30.2007.3
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19 aprile 2007Italiano42 min
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Numero d'incarto:
30.2007.3
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se i contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica del reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a Cost
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI MORA
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 8 COST
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 14 LAVS
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 24 OAVS
art. 24 cpv. 2 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 25 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. e OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 41bis cpv. 2 OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.3
TB
Lugano
19 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele
Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo
sul ricorso del 10 gennaio 2007 di
RI
1
contro
la
decisione su opposizione del 24 novembre 2006 emanata da
Cassa
CO 1
in
materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il
15 marzo 2004 (doc. B) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi personali
di RI 1 come indipendente per l'anno 2001. Dall'importo
totale di Fr. 35'976.- dovuto dall'assicurato per contributi e spese, è stato dedotto
il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 11'541,80 già effettuato nell'anno 2001, per ottenere un saldo a favore della Cassa di
compensazione di Fr. 25'721,75.
Questa somma doveva essere accreditata sul conto dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data della fattura.
Con un'analoga
decisione del 4 ottobre 2004 (doc. C), la Cassa ha
fissato in Fr. 28'014,80 i contributi personali e le spese dovute dall'assicurato
per il 2002. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di Fr. 11'541,80 versato
come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il
pagamento di Fr. 16'473.- a saldo.
1.2. Il
29 settembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che
fissavano per l'anno 2001 (doc.
D) e per il 2002 (doc. E) degli interessi di mora sui citati contributi
personali AVS/AI/IPG che l'assicurato
doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. 709,25 rispettivamente di Fr. 1'675,45 da pagare entro trenta giorni dalla
data della decisione.
L'assicurato si è opposto a queste decisioni contestando
sia la costituzionalità dell'art.
41bis lett. f OAVS, sia che tale norma sia base legale sufficiente per prelevare
degli interessi di mora così come intesi dall'amministrazione (docc. F e G).
1.3. Contro
la decisione su opposizione del 24 novembre 2006 (doc. A) della Cassa che ha
respinto le due opposizioni, il 10 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA, chiedendo l'annullamento della decisione che conferma la fissazione degli
interessi di mora. L'insorgente
ha rilevato di aver pagato entro i termini fissati dalla Cassa i saldi dei
contributi personali, perciò non capisce come mai, a distanza di due anni, ha
ricevuto delle decisioni che fissano degli interessi di mora, senza comunque una
basa legale sufficiente, quale non è l'art. 41bis lett. f OAVS. A suo dire, "non è invece
ammissibile che si deleghi all'autorità amministrativa né la fissazione dell'ammontare degli interessi di mora, né a
partire da quale data gli stessi siano dovuti. Né, tanto meno, può delegarsi
all'autorità
amministrativa lo stabilire il concetto stesso di "interesse di
mora". Si tratta invece di definizione che abbisognava di una base legale
costituita da una legge formale." (doc. I
punto 6 pag. 4).
D'avviso del ricorrente, inoltre, l'art. 41bis lett. f OAVS violerebbe gli
artt. 8, 9 e 29 Cost. fed., siccome farebbe sì che l'assicurato versi spontaneamente quanto verosimilmente fisserà poi la
decisione dell'autorità amministrativa,
senza tuttavia che venga prima emessa una decisione di tassazione fiscale
cresciuta in giudicato su cui basarsi per la fissazione dei contributi personali
(doc. I punto 6 pag. 6).
Infine, l'assicurato ha evidenziato che la Cassa
"non si è limitata ad imporre gli interessi secondo la litt. f) dell'art. 41bis OAVS solo sull'importo che supera il 25% dell'importo dovuto e per la parte tra gli
acconti pagati e la differenza del 25% secondo la litt. e) della stessa norma,
bensì li ha calcolati secondo la litt. f) sull'intero importo superante gli acconti pagati.
L'amministrazione ha quindi violato lo stesso
art. 41bis litt. e) OAVS. Inoltre, anche in questo caso, vi è una violazione
degli art. 8 e 9 CF, in quanto, se così dovesse essere fatto il calcolo in base
all'art. 41bis cpv. 1
litt. f) OAVS, verrebbero trattati in maniera inammisibilmente diversa due casi
perfettamente uguali." (doc. I punto 7 pag.
7).
