30.2007.263
Accingersi a transitare nella galleria autostradale del S. Gottardo trasportando merce pericolosa, senza annunciare preventivamente il transito alla polizia
26 gennaio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.263
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, PRPEN
Titolo:
Accingersi a transitare nella galleria autostradale del S. Gottardo trasportando merce pericolosa, senza annunciare preventivamente il transito alla polizia
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
art. 30 cpv. 4 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 13 SDR
art. 21 let. c SDR
Incarto
n.
30.2007.263
23349/805
Bellinzona
26
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
7 settembre 2007 n. 23349/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 1° ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
7 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo autoarticolato SG __________ stava per transitare nella galleria autostradale
del __________ nonostante trasportasse merce pericolosa che necessitava
dell’autorizzazione per circolare all’interno del citato manufatto”.
Fatti accertati il 10 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 30 cpv. 4, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 13, 21 lett.
c, Appendice 2 cap. 1.9.5.1 SDR.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione
1° ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo
giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale
emana le necessarie prescrizioni esecutive della LCStr e designa le autorità
federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’Ufficio federale delle
strade a disciplinare i particolari (art. 106 cpv. 1 LCStr).
A norma dell’art. 30 cpv. 4
LCStr, nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale
emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti
pericolosi, nocivi o ripugnanti.
In tal senso, l’art. 13 cpv. 2
SDR (Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada) sancisce
che i veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti
di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1
OSStr) o possono farlo soltanto se trasportano quantità limitate di tali merci
o dispongono della corrispondente autorizzazione. L’elenco di tali merci e
tratti di strada, l’indicazione della quantità nonché le autorità competenti a
rilasciare l’autorizzazione figurano nell’appendice 2 della SDR. L’autorità
competente può ammettere ulteriori eccezioni d’intesa con l’Ufficio federale
delle strade.
È punito con la multa chiunque
alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme
della circolazione prescritte nella SDR, contravviene al divieto di consumare
bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le
prescrizioni relative all’obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé
tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative
all’equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli (art. 21 lett. c SDR, sulla base
della delega legislativa di cui all’art. 103 cpv. 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente, poiché
stava per transitare nella galleria autostradale del __________ nonostante
trasportasse merce pericolosa che necessitava dell’autorizzazione per circolare
all’interno del citato manufatto.
4.
L’insorgente contesta
l’addebito mossogli facendo valere che, contrariamente a quanto asserito nella
decisione impugnata, era in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio della circolazione di Camorino in data 10 luglio 2007, della
quale produce copia.
5.
In concreto, non v’è
motivo di dubitare che l’insorgente fosse a beneficio dell’autorizzazione per
transitare all’interno della galleria del __________. Tuttavia, come risulta
dal rapporto di contravvenzione 21 luglio 2007, egli “non informava per tempo la Polizia in merito al suo passaggio. Solo dopo aver superato il segnale
2.10.1
‘divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose’
ed essere stato fermato dall’agente di sicurezza in servizio al portale,
telefonava alla Polizia”.
Orbene, l’obbligo
preventivo di annunciare il transito alla Polizia cantonale risulta
direttamente dalla dichiarazione obbligatoria delle merci pericolose di cui
all’appendice 2 della SDR e si inserisce nelle prescrizioni atte a garantire la
sorveglianza del trasporto. In effetti, il trasportatore e il conducente sono
responsabili del fatto che lo stesso sia effettuato conformemente alle
condizioni presentate nella dichiarazione e secondo le esigenze poste dal visto
e dalle altre disposizioni ADR/SDR. In particolare, il conducente deve portare
con sé l’autorizzazione vistata dall’autorità, dall’entrata in galleria fino al
luogo di destinazione e prima di transitare nella galleria del __________, deve
annunciarsi personalmente e con l’autorizzazione al portale di ingresso. L’autorità
competente rilascia l’autorizzazione se ritiene che la sicurezza sia garantita.
Ciò è il caso, in particolare, quando il trasporto può essere seguito durante
tutto il suo passaggio dalla centrale di sorveglianza della galleria
(televisione) oppure accompagnato da un veicolo del servizio di sicurezza (cfr.
Appendice 2 cap. 1.9.5.4.6.2).
6.
Sebbene l’autorità di prime
cure sembri rimproverare all’insorgente di non aver richiesto l’autorizzazione,
tale imprecisione non inficia la validità della decisione impugnata.
Entrambe le fattispecie
(autorizzazione e annuncio preventivo alla Polizia, contemplato a chiare
lettere nella prima) ricadono infatti nel novero degli obblighi che incombono
al conducente al fine di permettere la sorveglianza del trasporto di merci
pericolose attraverso le gallerie stradali e che hanno quale scopo ultimo
quello di garantire la sicurezza stradale. Del resto, l’addebito doveva essere
perfettamente noto all’insorgente, dal momento che l’infrazione gli è stata
intimata verbalmente dalla Polizia, dopo essere stato fermato dall’addetto alla
sicurezza al portale sud della galleria del __________.
Di conseguenza, considerato
che il comportamento adottato dall’insorgente –seppur meno grave rispetto a
quello ritenuto dall’autorità di prime cure – risulta comunque essere lesivo
delle prescrizioni in materia di trasporto di merci pericolose, lo stesso deve
essere sanzionato con una multa, che questo giudice ritiene di poter fissare in
fr. 200.-. Tale importo risulta essere confacentemente proporzionato
all’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto
nei limiti fissati dalla legge.
7.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto nella misura che precedere e la multa ridotta a fr. 200.-, con
conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado. L’esito del
gravame induce a prelevare una tassa di giustizia ridotta.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 30 cpv. 4, 103 cpv. 1,
106 cpv. 1 LCStr; 13, 21 lett. c, Appendice 2 cap. 1.9.5.1 SDR; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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