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Decisione

30.2007.295

All'interno di un parcheggio, omettere di concedere la precedenza a una vettura sopraggiungente da destra, con conseguente collisione

26 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza

anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento

mediante segnali od ordini della polizia.

Chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3. La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver concesso,

all’interno del parcheggio comunale del centro sportivo di __________, la

precedenza a una vettura sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente

con la stessa.

4. Il ricorrente contesta

l’addebito mossogli, lamentando da un lato la mancanza di segnaletica all’interno

del parcheggio e dall’altro la scarsa visuale dovuta alla presenza delle auto

parcheggiate, circostanze che, unitamente alla scarsa conoscenza della zona,

avrebbero reso inevitabile la collisione.

In particolare, nel gravame egli

asserisce quanto segue:

“Il giorno in questione mi

trovavo in sella al mio motoveicolo targato TI __________ e, all’interno del

parcheggio comunale delle piscine di __________, viaggiavo verso il centro ad

una velocità di circa 30 km/h.

Ad un tratto un’auto si

immetteva nel parcheggio entrando tra le auto parcheggiate. Per me è stata

inevitabile la collisione.

Faccio notare, rispetto

alla mia direzione di marcia, che la visuale non mi dava alcuna possibilità di

notare l’entrata delle auto nel parcheggio, avendo la possibilità di vedere

solamente le auto parcheggiate.

Nessuna segnaletica

orizzontale e nessuna segnaletica verticale mi permetteva di essere informato

di un’eventuale entrata (…)”.

5. In una recente sentenza

del 1° ottobre 2008 (6B_621/2007), il Tribunale federale ha avuto modo di

stabilire – abbandonando la giurisprudenza inaugurata con la DTF 100 IV 59 e

confermata con la DTF 117 IV 498, che stabiliva che le corsie di transito che

non consentono di accedere direttamente agli stalli erano equiparabili a

Considerandi

strade, per cui beneficiavano della precedenza rispetto alle corsie

perpendicolari – che all’interno di un parcheggio la regola ordinaria della

precedenza da destra sancita dall’art. 36 cpv. 2 prima frase LCStr si applica

alle intersezioni tra le varie corsie, senza riguardo al fatto che si tratti di

corsie di transito in entrata/uscita o di corsie di circolazione

perpendicolari, fatta eccezione per le manovre di entrata o uscita dai singoli

stalli di parcheggio, che sottostanno alla regola di cui all’art. 36 cpv. 4

LCStr. In assenza di una chiara segnaletica e data le relativa equivalenza del

traffico sulle varie corsie non si giustifica in effetti, nell’ottica della

sicurezza del traffico, un’eccezione al principio dell’art. 36 cpv. 2 LCStr, ragion

per cui alle loro intersezioni vale la precedenza da destra (consid. 4.2).

Sempre nell’ottica

della sicurezza del traffico, il Tribunale federale già in precedenza aveva

stabilito che essendo le eccezioni alla regola generale suscettibili di

ingenerare incidenti, le stesse dovevano essere limitate alle sole situazioni

in cui erano chiaramente riconoscibili in assenza di segnaletica, anche per gli

utenti che non conoscevano i luoghi o laddove le condizioni di visibilità erano

sfavorevoli, ritenuto che in caso di dubbio la regola generale doveva prevalere

sull’eccezione (DTF 117 IV 498, consid. 4a).

6.

In concreto, sia alla

luce della nuova giurisprudenza, sia, tra l’altro, secondo quella precedente

(giacché il co-protagonista circolava sulla corsia di transito), occorre

considerare che l’incrocio tra le corsie percorse dai due protagonisti

all’interno del parcheggio in esame costituisce un’intersezione alla quale si

applica la regola generale della precedenza da destra. Ne segue che, in assenza

di segnaletica indicante il contrario, il ricorrente era tenuto a concedere la

precedenza al co-protagonista sopraggiungente dalla sua destra:

non avendolo fatto egli ha

dunque violato le norme enunciate nella decisione impugnata.

Non giova all’insorgente

invocare di non aver potuto scorgere il veicolo prioritario a causa delle

numerose auto parcheggiate; tale circostanza avrebbe semmai dovuto indurlo a

essere più prudente, riducendo ulteriormente la sua andatura.

Inoltre, contrariamente a

quanto da lui preteso, la configurazione del parcheggio, avente – come noto a

questo giudice – due accessi veicolari lungo via __________, uno all’inizio e l’altro

a metà circa, ove sono demarcate delle corsie di entrata e di uscita con le

relative frecce sull’asfalto (come attestato dalla documentazione fotografica

di cui al rapporto di polizia 22 agosto 2007), è chiara e non denota una

pericolosità superiore a quella di altri parcheggi, all’interno dei quali, lo

si ricorda, è necessario procedere a velocità ridotta e con particolare

prudenza, così da poter tempestivamente reagire di fronte ai pericoli insiti in

questi luoghi (veicoli in manovra, pedoni che sbucano tra le automobili, vie di

accesso ecc.).

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 cifra 1

LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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