30.2007.260
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato
26 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.260
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.260
21503/809
Bellinzona
26 gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 settembre 2007 presentato
da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
24 agosto 2007 n. 21503/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 settembre
2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
24 agosto 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 76 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 71 km/h”.
Fatti accertati il 25
giugno 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure
dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia
facoltà di giudizio.
considerato In diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;
art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere
circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,
di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
4.
L’insorgente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di
aver agito in uno stato di necessità. In proposito, nello scritto 5 settembre
2007.
(invero inoltrato nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a
dipendenza dei fatti rimproveratigli e trasmesso dalla Sezione della circolazione
a questa Pretura per essere vagliato quale ricorso contro il decreto di multa),
egli giustifica di aver circolato a una velocità superiore al consentito a
causa di una “situazione di pericolo venutasi a creare con il malore della
propria madre __________ domiciliata a __________ e la necessità di
trasportarla con urgenza all’Ospedale Regionale di __________, per un sospetto
infarto”.
Già in sede di
osservazioni 17 luglio 2007 (che, si noti per inciso, sono parte integrante
dell’incarto relativo alla procedura penale aperta nei suoi confronti –
parallelamente a quella amministrativa – con l’intimazione del rapporto di
contravvenzione 6 luglio 2007) egli giustificava l’accaduto, ancorché in modo
vago, con l’urgenza di trasportare la madre all’ospedale, producendo a comprova
di ciò il certificato medico 16 luglio 2007 del Dr. med. __________, nel quale
leggesi quanto segue:
“Così richiesta certifico
che la Sig.ra __________ in data 25.6.07 verso le 12.30 è stata urgentemente
trasferita all’ospedale __________ dietro mia richiesta”.
5.
In concreto, la laconicità
del predetto certificato, che non menziona affatto le cause all’origine
dell’ordine di trasferimento in ospedale (che giungono invero solo con il
ricorso 5 settembre 2007), lascia alquanto perplessi e, soprattutto, non rende
neanche lontanamente verosimile che vi fosse un pericolo concreto e imminente
per la salute della madre dell’insorgente. Inoltre, pur senza mettere in
discussione che quest’ultima dovesse essere accompagnata senza indugio all’Ospedale
__________ per ordine del medico (decisione che l’avrebbe sconvolta), v’è
comunque da credere che la sua vita non fosse in pericolo, caso contrario il
medico stesso avrebbe richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso
professionali dotati di apposite attrezzature per monitorare la situazione. Del
resto, il ricorrente nemmeno pretende che simile intervento fosse escluso e
l’eventuale pericolo per la salute della madre non altrimenti evitabile. In
queste circostanze, egli non era legittimato a commettere l’infrazione
ascrittagli, con il rischio di mettere in pericolo gli altri utenti della
strada, sé stesso e la passeggera.
In definitiva, le giustificazioni
addotte non sono liberatorie e non consentono a questo giudice di scostarsi
dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta
al ricorrente risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1
OSStr; 18 CP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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