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Decisione

30.2007.261

Trasmissione atti al Ministero pubblico

26 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

7 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa

di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

“Alla

guida della vettura TI __________ circolando su sedime autostradale effettuava

due manovre di sorpasso a destra. Inoltre ometteva di mantenere la distanza di

sicurezza dal veicolo che lo precedeva”.

Fatti accertati il 23 luglio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; art. 12 cpv. 1 ONC.

.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 2 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. Il ricorso, tempestivo,

è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla

base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr .

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 6

cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla

circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS), le autorità giudiziarie

sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in

virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr. La

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire

e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione,

di polizia ferroviaria, di tassa sul traffico pesante commisurata alle

prestazioni e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali,

salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LACS; art. 4

lett. f RLACS 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLACS 26 novembre

1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico

ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

· le

violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

· i

delitti previsti dalla LCStr;

· le

contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano

in concorso con un delitto.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in

autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico

intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella

che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio

effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente

le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile

infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a

velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della

sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi

dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile

come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

3.

3.1. In concreto,

l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di

aver circolato sull’autostrada A2 __________ effettuando due manovre di

sorpasso a destra, omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal

veicolo che lo precedeva (cfr. con riferimento al rapporto di contravvenzione

23.

luglio 2007).

Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione

in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione

delle regole della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un

delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a

giudicare la fattispecie in discussione è pertanto il Ministero pubblico e non

la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LACS

e 47 cpv. 2 RLACS.

3.2

Il

ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli

atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 34

cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 6 e 7 LACS; 4

lett. f, 47 cpv. 2 RLACS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1. La decisione 7

settembre 2007, n. 23263/810, della Sezione della circolazione è annullata.

1.2. Gli atti sono trasmessi

al Ministero pubblico.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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