30.2007.291
Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
24 febbraio 2009Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.291
Data decisione, Autorità:
24.02.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.291
25373/807
Bellinzona
24 febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2007 presentato da
RI 1
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
28 settembre 2007 n. 25373/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese
di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura AG __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con
un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il 6 luglio 2007 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento; in via subordinata postula che la multa sia ridotta
a fr. 200.-.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 18 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3
LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette norme – di aver eseguito una manovra
di svolta a sinistra, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in
fase di sorpasso.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di constatazione dell’incidente della circolazione
stradale allestito dalla Polizia cantonale in data 13 luglio 2007, dal quale
risulta la seguente dinamica:
“I due (protagonisti,
ndr) percorrevano la strada cantonale per la Valle __________, nell’ordine __________.
Giunti in territorio di __________ __________, approfittando di un tratto
rettilineo, dopo aver esposto segnale di direzione, iniziava la manovra di
sorpasso. Mentre stava per raggiungere l’altra auto notava che questa, esposto
il segnale di direzione sinistro, contemporaneamente svoltava da quella parte.
A questo momento non poteva
più far nulla per evitare la collisione, ch[e] avveniva tra la fiancata
centrale ed anteriore sinistra del suo mezzo e la fiancata sinistra dell’altra.
A seguito dell’impatto la
sua vettura veniva sospinta a sinistra ed andava in tal modo a collidere con la
ruota anteriore sinistra contro uno spuntone di roccia ivi sporgente, per poi
arrestarsi sopra un muretto, all’entrata di uno spiazzo nel quale era
intenzionato a fermarsi __________.
Quest’ultimo dal canto suo,
ha dichiarato di aver esposto segnale e guardato lo specchio esterno sinistro.
Vista la vettura sopraggiungente in sorpasso, ha cercato di restringere a
destra. In questo momento il veicolo in sorpasso si è spostato a sinistra, ha
urtato la roccia che in seguito l’ha sospinto contro la fiancata sinistra [del]
suo” (cfr. informazioni complementari pag. 4).
4. L’insorgente contesta
l’addebito mossogli. Egli sostiene di aver compiuto una manovra di svolta
corretta e conforme alle norme legali, e meglio di aver segnalato dapprima
tempestivamente il cambiamento di direzione per poi mettersi in preselezione,
ponendo la necessaria attenzione verso i veicoli che giungevano in senso
inverso e in special modo a quello che seguiva. Specifica che allorquando si
trovava già completamente sulla corsia di sinistra, veniva urtato dal veicolo
condotto dal co-protagonista. In sostanza, egli pretende che non poteva
attendersi che una volta esposto l’indicatore di direzione sinistro il veicolo
che lo seguiva iniziasse una manovra di sorpasso, appellandosi al principio
dell’affidamento sancito dall’art. 26 LCStr.
5. Va subito detto che la
questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del
comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa disposizione prevede
che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio
per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di
marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono.
La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola infatti il
conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di
badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere
inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in
fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1;
Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti
ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui
si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo nello
specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o
svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito
dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è
anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che,
sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la
manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del
7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).
6. In concreto, l’insorgente,
in sede di interrogatorio, ha così descritto la sua manovra:
“(…) Prima di una curva per
me piegante a sinistra potevo notare giungere da dietro una vettura circolante
ad alta velocità che mi si accodava. Al termine della citata curva, mentre
viaggiavo a circa 60 km/h, sulla sinistra potevo notare una piazzola. Dal
momento che era mia intenzione fermarmi in questo spiazzo, esponevo segnale di
direzione sinistro ed iniziavo manovra di svoltata. In questo momento potevo
notare che la vettura, la quale in precedenza si trovava dietro di me, mi stava
a fianco in sorpasso. Per evitarmi la stessa si spostò completamente a sinistra
e dopo aver colliso contro uno spuntone di roccia veniva deviata a destra,
collidendo poi contro la fiancata centrale della mia ed arrestandosi sulla
piazzola nella quale ero intento a fermarmi io”. Egli, a domanda
dell’agente verbalizzante, ha precisato di aver guardato nello specchietto
laterale sinistro prima di effettuare la manovra e di aver visto la vettura in
sorpasso; ha inoltre asserito di non aver avuto il tempo di interrompere la
manovra, poiché la stessa si trovava quasi alla sua altezza, ma di aver
comunque cercato di restringere a destra.
