30.2007.266
Violazione del diritto di essere sentito
26 gennaio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2007.266
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto
n.
30.2007.266
23988/805
Bellinzona
26
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
14 settembre 2007 n. 23988 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2007
presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Non ha impedito,
secondo le sue possibilità, al signor __________, di circolare con l’autocarro
TI __________ sovraccarico”.
Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96
cifra 1, 100 cifra 2 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Il 7 agosto 2007 la
Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, Camorino ha avviato nei
confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a
giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con
l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.
Con scritto semplice datato 21
agosto 2007 e spedito al “Dipartimento delle finanze e economia, Uff.
contravvenzioni” a __________, egli ha formulato le proprie giustificazioni
in merito all’addebito mossogli (“Egregi Signori, in merito alle due
intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al
nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo
inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un
momentaneo guasto del sistema informatico di carico”).
Le predette osservazioni – del
cui invio non vi è motivo di dubitare – non sono verosimilmente mai pervenute
all’autorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia
cantonale (con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso), ragion per
cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 l’incarto, indicando, a torto, che non
erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a
sinistra sul rapporto di contravvenzione).
L’autorità di prime cure ha
quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere
conto delle osservazioni formulate dal ricorrente.
3.
È indubbio che la
mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la
decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
In queste circostanze, il
ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva
per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il
procedimento contravvenzionale. L’esito del gravame induce a rinunciare al
prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30
cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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