30.2007.30
Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi
3 dicembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2007.30
Data decisione, Autorità:
03.12.2007, PRPEN
Titolo:
Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL SERVIZIO CIVILE
art. 13 cpv. 1 LCAN
Incarto
n.
30.2007.30
07 20002/307
Bellinzona
3
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
19 gennaio 2007 n. 07 20002/307 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 febbraio 2007
presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 19 gennaio
2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3’800.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 36 piante
di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle sue
osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Sulle prove offerte, nulla
osta all’acquisizione agli atti dell’incarto della CRTE 1 relativo alla
procedura contravvenzionale aperta nei confronti della ricorrente - il cui
richiamo avviene d’ufficio, qualora, come in specie, il gravame non sembra
inammissibile o manifestamente infondato (art. 10 cpv. 2 LPContr) -, mentre non
si fa luogo a ulteriori complementi istruttori (richiamo dal Ministero pubblico
dell’incarto NLP 3631/2006 relativo alla ricorrente, come pure degli incarti
relativi alla diatriba con il vicino di casa signor __________; interrogatorio
dell’insorgente e audizione dei testi agt. __________ e camerata, coniugi __________,
coinvolti loro malgrado nei problemi di vicinato; sopralluogo), in quanto non
sono influenti ai fini del presente giudizio. Inoltre gli atti di causa risultano
sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il
proprio convincimento.
È quindi possibile procedere
all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 13 cpv. 1
LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un
obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve
rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del
7.
dicembre 1998.
Conformemente all’art. 3 cpv.
1.
RLCan la notifica dell’inizio della
coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia
cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai
responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.
Le contravvenzioni alla legge
e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1
LCan).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato
36.
piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime
cure, ma lamenta, da un lato, una violazione del principio della buona fede negli
atti dell’autorità giusta l’art. 9 Cost e, dall’altro, invoca un errore di
diritto, rispettivamente sui fatti. In via subordinata, ritiene che la multa,
così come le tasse e spese giudiziarie, siano sproporzionate per rapporto alle
sue capacità finanziarie.
5.
In particolare
l’insorgente asserisce che nell’anno 2005, nell’ambito di una diatriba sorta con
un vicino, con il quale ”i rapporti erano da lungo tempo leggermente tesi”, un
agente di polizia avrebbe visionato presso l’abitazione in cui ella risiedeva un
numero di piante analogo a quello oggetto del presente giudizio senza sollevare
censure, in applicazione, a suo dire, dei combinati art. 13 cpv. 5 LCan
(esonero dall’obbligo di notifica) e 2 RLCan (esclusione dal campo di
applicazione della LCan).
Non può tuttavia essere
disatteso che i fatti sopra evocati risalenti all’estate del 2005 e sfociati
nel decreto di accusa 8 giugno 2006 a carico del vicino, riguardavano una
diffamazione ai danni del proprietario dello stabile in cui ella risiedeva a __________,
poiché il primo aveva riferito ad alcune persone - compresa lei - che il
secondo aveva sparato in luogo pubblico. In questo contesto, non si vede per
quale motivo l’agente avrebbe dovuto visionare le piantine coltivate dalla
ricorrente ed anzi l’asserto appare poco credibile; in effetti, v’è da credere
che se la polizia avesse constatato – seppur casualmente - la presenza di
piantine di canapa all’esterno dell’abitazione avrebbe proceduto con ogni
verosimiglianza a farle estirpare e inoltre avrebbe senz’altro segnalato la
fattispecie alla magistratura, così come incaricata dalla legge (art. 9 cpv. 2
e 13 cpv. 3 LCan).
Si noti che il secondo decreto
di accusa a carico del vicino prodotto con il gravame riguarda un episodio di
minaccia perpetrato sempre ai danni del locatore e risalente a un periodo
anteriore (2004), per cui appare, così come l’altro, irrilevante ai fini della
tesi difensiva.
Ad ogni buon conto, anche
volendo ammettere, per delirio d’ipotesi, che il silenzio della polizia fosse
da interpretare come esonero, va rilevato che detta autorità non era competente
per adottare simile provvedimento, e questo men che meno per atti concludenti.
A torto, l’insorgente sostiene
poi che con il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico
in data 13 settembre 2006 sia stato assodato che il contenuto THC della canapa
da lei coltivata fosse inferiore al limite legale di 0.3% (dato di cui deve
essere a conoscenza ogni coltivatore; art. 13 cpv. 2 LCan). Il decreto in
questione dà invero solo atto che si tratta di un caso di poca entità nel senso
dell’art. 19a cifra 2 LStup avuto riguardo al numero di piantine e allo scopo
ornamentale dichiarato dalla ricorrente.
6.
Non giova neppure
all’insorgente prevalersi di un presunto errore di diritto (recte:
sull’illiceità) rispettivamente sui fatti ex art. 13 CP, per aver ignorato
l’esistenza di una legislazione cantonale sulla canapa e per essere stata
confortata dalla circostanza che nel 2005 la polizia non avrebbe sollevato
alcuna censura.
Nel primo caso, si rileva che
l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 125, consid. 2b/aa e la
giurisprudenza ivi citata), non potendo i cittadini pretendere a un doppio
beneficio derivante da un lato dal principio “nullum crimen sine lege” e
dall’altro da un’ignoranza scusabile della legge (per di più entrata in vigore
il 1° febbraio 2004, ossia oltre due anni prima dei fatti).
Inoltre, come rettamente
rimarcato dall’autorità di prime cure, risulta estremamente difficile credere
che la ricorrente non abbia nutrito nessun dubbio relativamente alla legalità della
coltivazione (tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto
che si intende ricavare, sottostanno alla legge, art. 2 cpv. 3 RLCan), ritenuto
che le inchieste “indoor” condotte dalla polizia cantonale e dalla magistratura
sono state ampiamente seguite e divulgate da tutti i massmedia su di un arco di
tempo assai esteso (cfr. osservazioni 23 febbraio 2007).
Per quanto attiene al presunto
errore sui fatti, l’asserto secondo cui aveva già ottenuto l’autorizzazione
l’anno precedente (si sarebbe semmai trattato di un esonero) appare poco credibile
per i motivi già esposti al considerando precedente, per cui l’errore non merita
di essere preso in considerazione.
Vale infine la pena di
ricordare, dal momento che la ricorrente si duole pure di non essere stata
informata da parte del venditore dell’obbligo di notifica, che in ambito penale
ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni, sicché l’eventuale comportamento
antigiuridico altrui – posto che vi sia un dovere legale di informare da parte
del venditore, quesito che va risolto per la negativa - non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
7.
Quanto alla
commisurazione della pena, considerata la situazione finanziaria della
ricorrente (debitamente documentata), come pure il fatto che è incensurata,
questo giudice ritiene che una multa di fr. 550.- sia confacentemente
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto in tale misura, con adeguamento degli oneri processuali di primo
grado. Per quanto riguarda tasse e spese di questa sede, la precaria situazione
economica dell’insorgente giustifica, tenuto anche conto dell’esito, di
prescindere dal prelievo delle stesse.
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4
RLCan; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 550.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e
alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
DI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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