30.2007.272
Collisione all'interno di una rotonda
8 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.272
Data decisione, Autorità:
08.08.2008, PRPEN
Titolo:
Collisione all'interno di una rotonda
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.272
22429/803
Bellinzona
8
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per statuire sul ricorso 18 settembre 2007 presentato
da
RI 1
contro
la decisione
7 settembre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 ottobre 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. La Sezione della circolazione, con decisione 7 settembre 2007 ed in applicazione degli artt. 34
cpv. 3, 90 cifra 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
300.00, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.00 ed alle spese di fr. 70.00,
per i seguenti fatti accertati il 19 giugno 2007 in territorio di __________:
"alla guida della
vettura TI __________, percorreva la corsia dinistra di un’area con percorso
rotatorio obbligato ed, essendo intenzionato ad uscire a destra procedeva nella
manovra ma collideva con un autoveicolo circolante alla sua destra ed intenzionato
a proseguire nella rotonda”.
B. RI 1 è insorto contro
tale decisione con ricorso 18 settembre 2007, con cui postula una riduzione
della multa, in considerazione del fatto che la rotonda in questione era
entrata in funzione da poco tempo.
C. Con comunicazione 2
ottobre 2007 la Sezione della circolazione propone di “respingere il ricorso
in considerazione della fondatezza della decisione impugnata, chiaramente documentata
e motivata dagli atti componenti l’incarto”.
D.Il ricorrente ha ammesso che al momento dell’incidente si
trovava in una rotonda a due corsie rotatorie, che stava percorrendo quella di
sinistra e che si è poi spostato su quella di destra. È a questo punto che è
avvenuta la collisione fra i veicoli, prima dell’uscita dalla rotonda in
direzione di Locarno.
Per RI 1 il
cambiamento di corsia da lui effettuato, da sinistra a destra, era del tutto
regolare, in quanto la carreggiata esterna era, a suo dire, libera (cfr. pto 3
delle osservazioni 31.07.2007). Avendo segnalato il cambiamento di direzione,
la multa sarebbe quindi infondata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr., ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCS).
Per quanto concerne
l’esercizio del diritto di precedenza, alle intersezioni la precedenza spetta
al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv. 2 ab inizio). Il
conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o
a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada:
questi hanno la precedenza (art. 36 cpv. 4). Chi è tenuto a dare la precedenza
non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto: egli deve ridurre per tempo
la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art.
14.
cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCS);
3.
Nel caso di specie, RI 1
stava circolando nella corsia interna (di sinistra) di un’intersezione
circolare in territorio di __________, circostanza pacificamente comprovata: “giunto
all’intersezione circolare che hanno appena posizionato presso gli svincoli
autostradali di __________, mi sono immesso sulla corsia interna, quindi quella
di sinistra” (verbale d’interrogatorio del 19.06.2007, pag. 1), “mi
trovavo all’interno della corsia” (cfr. ricorso 18.09.2007) e pure “stavo
percorrendo la corsia di sinistra nella rotonda in territorio di __________”
(cfr. scritto 31.07.2007).
Intenzionato ad abbandonare la
rotatoria (voltare il veicolo e cambiare direzione) per proseguire verso __________,
il ricorrente, che avrebbe dovuto concedere la precedenza a chi giungeva alla
sua destra, ha urtato l’automobilista che circolava sulla corsia esterna della
rotatoria e che era intenzionato a procedere in direzione di __________.
“Percorsa metà intersezione
circolare o inserito l’indicatore di direzione destro ed ho iniziato a
svoltare. Nel fare questa manovra ho controllato nello specchietto retrovisore
ed ho guardato anche alla mia destra ed ho notato un’auto di colore verde, la
quale si trovava circa alla mia altezza ma sulla corsia di destra (quindi
quella esterna). Da parte mia ho continuato la manovra di svolta ed è stato in
questo momento che sono entrato in collisione con l’auto verde.”
La versione fornita dal
secondo protagonista dell’incidente collima con quanto raccontato dal multato.
“Nella menzionata rotatoria
io mi trovavo nella corsia esterna e arrivato all’altezza della prima uscita
che porta in direzione di __________ un veicolo che si trovava alla mia
sinistra, quindi nella corsia interna, cambiava di direzione e di corsia onde
accedere all’uscita per __________.
…
Io circolavo ad una
velocità di circa 40 km/h.”
4.
Alla luce degli atti di
causa, male si comprende il comportamento del ricorrente, che, nonostante
ammetta di avere visto il veicolo, presumibilmente per un errore di valutazione
sulla sua velocità e sulle intenzioni di direzione del __________, non ha concesso
la precedenza a colui che sopraggiungeva alla sua destra. L’infrazione alle
norme sulla circolazione stradale, ed al diritto di precedenza in particolare,
risulta palese. Il fatto che la rotatoria fosse entrata in funzione da poco
tempo non costituisce, naturalmente, una valida attenuante.
Di fatto il __________ stava
effettuando un percorso senza modifiche di traiettoria, invece il multato ha
cambiato direzione di marcia, passando dalla sinistra alla destra. Questa
circostanza impone di ritenere che era il RI 1 a dover cedere il passo al __________,
il quale è sempre correttamente rimasto sulla propria corsia.
5.
Alla luce di quanto
precede, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
La multa inflitta è
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli artt. 34 cpv. 3, 36 cpv. 2
e 4, 90 cifra 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 2007 è
respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.00 e le spese di fr. 50.00 sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può
essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna
(art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1
LTF).
Entro lo stesso termine
può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale
(art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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