1.4. Con
risposta del 31 gennaio 2007 (doc. III) la Cassa convenuta ha confermato la
decisione su opposizione, ribadendo che l'art. 41bis OAVS è stato emanato sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS e che l'art. 42 OAVS è conforme alla Costituzione
federale ed alla legge. Ha respinto inoltre le censure sulla violazione del
principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) e sul divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost. fed.), evidenziando per
contro che, in virtù dell'art.
24 cpv. 4 OAVS, spettava al ricorrente segnalare alla Cassa le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile onde evitare l'applicazione dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
1.5. Alla
presenza dei rappresentanti della Cassa di compensazione, il 28 febbraio 2007
(doc. VIII) il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha
sentito il ricorrente in un'udienza
pubblica.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di
vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il
TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti
che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2.,
H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le
norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid.
6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto,
la decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti
dal ricorrente sull'apparente
ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni
2001 e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece
state emanate nel corso del 2006.
Pertanto,
mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le
norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione
degli interessi di mora sono applicabili le norme materiali e le Direttive in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
2.2. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art.
14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di
pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione
d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione
di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi
arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di
interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi
rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle
prestazioni sono retti dall'art.
26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
2.3. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il
capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o
dopo l'anno di contribuzione
risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le
casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il
capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni
necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i
contributi d'acconto, le casse
di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art.
25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per
l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati
dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di
compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi
versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS,
le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale
che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona
esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere
stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di
calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra,
alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
2.4. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta
l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Gli interessi
cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la
presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la
fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano
di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il
termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art.
42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS).
Gli interessi
sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42
cpv. 3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1
lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da
pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è
previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per
l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
2.5. Nel
caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione
degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali
per gli anni 2001 e 2002.
Come detto, il
ricorrente ha invocato la non sussistenza di una base legale sufficiente per
poter prelevare interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS che, a suo parere, non possono
comunque essere definiti "di mora", non essendoci alcun ritardo nel
pagamento dei contributi personali.
Occorre quindi
verificare se, effettivamente, vi sia stato un ritardo nel pagamento dei
contributi da parte dell'assicurato che svolge un'attività lucrativa
indipendente, ciò che darebbe luogo alla
percezione di
interessi di mora in virtù del nuovo art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr.
consid. 2.4).
2.6. Per
l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 2'885,45 ciascuno, per complessivi Fr. 11'541,80 (doc. 2).
Il 15 marzo
2004 (doc. B) la Cassa ha calcolato in Fr. 37'263,55 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr.
25'721,75 a saldo.
Medesimo
discorso vale per i contributi del 2002, corrisposti nella precedente misura e
secondo le stesse modalità, mentre il conteggio finale emesso il 4 ottobre 2004
enumerava un importo di Fr. 28'014,80,
per una differenza di contributi personali ancora da versare pari a Fr. 16'473.-.
Più
specificatamente, il saldo dei contributi per il 2001 gli è stato richiesto il
15 marzo 2004 e l'assicurato ha
pagato la fattura il 14 aprile seguente, mentre quest'ultimo ha saldato il 5 novembre 2004 la fattura del 4 ottobre 2004
relativa ai contributi personali del 2002.
In merito ai
versamenti effettuati dal ricorrente per l'anno 2001, va osservato che il pagamento della fattura del 15 marzo
2004 è giunto alla Cassa di compensazione (art. 42 cpv. 1 OAVS) il 19 aprile
2004, ciò che ha comportato un ritardo che è stato calcolato per 34 giorni (dal
16 marzo 2004 al 19 aprile 2004) al tasso d'interesse del 5% sul conguaglio da versare, per ottenere Fr. 121,45
da pagare a titolo di interessi di mora (art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS).
A questa somma
si sono inoltre aggiunti gli interessi maturati a causa della discrepanza riscontrata
tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare.
Giusta l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, questi interessi sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15
marzo 2004, quindi su 435 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa a
saldo (Fr. 25'721,75), per un interesse
pari a Fr. 1'554.-.
