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Decisione

30.2007.291

Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso

24 febbraio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i danni subiti dai veicoli. Sebbene l’insorgente abbia spostato la sua vettura,

dalle dichiarazioni testimoniali testé citate si ha la netta impressione che la

stessa doveva trovarsi di fianco a quella del co-protagonista con la parte anteriore

nella medesima direzione. Ora, considerate anche le dimensioni della strada, se

la manovra di svolta fosse stata in fase avanzata o addirittura quasi terminata,

l’urto con la vettura del co-protagonista, sopraggiungente da tergo, avrebbe

comportato giocoforza un tamponamento o perlomeno una collisione con lo spigolo

posteriore sinistro del veicolo __________ con interessamento anche della

fanaleria, che invece risulta perfettamente intatta.

A prescindere da quest’ultima

considerazione, va detto che le due risposte si completano e vanno lette nell’insieme

della manovra descritta dall’insorgente, il cui verbale tradotto risulta

pienamente fededegno. Egli ha asserito di aver esposto il segnale di direzione

e iniziato la manovra di svolta (circostanza confermata anche da __________: “Als

wir nach einer leichten Kurve linkerhand einen Ausstellplatz sahen, stellte

unser Chauffeur den Blinker und bog in den Ausstellplatz ein”), senza specificare

di aver verificato a tergo prima di segnalare la manovra, né di aver rallentato

onde mettersi in preselezione o facilitare la manovra, ciò che induce a credere

che la segnalazione è avvenuta immediatamente prima di iniziare la manovra di

svolta e l’insieme della manovra è stato eseguito pressoché nel medesimo

istante.

Deduzione rafforzata dal fatto

che l’insorgente, non cognito dei luoghi e alla ricerca di un parcheggio dove

potersi fermare ad ammirare la gola ivi esistente (come risulta dalle

dichiarazioni del passeggero anteriore __________), ha improvvisato la fermata

nel primo spiazzo notato.

Alla luce di quanto precede,

non solo la segnalazione risulta essere intempestiva (ancorché ininfluente ai

fini del giudizio sull’infrazione rimproverata al ricorrente, va detto che non

basta certo inserire l’indicatore di direzione per eseguire una corretta

manovra di svolta), ma, soprattutto, appare evidente che, guardando a tergo mentre

iniziava la manovra di svolta, detto accorgimento era tardivo, perché non

permetteva più di adeguarsi tempestivamente a quanto succedeva dietro. Così

stando le cose, è perfettamente plausibile che egli abbia notato l’altro

veicolo a fianco (ovvero di lato), in sorpasso, quando si trovava quasi alla

sua altezza. Tale particolare trova conferma nelle dichiarazioni del

co-protagonista, il quale ha asserito che quando si trovava quasi “appaiato” alla

vettura del ricorrente (ovvero quando lo aveva quasi raggiunto, caso contrario

non avrebbe potuto scorgere la segnalazione), improvvisamente questi esponeva

il segnale di direzione sinistro e nel contempo svoltava da quella parte.

In concreto, decisivo è quindi

il fatto che egli ha verificato a tergo dopo aver esposto l’indicatore – anziché

prima – e a manovra iniziata, quindi troppo tardi per poter scorgere per tempo

il veicolo in sorpasso, venendo meno all’obbligo di prudenza sancito dall’art.

34 cpv. 3 LCStr. È sintomatico che nel fascicolo processuale invano si

cercherebbero degli elementi che attestino che egli ha prestato attenzione al

Considerandi

veicolo che seguiva prima di esporre il segnale, salvo a concludere in modo

apodittico nel gravame di averlo fatto (pag. 6 in fondo). Se il ricorrente

avesse effettivamente controllato nello specchietto retrovisore prima di

segnalare il cambiamento di direzione, (a maggior ragione tenuto conto che, per

suo stesso dire, prima della curva ha notato il sopraggiungere da tergo di un

veicolo ad alta velocità che gli si accodava, ben potendo attendersi di essere

sorpassato alla prima occasione), egli avrebbe potuto scorgere il veicolo che

si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra di svolta e scongiurare – in

ultima analisi – la collisione. Si noti che il sorpasso era conforme alla

segnaletica orizzontale (linea di direzione) e compatibile con le morfologia

della strada (leggera curva, con possibilità di sorpasso già in uscita dalla

stessa), questo a prescindere dall’opportunità o meno di una simile manovra, data

la presenza di uno sbocco stradale sulla destra e dello spiazzo sulla sinistra a

qualche decina di metri di distanza.

Relativamente alla sequenza degli

urti e alla posizione dei veicoli, che tanto sono stati discussi nell’allegato

ricorsuale, questo giudice ritiene che le versioni dei protagonisti non si

escludano a vicenda. La dinamica che si può evincere dalle testimonianze, dalla

configurazione dei luoghi, dalle tracce e dai danni ai veicoli vede il

protagonista __________ svoltare improvvisamente a sinistra dove avere notato

uno spiazzo dove fermarsi per ammirare il paesaggio, quando il protagonista __________

dopo la curva si era spostato sulla corsia di sinistra per superare il veicolo

che lo precedeva. Ciò ha comportato un pericoloso avvicinamento dei veicoli, se

non addirittura un leggero contatto fra di loro, che ha indotto l’insorgente a

sterzare a destra e il co-protagonista a spostarsi verso sinistra, dove

purtroppo ha colliso con uno spuntone di roccia. Questo impatto lo ha

scaraventato verso destra contro la fiancata del veicolo __________ e da qui è

stato ribattuto verso sinistra per giungere nella posizione finale.

Ad ogni buon conto l’esatta

dinamica degli urti e la posizione dei veicoli non è rilevante per il giudizio,

perché decisivo è che la manovra di allargamento a sinistra e il conseguente

urto con la roccia sono stati indotti dal comportamento scorretto del

ricorrente, il quale con il suo spostamento improvviso e senza controllare

preventivamente e tempestivamente il traffico a tergo ha fatto sì che il

veicolo __________ spostatosi sulla corsia di sinistra non avesse più, per

dirla con le parole del ricorrente, “il benché minimo spazio per effettuare

una manovra di sorpasso”. In siffatte evenienze

non può trovare applicazione il principio dell’affidamento.

Giovi infine rilevare che in

materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, cons. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice

penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un

incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile

eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le

rispettive assicurazioni

Visto quanto precede, questo

giudice perviene al solido convincimento che l’interessato abbia effettivamente

trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata. A

non averne dubbio, nulla muta al riguardo l’accordo

bonale intervenuto fra assicuratori responsabilità civile.

10.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa (non può infatti essere ammessa una colpa lieve), rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1

LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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