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Decisione

30.2007.266

Violazione del diritto di essere sentito

26 gennaio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Non ha impedito,

secondo le sue possibilità, al signor __________, di circolare con l’autocarro

TI __________ sovraccarico”.

Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96

cifra 1, 100 cifra 2 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Il 7 agosto 2007 la

Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, Camorino ha avviato nei

confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a

giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con

l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.

Con scritto semplice datato 21

agosto 2007 e spedito al “Dipartimento delle finanze e economia, Uff.

contravvenzioni” a __________, egli ha formulato le proprie giustificazioni

in merito all’addebito mossogli (“Egregi Signori, in merito alle due

intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al

nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo

inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un

momentaneo guasto del sistema informatico di carico”).

Le predette osservazioni – del

cui invio non vi è motivo di dubitare – non sono verosimilmente mai pervenute

all’autorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia

cantonale (con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso), ragion per

cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 l’incarto, indicando, a torto, che non

erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a

sinistra sul rapporto di contravvenzione).

L’autorità di prime cure ha

quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere

conto delle osservazioni formulate dal ricorrente.

3.

È indubbio che la

mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la

decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

In queste circostanze, il

ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva

per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il

procedimento contravvenzionale. L’esito del gravame induce a rinunciare al

prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30

cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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