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Decisione

30.2007.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2007Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto sulla

base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito effettivo del

ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così importante. La

Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente

- le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte nel 2004,

una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel

2001 e nel 2002.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai

riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le concrete

divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo

e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo

profilo, dunque, l'applicazione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS si rivela corretta.

2.9. Il

tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO

1, che il 21 dicembre 2006 l'ha

sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

In occasione

dell'udienza esperita il 28

febbraio 2007, la Cassa ha prodotto la risposta 30 gennaio 2007 dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:

" (…) Per

quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la

fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro

che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato

solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non

vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede

all'assicurato di segnalare

alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di

determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144

DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli

interessi di mora secondo l'articolo

41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da

voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e

non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli

interessi di mora. L'obbligo di

versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo

nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione

relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al

contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al

fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto

nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato

sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia.

Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi."

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore

dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei

contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di

interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.;

30.2002.93) questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione

dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

Va comunque

osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non

potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della

legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF

124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S.,

Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4

dicembre 2002 nella causa A.J., Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a

proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro

del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con

cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare

gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il

ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio

2007 il Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

"

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle

perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,

che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse

dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale

per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli

assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare

interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione

compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti

adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è

praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione

fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se

tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero

verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del

ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e

renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il

versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di

compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate.

Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per

contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche

agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe

chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo

elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene

adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla

responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in

tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

ed ha quindi proposto di respingere il

postulato.

2.10. Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002

non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non

conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con due

decisioni del 15 marzo e del 4 ottobre 2004 la Cassa ha fissato i contributi

personali (ancora) dovuti dall'assicurato

per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per questi

due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che degli

interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli

atti si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare

fissati con le citate decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno

prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti,

applicando l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. 11'541,80) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva

effettivamente versare per l'anno

di contribuzione 2001 (Fr. 37'263,55). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da

versare, ossia il conguaglio (Fr. 25'721,75) è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 9'315,90), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti

nell'anno di contribuzione.

Pertanto,

sulla differenza (doc. VIII: "gli interessi vengano calcolati sul

differenziale e quindi non solo sulla parte superante il 25%"), ovvero

sui contributi da compensare (Fr. 25'721,75), l'assicurato

deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio

dopo il 31 dicembre dell'anno

civile seguente (2002) l'anno

di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 2.6).

Di

conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in merito

calcolando degli interessi di mora di Fr. 1'554.- sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (doc. D)

Alla stessa conclusione

questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002,

giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr.

626,90, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da

conguagliare (Fr. 16'473.-) era

superiore al 25% (Fr. 7'003,70)

dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 28'014,80).

Da quanto

precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti

della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi moratori in

funzione dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS.

2.11. Va

ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente relativa alla

conformità dell'art. 41bis cpv.

1 lett. f OAVS con la Costituzione federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale Federale delle Assicurazioni

non si sarebbe ancora pronunciato in merito, mentre un giudizio di conformità

sarebbe stato reso per l'art.

42 OAVS.

Questa Corte

osserva, a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il

Tribunale Federale delle Assicurazioni ha considerato che promulgando gli

articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle

disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in

ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte

ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia

il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la

riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà

riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di

rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM

citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova

regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano

percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di

pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di

compensazione.

Nella sentenza

H 328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in

questi termini:

" Dans un

arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de l'art.

42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle

a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie

scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps

allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2

ch. 1 CO. La Cour de céans a eu l'occasion de trancher la

question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02). Elle

a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral

a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment)

des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS doit se montrer

intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de

cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts

moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai

de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN

Annexe IV p. 175)."

D'avviso del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove

ritiene che l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS non sia mai stato dichiarato conforme alla Costituzione federale.

Infatti, se è

vero che il TFA (si veda la sentenza H 268/02 citata i cui principi sono stati –

come detto - ribaditi nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004) ha specificatamente

applicato l'art. 41bis lett. c

OAVS al caso da esso stesso trattato, è innegabile però che la Massima istanza si

sia pronunciata sull'art. 41bis

OAVS in generale, implicitamente negando la difformità di detta norma alla

Costituzione Federale.

L’esame svolto

dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta

corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è

indubbio che il TFA abbia dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo

disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente le

sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in

discussione.

Lo scrivente

Tribunale osserva ancora che il TFA ha confermato espressamente la conformità

dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001, alla

Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143 segg.). Questa

norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava

diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.

La Corte

federale ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con

moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di

tempo che intercorre fra l'ordine

di pagamento e l'esecuzione

dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio

margine d'apprezzamento di cui

dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha

stabilito che la regolamentazione contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né

sprovvista di significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate

differenze giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

Data dunque la costituzionalità

dell'art. 41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio

fondamento nel citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le

lamentele del ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei confronti dei principi costituzionali

evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.

D’altro canto, la norma

censurata dal ricorrente non viola il principio di parità di trattamento dinanzi

alla legge, anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di

una situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad

insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione del debitore

dei contributi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera

conforme alla legge. D’altra parte la norma stessa non crea discriminazioni tra

gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.

Il ricorrente fa poi generico

riferimento all’art. 9 Cost. fed. che tende a proteggere la buona fede

dell’assicurato (qui) ed a fare in modo che alcuno sia trattato in maniera

arbitraria. Il ricorrente non specifica in quale modo la norma, o la sua

applicazione da parte dell’amministrazione, violino il divieto d’arbitrio e la

sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa gli sembra ricondurre tali

violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di segnalare spontaneamente

all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi l’obbligo di maggiore

versamento di contributi. Se il sistema della segnalazione spontanea da parte

di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto fiscale laddove si

tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le imposte indirette.

