo di maggiore versamento di contributi. Se il sistema della

segnalazione spontanea da parte di un contribuente è sostanzialmente

sconosciuto nel diritto fiscale laddove si tratti di imposte dirette, diversa è

la situazione per le imposte indirette.

Nella LIVA è espressamente previsto un

obbligo di spontanea dichiarazione dell'imposta (art. 46) non diversamente

viene trattato il contribuente nell'ambito dell'imposta preventiva che è tenuto

a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il

rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo

l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP).

Quindi, la modalità

della segnalazione spontanea imposta dalle evocate norme LAVS e OAVS, e che

tratta sia dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono

essere percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed

appare comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di

protezione dall’arbitrio.

Più concretamente, la norma censurata

dal ricorrente non viola il principio di parità di trattamento dinanzi alla

legge; anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una

situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente

versamento di acconti per la mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento

dei suoi redditi, tende a volere trattare tutti gli assicurati indipendenti in

maniera conforme alla legge. Inoltre, la norma stessa non crea discriminazioni

tra gli assicurati indipendenti trattando gli stessi in maniera uguale.

Nemmeno l’art. 29 cpv.

1.

Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede

l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità

e l’equità di trattamento.

Va ricordato che una decisione viola il diritto alla

parità di trattamento, sancito dall'art. 8 cpv. 1

Cost. fed., nella misura in cui l’autorità tratta in modo differente delle situazioni

simili senza motivi che possono giustificare una simile differenziazione (DTF

125.

I 163 consid. 3a, DTF 124 I 170 consid. 2 con riferimenti).

Ebbene, il ricorrente,

affiliato come indipendente, è stato trattato dall’amministrazione con equità e

parimenti ad altri contribuenti indipendenti, come la pendenza di diverse

procedure analoghe presso questo Tribunale dimostra. La Cassa ha proceduto nei

suoi confronti come nei confronti di altri assicurati indipendenti, il cui conguaglio

dei contributi ancora da versare era superiore al 25% dei contributi

effettivamente dovuti.

Non è quindi possibile

invocare una presunta disparità di trattamento nei confronti dei datori di

lavoro, delle persone senza attività lucrativa o dei salariati il cui datore di

lavoro non è tenuto al pagamento degli oneri sociali (doc. I punto 3). Infatti,

l'insorgente non rientra

in queste particolari categorie di assicurati. Quindi, sulla scorta di basi

fattuali differenti, non si può trarre un diritto simile. Invero, due situazioni

di fatto diverse richiedono l'applicazione

di norme diverse. Non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta

violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento.

In alcun modo il

ricorrente è stato dunque discriminato rispetto ad altri assicurati

indipendenti,che non hanno pagato sufficienti acconti ai sensi dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Data dunque la costituzionalità dell'art.

41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel

citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del

ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS genererebbe nei confronti dei princìpi costituzionali evocati dagli artt.

8.

cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost. fed.

13.

Da

quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi

moratori di Fr. 358,40 e di Fr. 345,20 in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Il ricorso va quindi integralmente

respinto. Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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