Quanto ai
contributi da pagare per l'anno
2002, l'importo della fattura
del 4 ottobre 2004 è stato accreditato sul conto della Cassa (art. 42 cpv. 1
OAVS) il 10 novembre 2004, creando così, in virtù del citato art. 41bis cpv. 1
lett. e OAVS, un ritardo di 36 giorni che, al tasso del 5% su Fr. 16'473.-, dà un interesse di mora di Fr.
82,35.
La questione
del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi
effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora di Fr.
626,90 calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento della decisione di
fissazione dei contributi definitivi (4 ottobre 2004), quindi su 274 giorni.
2.7. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ritiene che, nel caso in esame, si è
configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal
ricorrente tale da imporre l'applicazione
sia dell'art. 41bis cpv. 1
lett. e OAVS sia della lettera f del medesimo disposto e quindi tale da
obbligare così l'assicurato a
versare degli interessi moratori.
In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito
questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di
contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi
d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno
di contribuzione giusta l’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).
Si
devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono
almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base
di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento (n. 2030 CIM).
Gli interessi
decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.
1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure
alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato
non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente, al n. 4012, il pagamento ed
al n. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al n. 4020, la
decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso
concreto va evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti insufficienti,
siccome eccessivamente bassi, alla luce del reddito conseguito nella sua
attività indipendente, a lui noto, nel periodo d’interesse.
È circostanza
notoria che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra
gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione
solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione ciò che, in taluni casi, può
avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento del reddito. Le norme volute
con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del
mancato obbligo dell’assicurato di segnalare tempestivamente alla Cassa una
modifica significativa (si tenga conto del limite del 25% di cui alla norma
citata) del proprio reddito.
L’assicurato
debitore di contributi ha quindi l’obbligo di segnalare tempestivamente - come
impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS
(secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i
giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile,
in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto in una decisione) – le
modifiche di reddito rispetto al periodo precedente che funge da base, salvo
appunto indicazione contraria dell’assicurato – per la percezione degli
acconti.
In concreto l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente – come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla
Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002, in
modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da
versare per quei singoli anni.
A questo
proposito occorre segnalare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di
compensazione, in virtù dell'art.
24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa
può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto
vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza
attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando come detto le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Contrariamente
a quanto sembra ritenere il ricorrente, egli non è soggetto passivo della
procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi
non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali
per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche
significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo
favore che a suo svantaggio.
Alla luce di
ciò va ritenuto che, come prevede l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, il
ricorrente avrebbe dovuto – entro il 1° gennaio dell’anno seguente la fine
dell’anno civile successivo a quello di contribuzione – versare quanto
effettivamente dovuto, ciò che non è stato fatto.
Quando, nel
2004, l'assicurato ha ricevuto
le due decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali ancora da
pagare, egli era già in ritardo con il relativo pagamento.
Il pagamento è
avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, a 2004 inoltrato. L'insorgente si è quindi trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e della
norma.
L’interesse di
mora tende, quindi, a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore
della prestazione che versa sul dovuto un acconto manifestamente insufficiente,
conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento di congrui
acconti.
2.8. È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i redditi effettivi conseguiti nell’anno
d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la decisione
finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa che
deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo in Ticino
sembrano essere divenuti particolarmente lunghi. In sede di udienza, in merito ai ritardi delle
autorità di tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della
LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…
dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale." (doc. VIII).
Tale evidenza, che deve essere comunque
affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche, non toglie
nulla agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli incombe, sotto
pena di versamento degli interessi moratori.
Nel caso di
specie, le richieste di versamento degli acconti trimestrali di Fr. 2'885,45 sono stati fissati nel 2001 sulla
base della notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel
momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, dato che
la tassazione 2003A – relativa ai redditi conseguiti nel biennio 2001 - 2002 è
pervenuta al ricorrente il 2 ottobre 2003 (doc. H) ed all'amministrazione successivamente.
Più
concretamente, al termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma
certamente nel 2002 (per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente
nel 2003 (per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente,
e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione dell'Ufficio di tassazione – che peraltro è
giunta per i redditi straordinari, trattandosi di periodo fiscale caduto nel
vuoto di tassazione, preannunciata dalla comunicazione 2 ottobre 2003 cui è
cenno (doc. H). Il ricorrente disponeva dei dati necessari e della possibilità
concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la
documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002
prima ancora che venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi
personali (nel 2004).
