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Decisione

30.2007.29

Calcolo degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento dei contributi AVS/AI/IPG dovuti.

25 luglio 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi personali e le spese dovute dall'assicurato per il 2002. Da questa

somma è stato poi dedotto l'importo di Fr. __________

versato come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il

pagamento di Fr. __________ a saldo.

B. Il

14 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che

fissavano per l'anno 2001 (doc.

A) e per il 2002 (doc. A) gli interessi di mora sui citati contributi personali

AVS/AI/IPG che l'assicurato

doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. __________ rispettivamente di

Fr. __________ da pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.

C. Contro

la decisione su opposizione del 13 marzo 2007 (doc. A1) che ha respinto le

censure dell’assicurato, il 27 aprile 2007 l’avv. RI 1 è tempestivamente

insorto, chiedendo l'annullamento

della decisione che conferma la fissazione degli interessi di mora e postulando

contestualmente l’organizzazione di un dibattimento pubblico in ossequio al

principio di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., rispettivamente

6 n. 1 CEDU. L’insorgente sostiene innanzitutto che la LAVS non contempla

alcuna base legale per il prelevamento di interessi moratori nella misura in

cui i contributi effettivamente dovuti non sono ancora stati fissati dalla

Cassa. In particolare l’amministrazione avrebbe calcolato l’interesse moratorio

a far conto da una data in cui il saldo non poteva essere dovuto (ai sensi

dell’art. 26 LPGA) poiché la Cassa non aveva ancora statuito sull’ammontare

definitivo dei contributi che sono stati notificati definitivamente con le

decisioni su reclamo di cui ai doc. E ed F.

Il

ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è arbitraria e viola il

principio della buona fede poiché la competenza di fissare l’ammontare dei

contributi spetta alla Cassa, la quale determina modalità e tempistica per

fissare l’ammontare definitivo dei contributi (ovvero il saldo dovuto).

L’amministrazione ha inoltre dimenticato di informare i contribuenti sulle

modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2001 ed avrebbe comunque dovuto

determinarsi sui dati della tassazione 2003A inoltrati l’11 dicembre 2003

all’autorità fiscale. Inoltre la stessa Cassa, sulla base degli art. 24 cpv. 2

e 3 OAVS, avrebbe potuto tempestivamente chiedere contributi di acconto

superiori a quelli chiesti all’insorgente e che sono rimasti inalterati dal __________.

L’assicurato

sostiene infine che la decisione viola anche il principio della legalità

previsto dall’art. 5 Cost. fed., poiché la legislazione formale non prevede

alcuna base legale nel senso dell’art. 41 bis lett. f OAVS, nonché del

principio dell’uguaglianza giuridica sancita dall’art. 8 Cost. fed. (doc. I).

D. Con

risposta del 14 maggio 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione.

E. L’11

luglio 2007 è stato organizzato il dibattimento pubblico ex art. 6 n. 1 CEDU

chiesto dal ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso ed ha

ribadito che la decisione impugnata viola il principio della buona fede poiché dal

__________ gli sono sempre stati chiesti acconti uguali, senza modifica (doc.

VI).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3)

questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una

fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha

respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa

sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. 30.2007.6; STCA del 14 maggio

2007, inc. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. 30.2007.21).

Considerandi

2.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003

della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla

LAVS.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007

consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1, DTF

129.

V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola

la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere

al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni

entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H

178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la

decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti

dal ricorrente sull'apparente

ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni

2001.

e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece

state emanate nel 2006 e nel 2007.

Pertanto, mentre per

l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per

quanto concerne la fissazione degli interessi di mora vanno applicate le norme

sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

nel merito

3.

L'art.

14.

cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano

un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono

soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati

periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,

una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie

per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv.

4.

LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei

contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio

(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli

pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati

(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi

rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e

dell'art. 14 cpv. 4 LAVS

relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi

rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle

prestazioni sono retti dall'art.

26.

LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.

4.

Giusta

l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone

tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso

2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona

tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde

manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il

reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di

compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a

pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le

divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se

entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non

vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG

(art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23.

trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5.

Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro, sui

contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano

entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a

partire da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente

dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato

(art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2.

OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3.

OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1

lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da

pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è

previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per

l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

6.

Nel

caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione

degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali

per gli anni 2001 e 2002.

Come detto, il

ricorrente ha invocato la non sussistenza di una base legale sufficiente per

poter prelevare interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS i quali, a suo parere, non potevano

essere prelevati siccome gli importi da compensare non erano ancora esigibili e

quindi non ancora dovuti come esatto dall'art. 26 LPGA. Egli sostiene inoltre che la decisione impugnata è

arbitraria, viola il principio della buona fede e della parità di trattamento.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sottoforma di quattro acconti da Fr. __________, per complessivi Fr. __________

(doc. A1).

Il 25 aprile 2006 la

Cassa ha calcolato in Fr. __________ i contributi personali totali, emettendo

una fattura di Fr. __________ a saldo.