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha asserito quanto segue:
“Quest’oggi, all’orario
suindicato mi trovavo a circolare sulla strada cantonale, secondaria, che da __________
porta a__________. Ero regolarmente allacciato con cinture di sicurezza e non
avevo i fari accesi. Sul veicolo ero solo. Il tempo era bello e la strada
asciutta. Il viaggio si è svolto in modo normale sino all’altezza
dell’intersezione con __________. In questo luogo mi accodavo ad una vettura
targata AG… Alcune centinaia di metri dopo, al termine di una curva piegante a
sinistra, dove la strada imbocca un rettilineo assai lungo, dal momento che la
citata auto circolava molto lentamente (l’insorgente ha poi soggiunto che
al momento del sorpasso la sua velocità era di 50 km/h, ndr), dopo aver esposto segnale di direzione sinistro, iniziavo la manovra di sorpasso.
Quando mi trovavo quasi
appaiato alla citata, improvvisamente esponeva il segnale di direzione sinistro
e nel contempo svoltava da quella parte onde raggiungere una piazzola sulla
sinistra. Talmente repentina la manovra che non ho potuto far nulla per evitare
la collisione.
Quell’auto, con la fiancata
anteriore sinistra urtava la fiancata centrale della mia la quale, a seguito
della collisione si è spostata ulteriormente a sinistra, collidendo contro uno
spuntone di roccia ivi sporgente e terminando su un muretto in cemento che
delimita la anzidetta piazzola (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 6
luglio 2007 __________, pag. 1-2).
7. L’insorgente eccepisce
la nullità del suo verbale di interrogatorio, invocando una traduzione non
conforme a quanto da lui effettivamente indicato (cfr. ricorso punto 5). A suo
dire, vi sarebbero infatti diverse incongruenze sia con il rapporto di polizia
sia con la documentazione fotografica da lui prodotta. Quanto verbalizzato
sarebbe inoltre smentito dalle dichiarazioni testimoniali scritte dei suoi
compagni di viaggio (sebbene le stesse, ad eccezione di quella del passeggero
anteriore __________, non siano di nessun ausilio per il giudizio, giacché
riferiscono dei frangenti successivi alla collisione).
In particolare, egli assevera
che nel verbale viene a torto riportato che la collisione sarebbe avvenuta
contro la fiancata centrale della sua vettura, tralasciando una prima
collisione avvenuta tra il paraurti anteriore destro del veicolo __________ e
il parafango posteriore destro del suo.
Sebbene nelle dichiarazioni di
cui al verbale non sia precisamente riportata la sequenza di urti avanzata
nelle successive comparse scritte (verosimilmente neppure percepita, basti
pensare che nessuno dei passeggeri ha realizzato granché in merito
all'accaduto), ciò non significa che vi siano contraddizioni:
in effetti, già in sede di
verbale l’insorgente ha sostenuto che il coprotagonista, spostandosi
completamente a sinistra, ha dapprima colliso contro lo spuntone di roccia –
circostanza meglio specificata nelle osservazioni 11 settembre 2007, con il
fatto che vi sarebbe stata una prima collisione tra paraurti e parafango a un’altezza
insolitamente più elevata – e che solo a seguito di questo impatto il veicolo è
stato deviato a destra, collidendo quindi contro la sua fiancata e rimbalzando
infine nello spiazzo.
Certo è che se avesse avuto
delle riserve sulla completezza della traduzione o sulla relativa
verbalizzazione, se ne doveva trovare traccia nel verbale.