Nella LIVA è espressamente previsto un obbligo di spontanea dichiarazione

dell’imposta (art. 46) non diversamente viene trattato il contribuente

nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare

spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto

prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o

a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della

segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia

dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere

percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare

comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di protezione

all’arbitrio.

Nemmeno l’art.

29 Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede

l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità

e l’equità di trattamento, oltre al rispetto di termini ragionevoli per il

giudizio.

Ebbene il

ricorrente è stato trattato dall’amministrazione con equità e parimenti ad

altri contribuenti come la pendenza di diverse procedure analoghe presso questo

Tribunale dimostra. Egli non ha reso minimamente verosimile di essere stato

trattato differentemente da parte dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto

nei suoi confronti come nei confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto

la decisione di tassazione ha proceduto alla verifica dei presupposti di cui

all’art. 41bis OAVS ed ha emesso la sua decisione di fissazione degli interessi

moratori. In alcun modo il ricorrente è stato discriminato.

2.12. Da

ultimo occorre verificare la correttezza degli importi fatturati dalla Cassa con

le citate decisioni del 29 settembre 2006 (docc. D ed E).

In effetti,

oltre agli interessi di mora calcolati sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, torna applicabile anche la lettera e

del medesimo disposto, poiché i contributi da compensare per gli anni 2001 e

2002 legittimati dalla lettera f e chiesti all'assicurato nel 2004, sono giunti in ritardo alla Cassa di

compensazione (art. 42 cpv. 1 OAVS).

Circa il

momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini

stabiliti, va rilevato che l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette

interpretazione alcuna. Secondo questo disposto, i contributi sono considerati

pagati con la rice-zione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

A proposito di

questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):

" Al.

1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées

payées dès réception du paiement par la caisse. Cette

jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en

la cause S., H 347/96, consid. 2a)."

Nella citata

sentenza del 1997 il TFA ha stabilito quanto segue:

"

Considerandi

2.

- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte,

steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV

enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch

nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz

lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für

ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine

Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des

Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und

nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen

will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung

in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich

(ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht

erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als

massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende

Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine

Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen

Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs

noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht. (…)."

Dalla sentenza

appena esposta emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato

impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto

della Cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla predetta Circolare

sugli interessi di mora e compensativi, il cui N. 4012 prevede che i contributi

sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono

accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né

impartire un ordine di pagamento entro la scadenza del termine fissato dalla

Cassa.

A differenza

degli altri campi del diritto, in ambito AVS/AI/IPG i contributi sono

considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di

compensazione; non è quindi sufficiente che l'assicurato effettui il pagamento entro i trenta giorni dati

dalla Cassa.

In concreto,

con fattura del 15 marzo 2004 la Cassa ha chiesto all'insorgente il pagamento di Fr. 25'721,75 relativi al conteggio dei contributi personali da versare per

l'anno 2001, indicando che tale importo doveva essere accreditato sul conto

corrente postale entro 30 giorni dalla data della fattura (doc. B).

Il conguaglio

dei contributi dovuti per il 2002 (Fr. 16'473.-) gli è stato invece chiesto con fattura del 4 ottobre 2004

(doc. C).

Il ricorrente

ha indicato di aver pagato il primo importo il 14 aprile 2004, mentre il

secondo il 5 novembre 2004.

Dagli atti

emerge che questi importi sono stati accreditati sul conto corrente postale

della Cassa il 19 aprile 2004 (doc. 2) rispettivamente il 10 novembre 2004

(doc. 4).

L'accredito

sul conto della resistente è quindi avvenuto oltre il termine di trenta giorni impartito,

che va calcolato nel 14 aprile 2004 rispettivamente nel 3 novembre 2004. In tal

senso, il N. 4002 CIM prevede che se la fatturazione avviene il 15 luglio, il

termine di trenta giorni per la riscossione dei contributi scade il 14 agosto,

avendo il mese di luglio trentuno giorni.

In queste

circostanze, dunque, non essendo stato rispettato il termine di trenta giorni

dalla fatturazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS l'amministrazione

ha rettamente calcolato gli interessi di mora a partire dal giorno successivo

la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento.

Ai fini del

calcolo degli interessi di mora, come evidenziato, i mesi interi sono invece

calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Quindi, per il

periodo dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004, la Cassa ha giustamente calcolato

34.

giorni di mora (15 giorni nel mese di marzo + 19 giorni nel mese di aprile)

che, al tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS), dà un interesse di mora

pari a Fr. 121,45 (Fr. 25'721,75 x (34 giorni : 360 giorni) x 5 : 100; cfr. la

predetta Circolare CIM).

Per i

contributi dell'anno 2002, il

ritardo di 36 giorni dal 5 ottobre 2004 al 10 novembre 2004 (26 giorni per

ottobre + 10 giorni per novembre) corrisponde ad un interesse di mora pari a

Fr. 82,35 (Fr. 16'473.- x (36 giorni

: 360 giorni) x 5 : 100).

Queste cifre,

sommate agli interessi moratori legittimati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr. consid. 2.10), danno degli

interessi di ritardo complessivi ammontanti a Fr. 1'675,45 per il 2001 ed a Fr. 709,25 per l'anno 2002.

Ne discende

che entrambe le decisioni di fissazione di interessi di mora del 29 settembre

2006.

sono dunque corrette. Inoltre, con calcolo chiaro e distinto esse

specificano che questi interessi sono stati conteggiati in applicazione sia

della lettera e sia della lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS, dando modo all'assicurato di contestare uno, l'altro od entrambi tali calcoli. D'avviso del TCA,

questo procedere della Cassa non è soggetto a critica.

2.13

Viste

le considerazioni esposte, la decisione impugnata va pertanto confermata. Il

ricorso del 10 gennaio 2007 deve essere di conseguenza integralmente respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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