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Decisione

30.2007.260

Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato

26 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

24 agosto 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 76 km/h.

Velocità punibile dedotta

la tolleranza: 71 km/h”.

Fatti accertati il 25

giugno 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure

dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia

facoltà di giudizio.

considerato In diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale limita

la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;

art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità

massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere

circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,

di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.

4.

L’insorgente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di

aver agito in uno stato di necessità. In proposito, nello scritto 5 settembre

2007.

(invero inoltrato nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a

dipendenza dei fatti rimproveratigli e trasmesso dalla Sezione della circolazione

a questa Pretura per essere vagliato quale ricorso contro il decreto di multa),

egli giustifica di aver circolato a una velocità superiore al consentito a

causa di una “situazione di pericolo venutasi a creare con il malore della

propria madre __________ domiciliata a __________ e la necessità di

trasportarla con urgenza all’Ospedale Regionale di __________, per un sospetto

infarto”.

Già in sede di

osservazioni 17 luglio 2007 (che, si noti per inciso, sono parte integrante

dell’incarto relativo alla procedura penale aperta nei suoi confronti –

parallelamente a quella amministrativa – con l’intimazione del rapporto di

contravvenzione 6 luglio 2007) egli giustificava l’accaduto, ancorché in modo

vago, con l’urgenza di trasportare la madre all’ospedale, producendo a comprova

di ciò il certificato medico 16 luglio 2007 del Dr. med. __________, nel quale

leggesi quanto segue:

“Così richiesta certifico

che la Sig.ra __________ in data 25.6.07 verso le 12.30 è stata urgentemente

trasferita all’ospedale __________ dietro mia richiesta”.

5.

In concreto, la laconicità

del predetto certificato, che non menziona affatto le cause all’origine

dell’ordine di trasferimento in ospedale (che giungono invero solo con il

ricorso 5 settembre 2007), lascia alquanto perplessi e, soprattutto, non rende

neanche lontanamente verosimile che vi fosse un pericolo concreto e imminente

per la salute della madre dell’insorgente. Inoltre, pur senza mettere in

discussione che quest’ultima dovesse essere accompagnata senza indugio all’Ospedale

__________ per ordine del medico (decisione che l’avrebbe sconvolta), v’è

comunque da credere che la sua vita non fosse in pericolo, caso contrario il

medico stesso avrebbe richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso

professionali dotati di apposite attrezzature per monitorare la situazione. Del

resto, il ricorrente nemmeno pretende che simile intervento fosse escluso e

l’eventuale pericolo per la salute della madre non altrimenti evitabile. In

queste circostanze, egli non era legittimato a commettere l’infrazione

ascrittagli, con il rischio di mettere in pericolo gli altri utenti della

strada, sé stesso e la passeggera.

In definitiva, le giustificazioni

addotte non sono liberatorie e non consentono a questo giudice di scostarsi

dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta

al ricorrente risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1

OSStr; 18 CP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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