L’RI 1,
nonostante gli obblighi fissati dalla norma - come si vedrà comunque conforme
alla legge ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva comunicazione dei
suoi redditi (straordinari e conseguiti nel periodo di vuoto della tassazione).
Se vi avesse provveduto avrebbe certamente evitato di trovarsi in una
situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora –
come si sono poi rivelati essere – ben inferiori del 25% ai contributi
effettivamente dovuti in entrambi gli anni.
Come detto,
alla Cassa non può essere mosso rimprovero non essendo imposto
all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato
correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una
comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),
Fatti
i contributi d'acconto sulla
base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito effettivo del
ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così importante. La
Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente
- le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte nel 2004,
una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel
2001 e nel 2002.
Stanti le
considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai
riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le concrete
divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo
e gli acconti versati negli anni precedenti.
Da questo
profilo, dunque, l'applicazione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS si rivela corretta.
2.9. Il
tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO
1, che il 21 dicembre 2006 l'ha
sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
In occasione
dell'udienza esperita il 28
febbraio 2007, la Cassa ha prodotto la risposta 30 gennaio 2007 dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:
" (…) Per
quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la
fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro
che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato
solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non
vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede
all'assicurato di segnalare
alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di
determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144
DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli
interessi di mora secondo l'articolo
41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da
voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e
non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli
interessi di mora. L'obbligo di
versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo
nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo
ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione
relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al
contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al
fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto
nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato
sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia.
Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi."
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati
riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore
dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°
gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i
contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei
contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di
interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.;
30.2002.93) questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione
dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.
Va comunque
osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non
potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della
legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF
124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S.,
Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4
dicembre 2002 nella causa A.J., Inc. n. 30.2002.201).
Sempre a
proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro
del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con
cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare
gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il
ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio
2007 il Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
"
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle
perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,
che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.
Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla
sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel
versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o
all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS
è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse
dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale
per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli
assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare
interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione
compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti
adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è
praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione
fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se
tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero
verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del
ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e
renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il
versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di
compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate.
Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per
contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.
Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche
agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe
chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo
elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene
adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla
responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in
tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
ed ha quindi proposto di respingere il
postulato.
2.10. Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto
con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002
non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non
conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati
definitivamente fissati dalla Cassa.
Con due
decisioni del 15 marzo e del 4 ottobre 2004 la Cassa ha fissato i contributi
personali (ancora) dovuti dall'assicurato
per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per questi
due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che degli
interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.
Ora, dagli
atti si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare
fissati con le citate decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno
prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti,
applicando l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. 11'541,80) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva
effettivamente versare per l'anno
di contribuzione 2001 (Fr. 37'263,55). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da
versare, ossia il conguaglio (Fr. 25'721,75) è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 9'315,90), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti
nell'anno di contribuzione.
Pertanto,
sulla differenza (doc. VIII: "gli interessi vengano calcolati sul
differenziale e quindi non solo sulla parte superante il 25%"), ovvero
sui contributi da compensare (Fr. 25'721,75), l'assicurato
deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio
dopo il 31 dicembre dell'anno
civile seguente (2002) l'anno
di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 2.6).
Di
conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in merito
calcolando degli interessi di mora di Fr. 1'554.- sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (doc. D)
Alla stessa conclusione
questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002,
giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr.
626,90, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da
conguagliare (Fr. 16'473.-) era
superiore al 25% (Fr. 7'003,70)
dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 28'014,80).
Da quanto
precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti
della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi moratori in
funzione dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS.
2.11. Va
ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente relativa alla
conformità dell'art. 41bis cpv.
1 lett. f OAVS con la Costituzione federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale Federale delle Assicurazioni
non si sarebbe ancora pronunciato in merito, mentre un giudizio di conformità
sarebbe stato reso per l'art.
42 OAVS.
Questa Corte
osserva, a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il
Tribunale Federale delle Assicurazioni ha considerato che promulgando gli
articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle
disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in
ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte
ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia
il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la
riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà
riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di
rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM
citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova
regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano
percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di
pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di
compensazione.