Medesimo discorso vale

per i contributi del 2002, corrisposti nella misura di Fr. __________ per 4

volte (doc. A3). Il conteggio finale emesso il 25 aprile 2006 enumerava un

importo di Fr. __________, per una differenza di contributi personali ancora da

versare pari a Fr. __________.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi per il 2001 e 2002 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2006 ed il pagamento

è giunto alla Cassa il 12 giugno seguente (doc. A2 e A3).

Gli interessi maturati

a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione

definitiva dei contributi totali da pagare, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati calcolati dal 1° gennaio

2003.

al 12 giugno 2006, quindi su 1242 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa

a saldo (Fr. __________), per un interesse di Fr. __________.

Quanto ai contributi

da pagare per l'anno 2002, la

questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i

contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora

di Fr. __________ calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi

definitivi fissati con la relativa decisione (12 giugno 2006), quindi su 882

giorni.

7.

In

merito alla tematica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito

questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di

contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi

d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno

di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).

Si

devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono

almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti

fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento

(n. 2030 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.

1.

lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure

alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato

non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va

evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti

insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del

reddito conseguito nella sua attività indipendente nel periodo d’interesse.

È circostanza notoria

che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli

acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione

solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa X.,

inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo

il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio

2001.

dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato

di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga

conto del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

Gli interessi di mora possono

dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi

definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che

quest'ultimo importo sia

inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al momento

della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi

diventano esigibili.

L'art. 26 LPGA non può tornare utile, siccome

disposto d'ordine generale

applicabile a tutti i campi del diritto delle assicurazioni sociali, ma che

deve lasciare spazio alla regola speciale dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

8.

In

merito alla contestazione dell'applicazione

dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre

evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in

virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS,

stabilire i contributi d'acconto

sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul

reddito determinante per l'ultima

decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è

altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o

persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di

compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto

in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di

segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo

precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo

appunto un'indicazione

contraria dell’assicurato.

In effetti,

contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, egli non è soggetto

passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con

precisi obblighi non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione

dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione

di modifiche significative che incidano sulla percezione dei contributi

d’acconto, sia a suo favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto

chiaramente dall'art. 24 cpv. 4

OAVS.

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla

Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002

(art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi

personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre l'applicazione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

In effetti, il

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la

fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,

l'importo da versare a

conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi

effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che

però non è stato fatto.

In questo senso, va

osservato che quando l'assicurato

ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi

personali ancora da pagare, egli era già in ritardo con il relativo

pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha

emanato le decisioni di conguaglio non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione

di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di

mora giusta l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nel giugno

2006.

L'insorgente si è quindi trovato

in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere

a-e della norma.

L’interesse di mora,

dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento di congrui acconti.

9.

È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003. Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA

ha esaminato il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile

2007, 36.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso

alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti

dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali

definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga

ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di trasmissione di

questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a

quella annuale." (cfr. sentenza 19 aprile 2007 TCA, 30.2007.3).

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli

incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

Più concretamente, al

termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel

2002.

(per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003

(per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale

indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione

2003A dell'Ufficio di

tassazione – che peraltro è giunta solo per i redditi straordinari, trattandosi

di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione.

Il ricorrente disponeva

dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le

informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi

definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che venissero emesse le

due decisioni di conguaglio dei contributi personali.

L’assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dalla norma - come si vedrà comunque conforme

alla legge ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva comunicazione dei

suoi redditi, se vi avesse provveduto avrebbe certamente evitato di trovarsi in

una situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da

allora – come si sono poi rivelati essere – ben inferiori ai contributi

effettivamente dovuti in entrambi gli anni, e ciò oltre il limite del 25%.

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione

un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti

della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da

parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante

per l'ultima decisione di

fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato,

l’amministrazione non poteva sapere che il reddito effettivo del ricorrente

divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così importante. La Cassa non

era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di

fissazione dei contributi definitivi sono giunte una volta conosciuti

dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e nel 2002.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da rimproverare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai

riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le

concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela

corretta.

10.

Il

tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO

1, che - come evidenziato nella sentenza 19 aprile 2007 (30.2007.3 al cons.

2.

) - il 21 dicembre 2006 l'ha

sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile scorso (citata, pag. 13) l'UFAS

così si è espresso in merito:

"

(…)

Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque

la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di

regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente

dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le

divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della

chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la

differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano

a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera

f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non

hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,

dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli

interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia

attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a

versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di

mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la

cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori

indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,

nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio

alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore

dal 1° gennaio 2001. E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di

mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio

sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare.

In uno dei primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi

(decisione dell’8 ottobre 2002 nella causa Z.; 30.2002.93), questo Tribunale

aveva già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso)

datori di lavoro.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,

consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa J.,

inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo

del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli

interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite

d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che

invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse

dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale

per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli

assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo

di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

ed ha quindi proposto di respingere il postulato.

11.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali

dell'assicurato dovuti per gli

anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con 2 decisioni del 25

aprile 2006 (doc. F) la Cassa ha fissato i contributi personali dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002.

