30.2007.293
Immettersi per sbaglio in una via troppo stretta, urtando dei veicoli regolarmente parcheggiati
9 febbraio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.293
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, PRPEN
Titolo:
Immettersi per sbaglio in una via troppo stretta, urtando dei veicoli regolarmente parcheggiati
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2007.293
24538/805
Bellinzona
9
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1
contro
la decisione
21 settembre 2007 n. 24538/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 ottobre 2007 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 21 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 50.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida
dell’autobus TI __________, s’immetteva per sbaglio in una via troppo stretta e
nel proseguire urtava tre autoveicoli regolarmente parcheggiati”.
Fatti accertati il 2 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Per l’art. 3 cpv. 1 ONC – che
concretizza la predetta disposizione – il conducente deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti
che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non
deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né
da sistemi di comunicazione o di informazione.
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr). Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge,
anche la negligenza è punibile (art. 100 cifra LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi immesso per
sbaglio in una via troppo stretta, urtando conseguentemente tre veicoli
regolarmente parcheggiati.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di polizia 16 agosto 2007 degli agenti sopraggiunti sul
posto per la constatazione del sinistro, i quali hanno così riassunto la
dinamica:
“__________circolava alla
guida dell’autobus __________, in servizio lungo la tratta __________,
percorrendo via __________; imboccava quindi per sbaglio la via __________,
sita alla sua destra, avanzando a passo d’uomo vista la presenza su entrambi i
lati di veicoli regolarmente parcheggiati; in tali circostanze, vista
l’imponenza del mezzo da lui condotto e l’esigua larghezza della via, aveva
modo di urtare accidentalmente i tre veicoli incustoditi”
(cfr. informazioni
complementari, pag. 6, nelle quali gli agenti hanno pure precisato che:
- la larghezza
misurata del bus è pari a 2.55 ml (paraurti) a fronte di uno spazio
percorribile fra le due file di parcheggi pari a 2.58 ml;
- i veicoli urtati erano
regolarmente parcheggiati all’interno dei propri stalli, ma di fatto avendo i relativi
specchietti retrovisori laterali che sporgevano parzialmente all’interno della
corsia di marcia).
4.
Il ricorrente contesta
recisamente l’addebito mossogli facendo valere in primo luogo che i veicoli,
contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, non erano
parcheggiati regolarmente, avendo gli specchietti laterali che sporgevano dagli
stalli. In proposito, nel gravame specifica che solamente tre automobili,
ovvero quelle con gli specchietti sporgenti, sono state urtate, mentre quelle
correttamente posteggiate non sono state nemmeno sfiorate; se non che egli sottace
che se gli specchietti delle altre vetture non sono stati divelti è solo grazie
all’intervento di una persona che, per suo stesso dire, “si prestò
gentilmente nel chiudermi poi, man mano che avanzavo, gli specchietti restanti
delle vetture, permettendomi in tal caso di continuare la marcia” (cfr.
verbale di interrogatorio 6 agosto 2007, pag. 2).
5.
In secondo luogo, l’insorgente
lamenta il fatto che all’imbocco di via __________ non vi era nessuna
limitazione di traffico per veicoli pesanti, ragione per cui in difetto di segnaletica
contraria e dato che lo spazio percorribile misurato dagli agenti era
sufficiente, egli si reputava legittimato a transitare. A torto.
Innanzitutto, va detto che la
posa di segnali di prescrizione (tali i divieti parziali di circolazione o le
limitazioni di dimensioni e peso) soggiace al principio di necessità sancito
dai combinati art. 101 cpv. 3 e 106 cpv. 1 OSStr; in altri termini i segnali non
devono essere prescritti e collocati senza necessità e non devono però mancare
dove sono indispensabili.
In concreto, è lapalissiano
che la tratta in questione non è normalmente percorribile da autobus di linea;
la situazione – così come si è presentata agli occhi del ricorrente – era ed è
talmente chiara e univoca che non necessita di una segnaletica specifica. Di
tale meridiana evidenza, egli non poteva non accorgersi, a maggior ragione data
la sua lunga esperienza quale autista di bus (da vent’anni alle dipendenze
della __________). Certo è che una volta accortosi del pregresso errore, ovvero
che non era in atto alcuna deviazione del traffico su via __________, egli
doveva desistere dalla manovra, salvo accettare l’eventualità di non poter
convenientemente padroneggiare il veicolo.
Del resto, una volta di più,
egli dimentica che già in sede di verbale gli agenti – dopo averlo informato
che “così com’era il secondo tratto di via __________, ossia con i veicoli
regolarmente parcheggiati a lato della strada” presentava “una larghezza
totale percorribile pari a 2.58 ml, mentre il suo autobus ne misurava già di
per sé 2.55 ml” – hanno invero definito “inopportuno il suo transito senza
un’anticipata esposizione di divieti di parcheggio lungo gli stalli laterali”:
unica misura atta a consentire il passaggio dei bus di linea su detta via
durante i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Piazzale __________.
Pacifica quindi la violazione
da parte del ricorrente delle norme enunciate nella decisione impugnata.
6.
Infine, nella misura in
cui egli ascrive la responsabilità dell’accaduto ai veicoli non regolarmente
parcheggiati (circostanza peraltro smentita dalla documentazione fotografica
agli atti, dalla quale si evince semmai che solo le ruote del veicolo
Land-Rover toccavano la linea di demarcazione), giovi ricordare che in materia
penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per
una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti
in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale
federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio
2004, cons. 2.5). Ne consegue che non
spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti
coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al
giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati e le rispettive assicurazioni.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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