Nella sentenza
H 328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in
questi termini:
" Dans un
arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de l'art.
42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle
a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie
scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps
allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2
ch. 1 CO. La Cour de céans a eu l'occasion de trancher la
question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02). Elle
a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral
a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment)
des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS doit se montrer
intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de
cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts
moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai
de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN
Annexe IV p. 175)."
D'avviso del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove
ritiene che l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS non sia mai stato dichiarato conforme alla Costituzione federale.
Infatti, se è
vero che il TFA (si veda la sentenza H 268/02 citata i cui principi sono stati –
come detto - ribaditi nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004) ha specificatamente
applicato l'art. 41bis lett. c
OAVS al caso da esso stesso trattato, è innegabile però che la Massima istanza si
sia pronunciata sull'art. 41bis
OAVS in generale, implicitamente negando la difformità di detta norma alla
Costituzione Federale.
L’esame svolto
dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta
corte non l'ha ritenuta incostituzionale.
Pertanto, è
indubbio che il TFA abbia dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo
disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente le
sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in
discussione.
Lo scrivente
Tribunale osserva ancora che il TFA ha confermato espressamente la conformità
dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001, alla
Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143 segg.). Questa
norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava
diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.
La Corte
federale ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con
moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di
tempo che intercorre fra l'ordine
di pagamento e l'esecuzione
dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio
margine d'apprezzamento di cui
dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha
stabilito che la regolamentazione contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né
sprovvista di significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate
differenze giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).
Data dunque la costituzionalità
dell'art. 41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio
fondamento nel citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le
lamentele del ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei confronti dei principi costituzionali
evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.
D’altro canto, la norma
censurata dal ricorrente non viola il principio di parità di trattamento dinanzi
alla legge, anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di
una situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad
insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione del debitore
dei contributi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera
conforme alla legge. D’altra parte la norma stessa non crea discriminazioni tra
gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.
Il ricorrente fa poi generico
riferimento all’art. 9 Cost. fed. che tende a proteggere la buona fede
dell’assicurato (qui) ed a fare in modo che alcuno sia trattato in maniera
arbitraria. Il ricorrente non specifica in quale modo la norma, o la sua
applicazione da parte dell’amministrazione, violino il divieto d’arbitrio e la
sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa gli sembra ricondurre tali
violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di segnalare spontaneamente
all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi l’obbligo di maggiore
versamento di contributi. Se il sistema della segnalazione spontanea da parte
di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto fiscale laddove si
tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le imposte indirette.
Nella LIVA è espressamente previsto un obbligo di spontanea dichiarazione
dell’imposta (art. 46) non diversamente viene trattato il contribuente
nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare
spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto
prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o
a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della
segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia
dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere
percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare
comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di protezione
all’arbitrio.
Nemmeno l’art.
29 Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede
l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità
e l’equità di trattamento, oltre al rispetto di termini ragionevoli per il
giudizio.
Ebbene il
ricorrente è stato trattato dall’amministrazione con equità e parimenti ad
altri contribuenti come la pendenza di diverse procedure analoghe presso questo
Tribunale dimostra. Egli non ha reso minimamente verosimile di essere stato
trattato differentemente da parte dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto
nei suoi confronti come nei confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto
la decisione di tassazione ha proceduto alla verifica dei presupposti di cui
all’art. 41bis OAVS ed ha emesso la sua decisione di fissazione degli interessi
moratori. In alcun modo il ricorrente è stato discriminato.
2.12. Da
ultimo occorre verificare la correttezza degli importi fatturati dalla Cassa con
le citate decisioni del 29 settembre 2006 (docc. D ed E).
In effetti,
oltre agli interessi di mora calcolati sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, torna applicabile anche la lettera e
del medesimo disposto, poiché i contributi da compensare per gli anni 2001 e
2002 legittimati dalla lettera f e chiesti all'assicurato nel 2004, sono giunti in ritardo alla Cassa di
compensazione (art. 42 cpv. 1 OAVS).
Circa il
momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini
stabiliti, va rilevato che l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette
interpretazione alcuna. Secondo questo disposto, i contributi sono considerati
pagati con la rice-zione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.
