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Decisione

30.2007.293

Immettersi per sbaglio in una via troppo stretta, urtando dei veicoli regolarmente parcheggiati

9 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 21 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 50.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida

dell’autobus TI __________, s’immetteva per sbaglio in una via troppo stretta e

nel proseguire urtava tre autoveicoli regolarmente parcheggiati”.

Fatti accertati il 2 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Per l’art. 3 cpv. 1 ONC – che

concretizza la predetta disposizione – il conducente deve rivolgere la sua

attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti

che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non

deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né

da sistemi di comunicazione o di informazione.

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr). Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge,

anche la negligenza è punibile (art. 100 cifra LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi immesso per

sbaglio in una via troppo stretta, urtando conseguentemente tre veicoli

regolarmente parcheggiati.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di polizia 16 agosto 2007 degli agenti sopraggiunti sul

posto per la constatazione del sinistro, i quali hanno così riassunto la

dinamica:

“__________circolava alla

guida dell’autobus __________, in servizio lungo la tratta __________,

percorrendo via __________; imboccava quindi per sbaglio la via __________,

sita alla sua destra, avanzando a passo d’uomo vista la presenza su entrambi i

lati di veicoli regolarmente parcheggiati; in tali circostanze, vista

l’imponenza del mezzo da lui condotto e l’esigua larghezza della via, aveva

modo di urtare accidentalmente i tre veicoli incustoditi”

(cfr. informazioni

complementari, pag. 6, nelle quali gli agenti hanno pure precisato che:

- la larghezza

misurata del bus è pari a 2.55 ml (paraurti) a fronte di uno spazio

percorribile fra le due file di parcheggi pari a 2.58 ml;

- i veicoli urtati erano

regolarmente parcheggiati all’interno dei propri stalli, ma di fatto avendo i relativi

specchietti retrovisori laterali che sporgevano parzialmente all’interno della

corsia di marcia).

4.

Il ricorrente contesta

recisamente l’addebito mossogli facendo valere in primo luogo che i veicoli,

contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, non erano

parcheggiati regolarmente, avendo gli specchietti laterali che sporgevano dagli

stalli. In proposito, nel gravame specifica che solamente tre automobili,

ovvero quelle con gli specchietti sporgenti, sono state urtate, mentre quelle

correttamente posteggiate non sono state nemmeno sfiorate; se non che egli sottace

che se gli specchietti delle altre vetture non sono stati divelti è solo grazie

all’intervento di una persona che, per suo stesso dire, “si prestò

gentilmente nel chiudermi poi, man mano che avanzavo, gli specchietti restanti

delle vetture, permettendomi in tal caso di continuare la marcia” (cfr.

verbale di interrogatorio 6 agosto 2007, pag. 2).

5.

In secondo luogo, l’insorgente

lamenta il fatto che all’imbocco di via __________ non vi era nessuna

limitazione di traffico per veicoli pesanti, ragione per cui in difetto di segnaletica

contraria e dato che lo spazio percorribile misurato dagli agenti era

sufficiente, egli si reputava legittimato a transitare. A torto.

Innanzitutto, va detto che la

posa di segnali di prescrizione (tali i divieti parziali di circolazione o le

limitazioni di dimensioni e peso) soggiace al principio di necessità sancito

dai combinati art. 101 cpv. 3 e 106 cpv. 1 OSStr; in altri termini i segnali non

devono essere prescritti e collocati senza necessità e non devono però mancare

dove sono indispensabili.

In concreto, è lapalissiano

che la tratta in questione non è normalmente percorribile da autobus di linea;

la situazione – così come si è presentata agli occhi del ricorrente – era ed è

talmente chiara e univoca che non necessita di una segnaletica specifica. Di

tale meridiana evidenza, egli non poteva non accorgersi, a maggior ragione data

la sua lunga esperienza quale autista di bus (da vent’anni alle dipendenze

della __________). Certo è che una volta accortosi del pregresso errore, ovvero

che non era in atto alcuna deviazione del traffico su via __________, egli

doveva desistere dalla manovra, salvo accettare l’eventualità di non poter

convenientemente padroneggiare il veicolo.

Del resto, una volta di più,

egli dimentica che già in sede di verbale gli agenti – dopo averlo informato

che “così com’era il secondo tratto di via __________, ossia con i veicoli

regolarmente parcheggiati a lato della strada” presentava “una larghezza

totale percorribile pari a 2.58 ml, mentre il suo autobus ne misurava già di

per sé 2.55 ml” – hanno invero definito “inopportuno il suo transito senza

un’anticipata esposizione di divieti di parcheggio lungo gli stalli laterali”:

unica misura atta a consentire il passaggio dei bus di linea su detta via

durante i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Piazzale __________.

Pacifica quindi la violazione

da parte del ricorrente delle norme enunciate nella decisione impugnata.

6.

Infine, nella misura in

cui egli ascrive la responsabilità dell’accaduto ai veicoli non regolarmente

parcheggiati (circostanza peraltro smentita dalla documentazione fotografica

agli atti, dalla quale si evince semmai che solo le ruote del veicolo

Land-Rover toccavano la linea di demarcazione), giovi ricordare che in materia

penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per

una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti

in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale

federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio

2004, cons. 2.5). Ne consegue che non

spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti

coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al

giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati e le rispettive assicurazioni.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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