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Decisione

30.2007.265

Violazione del diritto di essere sentito

26 gennaio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti di contravvenzione).

L’autorità di prime cure ha

quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere

conto delle osservazioni formulate dal ricorrente, per il tramite del proprio

datore di lavoro.

3. È indubbio che la

mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la

decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.

Considerandi

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione

che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile

(cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

In queste circostanze il

ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva

per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il

procedimento contravvenzionale.

L’esito del gravame induce a

rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30

cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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