A proposito di
questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):
" Al.
1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées
payées dès réception du paiement par la caisse. Cette
jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en
la cause S., H 347/96, consid. 2a)."
Nella citata
sentenza del 1997 il TFA ha stabilito quanto segue:
"
Considerandi
2.
- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte,
steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV
enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch
nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz
lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für
ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine
Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des
Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und
nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen
will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung
in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich
(ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht
erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als
massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende
Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine
Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen
Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs
noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht. (…)."
Dalla sentenza
appena esposta emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato
impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto
della Cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla predetta Circolare
sugli interessi di mora e compensativi, il cui N. 4012 prevede che i contributi
sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono
accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né
impartire un ordine di pagamento entro la scadenza del termine fissato dalla
Cassa.
A differenza
degli altri campi del diritto, in ambito AVS/AI/IPG i contributi sono
considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di
compensazione; non è quindi sufficiente che l'assicurato effettui il pagamento entro i trenta giorni dati
dalla Cassa.
In concreto,
con fattura del 15 marzo 2004 la Cassa ha chiesto all'insorgente il pagamento di Fr. 25'721,75 relativi al conteggio dei contributi personali da versare per
l'anno 2001, indicando che tale importo doveva essere accreditato sul conto
corrente postale entro 30 giorni dalla data della fattura (doc. B).
Il conguaglio
dei contributi dovuti per il 2002 (Fr. 16'473.-) gli è stato invece chiesto con fattura del 4 ottobre 2004
(doc. C).
Il ricorrente
ha indicato di aver pagato il primo importo il 14 aprile 2004, mentre il
secondo il 5 novembre 2004.
Dagli atti
emerge che questi importi sono stati accreditati sul conto corrente postale
della Cassa il 19 aprile 2004 (doc. 2) rispettivamente il 10 novembre 2004
(doc. 4).
L'accredito
sul conto della resistente è quindi avvenuto oltre il termine di trenta giorni impartito,
che va calcolato nel 14 aprile 2004 rispettivamente nel 3 novembre 2004. In tal
senso, il N. 4002 CIM prevede che se la fatturazione avviene il 15 luglio, il
termine di trenta giorni per la riscossione dei contributi scade il 14 agosto,
avendo il mese di luglio trentuno giorni.
In queste
circostanze, dunque, non essendo stato rispettato il termine di trenta giorni
dalla fatturazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS l'amministrazione
ha rettamente calcolato gli interessi di mora a partire dal giorno successivo
la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento.
Ai fini del
calcolo degli interessi di mora, come evidenziato, i mesi interi sono invece
calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Quindi, per il
periodo dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004, la Cassa ha giustamente calcolato
34.
giorni di mora (15 giorni nel mese di marzo + 19 giorni nel mese di aprile)
che, al tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS), dà un interesse di mora
pari a Fr. 121,45 (Fr. 25'721,75 x (34 giorni : 360 giorni) x 5 : 100; cfr. la
predetta Circolare CIM).
Per i
contributi dell'anno 2002, il
ritardo di 36 giorni dal 5 ottobre 2004 al 10 novembre 2004 (26 giorni per
ottobre + 10 giorni per novembre) corrisponde ad un interesse di mora pari a
Fr. 82,35 (Fr. 16'473.- x (36 giorni
: 360 giorni) x 5 : 100).
Queste cifre,
sommate agli interessi moratori legittimati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr. consid. 2.10), danno degli
interessi di ritardo complessivi ammontanti a Fr. 1'675,45 per il 2001 ed a Fr. 709,25 per l'anno 2002.
Ne discende
che entrambe le decisioni di fissazione di interessi di mora del 29 settembre
2006.
sono dunque corrette. Inoltre, con calcolo chiaro e distinto esse
specificano che questi interessi sono stati conteggiati in applicazione sia
della lettera e sia della lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS, dando modo all'assicurato di contestare uno, l'altro od entrambi tali calcoli. D'avviso del TCA,
questo procedere della Cassa non è soggetto a critica.
2.13
Viste
le considerazioni esposte, la decisione impugnata va pertanto confermata. Il
ricorso del 10 gennaio 2007 deve essere di conseguenza integralmente respinto.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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