Egli sostiene dipoi che le
risposte riportate a pag. 2 del suo verbale sarebbero contraddittorie: mentre
nella prima domanda egli afferma che prima di aver effettuato la manovra di
svolta aveva visto la vettura sorpassarlo, nella seconda dice di aver
praticamente già occupato tutta la corsia sinistra e che nonostante abbia
cercato di restringere a destra, l’urto era comunque inevitabile (“Non ho
avuto il tempo [di interrompere la manovra] siccome la stessa [ovvero la
vettura in sorpasso] si trovava quasi alla mia altezza. Ho comunque cercato di
restringere a destra”). Se non che da quest’ultima affermazione non può affatto
essere desunto che la manovra di svolta fosse quasi completamente ultimata: non
solo tale circostanza non trova riscontro negli atti (in particolare nelle sue
ulteriori dichiarazioni, né tanto meno in quelle del passeggero__________, il
quale pur affermando che il veicolo era quasi fermo, ha asserito di aver visto “von
links ein Auto seitlich auf uns zufallen”), ma la stessa non è compatibile con
Fatti
i danni subiti dai veicoli. Sebbene l’insorgente abbia spostato la sua vettura,
dalle dichiarazioni testimoniali testé citate si ha la netta impressione che la
stessa doveva trovarsi di fianco a quella del co-protagonista con la parte anteriore
nella medesima direzione. Ora, considerate anche le dimensioni della strada, se
la manovra di svolta fosse stata in fase avanzata o addirittura quasi terminata,
l’urto con la vettura del co-protagonista, sopraggiungente da tergo, avrebbe
comportato giocoforza un tamponamento o perlomeno una collisione con lo spigolo
posteriore sinistro del veicolo __________ con interessamento anche della
fanaleria, che invece risulta perfettamente intatta.
A prescindere da quest’ultima
considerazione, va detto che le due risposte si completano e vanno lette nell’insieme
della manovra descritta dall’insorgente, il cui verbale tradotto risulta
pienamente fededegno. Egli ha asserito di aver esposto il segnale di direzione
e iniziato la manovra di svolta (circostanza confermata anche da __________: “Als
wir nach einer leichten Kurve linkerhand einen Ausstellplatz sahen, stellte
unser Chauffeur den Blinker und bog in den Ausstellplatz ein”), senza specificare
di aver verificato a tergo prima di segnalare la manovra, né di aver rallentato
onde mettersi in preselezione o facilitare la manovra, ciò che induce a credere
che la segnalazione è avvenuta immediatamente prima di iniziare la manovra di
svolta e l’insieme della manovra è stato eseguito pressoché nel medesimo
istante.
Deduzione rafforzata dal fatto
che l’insorgente, non cognito dei luoghi e alla ricerca di un parcheggio dove
potersi fermare ad ammirare la gola ivi esistente (come risulta dalle
dichiarazioni del passeggero anteriore __________), ha improvvisato la fermata
nel primo spiazzo notato.
Alla luce di quanto precede,
non solo la segnalazione risulta essere intempestiva (ancorché ininfluente ai
fini del giudizio sull’infrazione rimproverata al ricorrente, va detto che non
basta certo inserire l’indicatore di direzione per eseguire una corretta
manovra di svolta), ma, soprattutto, appare evidente che, guardando a tergo mentre
iniziava la manovra di svolta, detto accorgimento era tardivo, perché non
permetteva più di adeguarsi tempestivamente a quanto succedeva dietro. Così
stando le cose, è perfettamente plausibile che egli abbia notato l’altro
veicolo a fianco (ovvero di lato), in sorpasso, quando si trovava quasi alla
sua altezza. Tale particolare trova conferma nelle dichiarazioni del
co-protagonista, il quale ha asserito che quando si trovava quasi “appaiato” alla
vettura del ricorrente (ovvero quando lo aveva quasi raggiunto, caso contrario
non avrebbe potuto scorgere la segnalazione), improvvisamente questi esponeva
il segnale di direzione sinistro e nel contempo svoltava da quella parte.
