30.2007.295
All'interno di un parcheggio, omettere di concedere la precedenza a una vettura sopraggiungente da destra, con conseguente collisione
26 gennaio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.295
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, PRPEN
Titolo:
All'interno di un parcheggio, omettere di concedere la precedenza a una vettura sopraggiungente da destra, con conseguente collisione
PRECEDENZA
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2007.295
25237/805
Bellinzona
26
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
28 settembre 2007 n. 25237/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
motoveicolo TI __________, all’interno di un parcheggio, non concedeva la precedenza
ad una vettura sopraggiungente da destra e collideva con la stessa”.
Fatti accertati il 15 agosto 2007 in territorio di____________________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 23 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 36 cpv. 2
LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra.
Fatti
I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza
anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento
mediante segnali od ordini della polizia.
Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver concesso,
all’interno del parcheggio comunale del centro sportivo di __________, la
precedenza a una vettura sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente
con la stessa.
4. Il ricorrente contesta
l’addebito mossogli, lamentando da un lato la mancanza di segnaletica all’interno
del parcheggio e dall’altro la scarsa visuale dovuta alla presenza delle auto
parcheggiate, circostanze che, unitamente alla scarsa conoscenza della zona,
avrebbero reso inevitabile la collisione.
In particolare, nel gravame egli
asserisce quanto segue:
“Il giorno in questione mi
trovavo in sella al mio motoveicolo targato TI __________ e, all’interno del
parcheggio comunale delle piscine di __________, viaggiavo verso il centro ad
una velocità di circa 30 km/h.
Ad un tratto un’auto si
immetteva nel parcheggio entrando tra le auto parcheggiate. Per me è stata
inevitabile la collisione.
Faccio notare, rispetto
alla mia direzione di marcia, che la visuale non mi dava alcuna possibilità di
notare l’entrata delle auto nel parcheggio, avendo la possibilità di vedere
solamente le auto parcheggiate.
Nessuna segnaletica
orizzontale e nessuna segnaletica verticale mi permetteva di essere informato
di un’eventuale entrata (…)”.
5. In una recente sentenza
del 1° ottobre 2008 (6B_621/2007), il Tribunale federale ha avuto modo di
stabilire – abbandonando la giurisprudenza inaugurata con la DTF 100 IV 59 e
confermata con la DTF 117 IV 498, che stabiliva che le corsie di transito che
non consentono di accedere direttamente agli stalli erano equiparabili a
Considerandi
strade, per cui beneficiavano della precedenza rispetto alle corsie
perpendicolari – che all’interno di un parcheggio la regola ordinaria della
precedenza da destra sancita dall’art. 36 cpv. 2 prima frase LCStr si applica
alle intersezioni tra le varie corsie, senza riguardo al fatto che si tratti di
corsie di transito in entrata/uscita o di corsie di circolazione
perpendicolari, fatta eccezione per le manovre di entrata o uscita dai singoli
stalli di parcheggio, che sottostanno alla regola di cui all’art. 36 cpv. 4
LCStr. In assenza di una chiara segnaletica e data le relativa equivalenza del
traffico sulle varie corsie non si giustifica in effetti, nell’ottica della
sicurezza del traffico, un’eccezione al principio dell’art. 36 cpv. 2 LCStr, ragion
per cui alle loro intersezioni vale la precedenza da destra (consid. 4.2).
Sempre nell’ottica
della sicurezza del traffico, il Tribunale federale già in precedenza aveva
stabilito che essendo le eccezioni alla regola generale suscettibili di
ingenerare incidenti, le stesse dovevano essere limitate alle sole situazioni
in cui erano chiaramente riconoscibili in assenza di segnaletica, anche per gli
utenti che non conoscevano i luoghi o laddove le condizioni di visibilità erano
sfavorevoli, ritenuto che in caso di dubbio la regola generale doveva prevalere
sull’eccezione (DTF 117 IV 498, consid. 4a).
6.
In concreto, sia alla
luce della nuova giurisprudenza, sia, tra l’altro, secondo quella precedente
(giacché il co-protagonista circolava sulla corsia di transito), occorre
considerare che l’incrocio tra le corsie percorse dai due protagonisti
all’interno del parcheggio in esame costituisce un’intersezione alla quale si
applica la regola generale della precedenza da destra. Ne segue che, in assenza
di segnaletica indicante il contrario, il ricorrente era tenuto a concedere la
precedenza al co-protagonista sopraggiungente dalla sua destra:
non avendolo fatto egli ha
dunque violato le norme enunciate nella decisione impugnata.
Non giova all’insorgente
invocare di non aver potuto scorgere il veicolo prioritario a causa delle
numerose auto parcheggiate; tale circostanza avrebbe semmai dovuto indurlo a
essere più prudente, riducendo ulteriormente la sua andatura.
Inoltre, contrariamente a
quanto da lui preteso, la configurazione del parcheggio, avente – come noto a
questo giudice – due accessi veicolari lungo via __________, uno all’inizio e l’altro
a metà circa, ove sono demarcate delle corsie di entrata e di uscita con le
relative frecce sull’asfalto (come attestato dalla documentazione fotografica
di cui al rapporto di polizia 22 agosto 2007), è chiara e non denota una
pericolosità superiore a quella di altri parcheggi, all’interno dei quali, lo
si ricorda, è necessario procedere a velocità ridotta e con particolare
prudenza, così da poter tempestivamente reagire di fronte ai pericoli insiti in
questi luoghi (veicoli in manovra, pedoni che sbucano tra le automobili, vie di
accesso ecc.).
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 cifra 1
LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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