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Decisione

30.2007.30

Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi

3 dicembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 19 gennaio

2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3’800.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 36 piante

di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle sue

osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Sulle prove offerte, nulla

osta all’acquisizione agli atti dell’incarto della CRTE 1 relativo alla

procedura contravvenzionale aperta nei confronti della ricorrente - il cui

richiamo avviene d’ufficio, qualora, come in specie, il gravame non sembra

inammissibile o manifestamente infondato (art. 10 cpv. 2 LPContr) -, mentre non

si fa luogo a ulteriori complementi istruttori (richiamo dal Ministero pubblico

dell’incarto NLP 3631/2006 relativo alla ricorrente, come pure degli incarti

relativi alla diatriba con il vicino di casa signor __________; interrogatorio

dell’insorgente e audizione dei testi agt. __________ e camerata, coniugi __________,

coinvolti loro malgrado nei problemi di vicinato; sopralluogo), in quanto non

sono influenti ai fini del presente giudizio. Inoltre gli atti di causa risultano

sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il

proprio convincimento.

È quindi possibile procedere

all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 13 cpv. 1

LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un

obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve

rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del

7.

dicembre 1998.

Conformemente all’art. 3 cpv.

1.

RLCan la notifica dell’inizio della

coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia

cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai

responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.

Le contravvenzioni alla legge

e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1

LCan).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato

36.

piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime

cure, ma lamenta, da un lato, una violazione del principio della buona fede negli

atti dell’autorità giusta l’art. 9 Cost e, dall’altro, invoca un errore di

diritto, rispettivamente sui fatti. In via subordinata, ritiene che la multa,

così come le tasse e spese giudiziarie, siano sproporzionate per rapporto alle

sue capacità finanziarie.

5.

In particolare

l’insorgente asserisce che nell’anno 2005, nell’ambito di una diatriba sorta con

un vicino, con il quale ”i rapporti erano da lungo tempo leggermente tesi”, un

agente di polizia avrebbe visionato presso l’abitazione in cui ella risiedeva un

numero di piante analogo a quello oggetto del presente giudizio senza sollevare

censure, in applicazione, a suo dire, dei combinati art. 13 cpv. 5 LCan

(esonero dall’obbligo di notifica) e 2 RLCan (esclusione dal campo di

applicazione della LCan).

Non può tuttavia essere

disatteso che i fatti sopra evocati risalenti all’estate del 2005 e sfociati

nel decreto di accusa 8 giugno 2006 a carico del vicino, riguardavano una

diffamazione ai danni del proprietario dello stabile in cui ella risiedeva a __________,

poiché il primo aveva riferito ad alcune persone - compresa lei - che il

secondo aveva sparato in luogo pubblico. In questo contesto, non si vede per

quale motivo l’agente avrebbe dovuto visionare le piantine coltivate dalla

ricorrente ed anzi l’asserto appare poco credibile; in effetti, v’è da credere

che se la polizia avesse constatato – seppur casualmente - la presenza di

piantine di canapa all’esterno dell’abitazione avrebbe proceduto con ogni

verosimiglianza a farle estirpare e inoltre avrebbe senz’altro segnalato la

fattispecie alla magistratura, così come incaricata dalla legge (art. 9 cpv. 2

e 13 cpv. 3 LCan).

Si noti che il secondo decreto

di accusa a carico del vicino prodotto con il gravame riguarda un episodio di

minaccia perpetrato sempre ai danni del locatore e risalente a un periodo

anteriore (2004), per cui appare, così come l’altro, irrilevante ai fini della

tesi difensiva.

Ad ogni buon conto, anche

volendo ammettere, per delirio d’ipotesi, che il silenzio della polizia fosse

da interpretare come esonero, va rilevato che detta autorità non era competente

per adottare simile provvedimento, e questo men che meno per atti concludenti.

A torto, l’insorgente sostiene

poi che con il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico

in data 13 settembre 2006 sia stato assodato che il contenuto THC della canapa

da lei coltivata fosse inferiore al limite legale di 0.3% (dato di cui deve

essere a conoscenza ogni coltivatore; art. 13 cpv. 2 LCan). Il decreto in

questione dà invero solo atto che si tratta di un caso di poca entità nel senso

dell’art. 19a cifra 2 LStup avuto riguardo al numero di piantine e allo scopo

ornamentale dichiarato dalla ricorrente.

6.

Non giova neppure

all’insorgente prevalersi di un presunto errore di diritto (recte:

sull’illiceità) rispettivamente sui fatti ex art. 13 CP, per aver ignorato

l’esistenza di una legislazione cantonale sulla canapa e per essere stata

confortata dalla circostanza che nel 2005 la polizia non avrebbe sollevato

alcuna censura.

Nel primo caso, si rileva che

l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 125, consid. 2b/aa e la

giurisprudenza ivi citata), non potendo i cittadini pretendere a un doppio

beneficio derivante da un lato dal principio “nullum crimen sine lege” e

dall’altro da un’ignoranza scusabile della legge (per di più entrata in vigore

il 1° febbraio 2004, ossia oltre due anni prima dei fatti).

Inoltre, come rettamente

rimarcato dall’autorità di prime cure, risulta estremamente difficile credere

che la ricorrente non abbia nutrito nessun dubbio relativamente alla legalità della

coltivazione (tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto

che si intende ricavare, sottostanno alla legge, art. 2 cpv. 3 RLCan), ritenuto

che le inchieste “indoor” condotte dalla polizia cantonale e dalla magistratura

sono state ampiamente seguite e divulgate da tutti i massmedia su di un arco di

tempo assai esteso (cfr. osservazioni 23 febbraio 2007).

Per quanto attiene al presunto

errore sui fatti, l’asserto secondo cui aveva già ottenuto l’autorizzazione

l’anno precedente (si sarebbe semmai trattato di un esonero) appare poco credibile

per i motivi già esposti al considerando precedente, per cui l’errore non merita

di essere preso in considerazione.

Vale infine la pena di

ricordare, dal momento che la ricorrente si duole pure di non essere stata

informata da parte del venditore dell’obbligo di notifica, che in ambito penale

ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni, sicché l’eventuale comportamento

antigiuridico altrui – posto che vi sia un dovere legale di informare da parte

del venditore, quesito che va risolto per la negativa - non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di

prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

7.

Quanto alla

commisurazione della pena, considerata la situazione finanziaria della

ricorrente (debitamente documentata), come pure il fatto che è incensurata,

questo giudice ritiene che una multa di fr. 550.- sia confacentemente

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto in tale misura, con adeguamento degli oneri processuali di primo

grado. Per quanto riguarda tasse e spese di questa sede, la precaria situazione

economica dell’insorgente giustifica, tenuto anche conto dell’esito, di

prescindere dal prelievo delle stesse.

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4

RLCan; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 550.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e

alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

DI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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