In concreto, decisivo è quindi
il fatto che egli ha verificato a tergo dopo aver esposto l’indicatore – anziché
prima – e a manovra iniziata, quindi troppo tardi per poter scorgere per tempo
il veicolo in sorpasso, venendo meno all’obbligo di prudenza sancito dall’art.
34 cpv. 3 LCStr. È sintomatico che nel fascicolo processuale invano si
cercherebbero degli elementi che attestino che egli ha prestato attenzione al
Considerandi
veicolo che seguiva prima di esporre il segnale, salvo a concludere in modo
apodittico nel gravame di averlo fatto (pag. 6 in fondo). Se il ricorrente
avesse effettivamente controllato nello specchietto retrovisore prima di
segnalare il cambiamento di direzione, (a maggior ragione tenuto conto che, per
suo stesso dire, prima della curva ha notato il sopraggiungere da tergo di un
veicolo ad alta velocità che gli si accodava, ben potendo attendersi di essere
sorpassato alla prima occasione), egli avrebbe potuto scorgere il veicolo che
si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra di svolta e scongiurare – in
ultima analisi – la collisione. Si noti che il sorpasso era conforme alla
segnaletica orizzontale (linea di direzione) e compatibile con le morfologia
della strada (leggera curva, con possibilità di sorpasso già in uscita dalla
stessa), questo a prescindere dall’opportunità o meno di una simile manovra, data
la presenza di uno sbocco stradale sulla destra e dello spiazzo sulla sinistra a
qualche decina di metri di distanza.
Relativamente alla sequenza degli
urti e alla posizione dei veicoli, che tanto sono stati discussi nell’allegato
ricorsuale, questo giudice ritiene che le versioni dei protagonisti non si
escludano a vicenda. La dinamica che si può evincere dalle testimonianze, dalla
configurazione dei luoghi, dalle tracce e dai danni ai veicoli vede il
protagonista __________ svoltare improvvisamente a sinistra dove avere notato
uno spiazzo dove fermarsi per ammirare il paesaggio, quando il protagonista __________
dopo la curva si era spostato sulla corsia di sinistra per superare il veicolo
che lo precedeva. Ciò ha comportato un pericoloso avvicinamento dei veicoli, se
non addirittura un leggero contatto fra di loro, che ha indotto l’insorgente a
sterzare a destra e il co-protagonista a spostarsi verso sinistra, dove
purtroppo ha colliso con uno spuntone di roccia. Questo impatto lo ha
scaraventato verso destra contro la fiancata del veicolo __________ e da qui è
stato ribattuto verso sinistra per giungere nella posizione finale.
Ad ogni buon conto l’esatta
dinamica degli urti e la posizione dei veicoli non è rilevante per il giudizio,
perché decisivo è che la manovra di allargamento a sinistra e il conseguente
urto con la roccia sono stati indotti dal comportamento scorretto del
ricorrente, il quale con il suo spostamento improvviso e senza controllare
preventivamente e tempestivamente il traffico a tergo ha fatto sì che il
veicolo __________ spostatosi sulla corsia di sinistra non avesse più, per
dirla con le parole del ricorrente, “il benché minimo spazio per effettuare
una manovra di sorpasso”. In siffatte evenienze
non può trovare applicazione il principio dell’affidamento.
Giovi infine rilevare che in
materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, cons. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice
penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un
incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le
rispettive assicurazioni
Visto quanto precede, questo
giudice perviene al solido convincimento che l’interessato abbia effettivamente
trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata. A
non averne dubbio, nulla muta al riguardo l’accordo
bonale intervenuto fra assicuratori responsabilità civile.
10.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa (non può infatti essere ammessa una colpa lieve), rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1
LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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