30.2007.265
Violazione del diritto di essere sentito
26 gennaio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2007.265
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto
n.
30.2007.265
23967/806
Bellinzona
26
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato
da
RI 1, Locarno
rappr. da: RA
1,
contro
la decisione
14 settembre 2007 n. 23967/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2007
presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle
spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con l’autocarro
TI __________ sovraccarico”.
Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96
cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio datore di lavoro, si
aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
2. Il 7 agosto 2007 la
Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, __________ ha avviato nei
confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a
giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con
l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.
Con scritto semplice datato 21
agosto 2007 e spedito al “Dipartimento delle finanze e economia, Uff.
contravvenzioni” a __________, il datore di lavoro dell’insorgente, __________
– a sua volta multato in relazione ai medesimi fatti – ha formulato delle
giustificazioni comuni ai due procedimenti (“Egregi Signori, in merito alle due
intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al
nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo
inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un
momentaneo guasto del sistema informatico di carico”). In proposito, va
detto che le osservazioni, oltre all’indirizzo, contenevano un’ulteriore
imprecisione relativamente al nome di battesimo dell’autista (__________anziché
__________), circostanza che avallava una svista in tal senso contenuta nel
rapporto di contravvenzione e che, di fatto, ha determinato l’intimazione irregolare
all’insorgente della risoluzione impugnata (atteso che la raccomandata
contenente tale atto è stata ritornata al mittente, con l’indicazione “Il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”). Tuttavia, considerato
che egli ha comunque avuto notizia della decisione emessa nei suoi confronti,
inoltrando in tempo utile il ricorso, il problema della validità dell’intimazione
risulta essere superato.
Ciò detto, si rileva che le
osservazioni 21 agosto 2007 – con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso
– non sono verosimilmente pervenute all’autorità che ha emesso il rapporto di
contravvenzione, ovvero alla Polizia cantonale, ragion per cui la stessa ha
trasmesso alla CRTE 1 gli incarti, indicando, a torto, che non erano state
presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra su entrambi
Fatti
i rapporti di contravvenzione).
L’autorità di prime cure ha
quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere
conto delle osservazioni formulate dal ricorrente, per il tramite del proprio
datore di lavoro.
3. È indubbio che la
mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la
decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.
Considerandi
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione
che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile
(cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
In queste circostanze il
ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva
per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il
procedimento contravvenzionale.
L’esito del gravame induce a
rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30
cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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