Dagli atti si evince

che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con le

citate decisioni (docc. A2 e A4). Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS),

vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che

i contributi d'acconto versati

dall'insorgente per i

contributi del 2001 (Fr. __________) sono almeno il 25% inferiori ai

contributi che egli doveva effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il

termine dell'anno civile

seguente l'anno di

contribuzione - per l'anno di contribuzione

2001.

(Fr. __________). In altri termini, il conteggio finale degli importi

ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. __________), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. __________),

corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza ancora dovuta, siccome gli interessi vengono calcolati sul

differenziale e quindi non solo sulla parte superante il 25%, ovvero sui

contributi da compensare (Fr. __________), come ricordato nella sentenza del 19

aprile 2007 (inc. 30.2007.3) citata, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal

1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid.

5).

Di conseguenza, la

Cassa di compensazione ha proceduto correttamente calcolando degli interessi di

mora di Fr. __________ sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS.

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari

a Fr. __________, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora

da conguagliare (Fr. __________) era superiore al 25% (Fr. __________) dei

contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. __________).

Occorre specificare

che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%.

Da quanto precede,

discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa

per aver addebitato al ricorrente gli interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

12.

Va

ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente relativa alla

conformità dell'art. 41bis cpv.

1.

lett. f OAVS con la Costituzione federale, siccome, a suo dire, questo

disposto violerebbe sia il principio della legalità sancito dall'art. 5 cpv. 1 Cost. fed., sia il principio

dell'uguaglianza di trattamento

di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost.

fed.

Questa Corte osserva,

a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale

Federale delle Assicurazioni ha considerato che promulgando gli articoli 41bis

e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più

severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che

l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di

modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del

ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di

interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale

di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli

interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM citata n. 4024). Il Tribunale

federale ha così ammesso che l'applicazione

di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi

moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del

termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di

compensazione.

Nella sentenza H

328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in

questi termini:

"

(…)

Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de

l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143

ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie

scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps

allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu

l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21

août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.

1.

RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière

d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et

que l'AVS doit se montrer intransigeante (…). Le Conseil fédéral a d'ailleurs

admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour

conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà

avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop

tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). (…)".

D'avviso del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove

ritiene che l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS violi alcuni principi costituzionali e quindi che non sia conforme

alla Costituzione federale.

Infatti, se è vero che

il TFA ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso trattato, è

innegabile però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente

negando la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.

L’esame svolto dal

TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta

corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è indubbio

che il TFA abbia dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo

disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente

le sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in

discussione.

Lo scrivente Tribunale

osserva ancora che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha confermato espressamente

la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2001, alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143

segg.). Questa norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava

diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.

La Corte federale,

come esposto, ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con

moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di

tempo che intercorre fra l'ordine

di pagamento e l'esecuzione

dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio

margine d'apprezzamento di cui

dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha

stabilito che la regolamentazione contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né

sprovvista di significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate

differenze giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

Più concretamente, la norma censurata

dal ricorrente non viola il principio di parità di trattamento dinanzi alla

legge; anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una

situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente

versamento di acconti per la mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento

dei suoi redditi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera

conforme alla legge. Inoltre, la norma stessa non crea discriminazioni tra gli

assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.

Se il sistema della segnalazione

spontanea da parte di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto

fiscale laddove si tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le

imposte indirette.

Nella LIVA è espressamente previsto un

obbligo di spontanea dichiarazione dell'imposta (art. 46) non diversamente

viene trattato il contribuente nell'ambito dell'imposta preventiva che è tenuto

a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il

rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo

l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP).

Quindi, la modalità

della segnalazione spontanea imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia

dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere percepiti

i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare comunque

rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di protezione

all’arbitrio.

Data dunque la costituzionalità dell'art.

41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel

citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del

ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS genererebbe nei confronti dei princìpi costituzionali evocati dagli artt.

5, 8 e 9 Cost. fed..

13.

Va infine

esaminata la censura della violazione del principio della buona fede.

L’assicurato

rammenta di essere affiliato quale indipendente dal __________ e di aver sempre

pagato il medesimo acconto, senza alcun aumento, malgrado la modifica del

reddito aziendale soggetto a contribuzione.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l’art. 4 vCost. Fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In

concreto non vi sono gli estremi per applicare il principio della buona fede. Infatti

non risulta che siano state date dalla cassa informazioni vincolanti, contrarie

alla legge, in merito alla fattispecie.

Inoltre,

con il 1° gennaio 2001 la legge relativa agli interessi di mora, è cambiata.

Per cui viene a mancare anche la quinta condizione necessaria per ravvisare una

violazione del principio costituzionale invocato dall’insorgente.

Ne discende, pertanto,

che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso integralmente

respinto. Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese e non vengono accollate

ripetibili.

14.

Con

il suo ricorso l’insorgente fa genericamente valere “documenti, risultanze,

richiamo dalla Cassa CO 1, __________, dell’intero incartamento concernente il

ricorrente.” (doc. I)

La

Cassa ha prodotto, con la risposta, altra documentazione ad integrazione degli

atti allegati dall’insorgente con il proprio ricorso.

Ulteriore

documentazione risulta superflua ai fini dell’esito della vertenza.

Il

TCA rinuncia pertanto all’assunzione di altre prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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