30.2007.302
Fermata in un passaggio stretto
30 gennaio 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.302
Data decisione, Autorità:
30.01.2009, PRPEN
Titolo:
Fermata in un passaggio stretto
FERMATA
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 2 let. b ONCS
Incarto
n.
30.2007.302
30.2007.303
24829/808
25642/805
Bellinzona
30
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
le decisioni
21 e 28 settembre 2007 n. 24829/808 e n. 25642/805 emesse dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con risoluzioni 21 e 28
settembre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 80.- ciascuna, per
essersi fermato con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto,
rispettivamente il 3 e l’11 agosto 2007 in territorio di __________;
che le risoluzioni sono state
rese in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b
ONC;
che RI 1 è insorto contro le
predette pronunce dipartimentali con un unico atto ricorsuale, in cui postula
in sostanza l’annullamento delle multe, previo sopralluogo “per constatare
dove sono ubicati i cartelli di divieto nel paese”;
che nelle osservazioni 31
ottobre 2007 la CRTE 1 propone, per contro, di respingere il gravame e di
confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine;
che non si ritiene necessario
esperire un sopralluogo per verificare i divieti presenti sul comprensorio
comunale in questione, in quanto tale prova non appare suscettibile di portare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio: da un lato, non gli viene
rimproverato di aver sostato in luogo in cui è segnalato il divieto, dall’altro
lato l’effetto del divieto in presenza di un passaggio stretto è dato anche in
assenza dell’apposito segnale;
che il ricorso può pertanto
essere giudicato nel merito;
che per l'art. 37 cpv. 2 prima
frase LCStr è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di
ostacolo o di pericolo alla circolazione; l'art. 18 cpv. 2 lett. b ONC concreta
la predetta norma vietando la fermata volontaria – fra l'altro – nei passaggi
stretti;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr);
che per la fermata in un
passaggio stretto l'elenco allegato all'ordinanza (federale) concernente le
multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.-
(infrazione n. 205) e non di fr. 40.- come, a torto, preteso dal ricorrente nel
gravame;
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di essersi fermato in due
occasioni "con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto",
e meglio in via __________ a __________ (con riferimento ai rapporti di
contravvenzione 9 e 16 agosto 2007 allestiti da un agente del servizio di
sicurezza __________ su mandato del Comune di __________);
che il ricorrente, pur senza rimettere
in discussione che il punto in cui ha collocato la sua vettura costituisca un
passaggio stretto, contesta le multe inflittegli facendo valere quanto segue:
“Riguardo alle multe del 6
luglio, 3 agosto, 11 agosto 2007; faccio opposizione in primo luogo perché non
ho trovato avvisi sul vetro della mia vettura; secondo perché se fosse, visto
che parcheggio sempre nello stesso luogo per motivi di lavoro (carico e
scarico, piccolo magazzino nei pressi 20m), via __________ la multa sarebbe di
fr. 40.- non 80.-[;] non mi risulta nessun cartello di divieto di sosta o
passaggio stretto.
Inoltre voglio informarvi che mi sento preso di mira da certi personaggi del Comune di __________. Vi prego di
fare un sopraluogo per constatare dove sono ubicati i cartelli di divieto nel
paese. Io pure in passato ho lavorato per __________ e so come funziona il
mestiere. Lo so loro eseguono gli ordini del comune di __________ tra l’altro
non uguali per tutti; hanno la mia comprensione fanno il loro dovere. In 25
anni che ho la patente non ho mai preso tante multe di parcheggio, potete
controllare facilmente; non vi sembra strano che da quando abito a __________
pago più fr. di multe, che per l’affitto? Non me lo posso permettere
finanziariamente”;
che le argomentazioni addotte
non sono liberatorie;
che, come detto, l’insorgente
non contesta che il punto in cui si è fermato costituisce un passaggio stretto,
limitandosi ad affermare che non vi è alcun segnale di divieto (di cui si è già
detto nell’ambito dell’apprezzamento anticipato sulla prova richiesta) né tanto
meno un segnale di passaggio stretto, con riferimento verosimilmente al segnale
di pericolo “Strada stretta” (1.07);
che tuttavia il predetto
segnale di pericolo non va collocato a ogni passaggio stretto, ma solamente
laddove la percezione di un restringimento importante della carreggiata è resa
difficile per qualsivoglia motivo, diventando pertanto una fonte di pericolo da
segnalare debitamente;
che in concreto, come si
evince dal sistema informativo geografico disponibile sul sito internet
ufficiale del Comune di __________, le vie del nucleo, quali ad esempio la via “__________”
o la via “__________” (perpendicolare alla prima e dove il ricorrente risultava
essere domiciliato all’epoca dei fatti), sono stradine a vocazione pedonale di larghezza
notoriamente esigua (2 o 3 metri; ampiezza che non consente l’incrocio di due
veicoli), per cui non sussiste una particolare situazione di pericolo da
segnalare;
che in tali evenienze,
l’insorgente non era legittimato a sostare in quel punto, neppure per
effettuare non meglio precisate operazioni di carico/scarico; in proposito, si
noti che dagli avvisi di contravvenzione agli atti si evince che le infrazioni qui
poste a giudizio sono state accertate rispettivamente il 3 agosto 2007 tra le
Fatti
21.00 e le 22.00 e l’11 agosto 2007 tra le 20.00 e le 21.00, ossia in entrambe
le occasioni almeno un’ora, una durata che supera indubbiamente il tempo ragionevolmente
consentito per compiere le pretese operazioni e qualifica l’immobilizzazione
del veicolo come “parcheggio”;
che ad ogni buon conto la
giustificazione addotta (trattasi, tra l’altro, dell’unica giustificazione per tre
infrazioni), è talmente vaga e generica da risultare poco attendibile, a
maggior ragione se si considera che, come detto, all’epoca dei fatti
l’insorgente abitava in via “__________” poco distante da via “__________”;
che a nulla giova al
ricorrente lamentarsi del fatto di non aver trovato avvisi sul parabrezza
(appare certo strano che l’avviso sia andato smarrito tutte e tre le volte),
bastando la successiva intimazione della risoluzione, scevra di tasse e spese
in considerazione del fatto che si tratta di una procedura particolare di perseguimento
delle infrazioni da parte di servizi di sicurezza privati che non hanno per legge
facoltà di incassare multe disciplinari;
Considerandi
che l’insorgente sembra in
definitiva lamentarsi di una presunta disparità di trattamento nell’illegalità (“Lo
so loro eseguono gli ordini del comune di __________ tra l’altro non uguali per
tutti”; “PS: sopraluogo in tutto il paese dove eventualmente ci sono i divieti
di parcheggio, perché sempre eventualmente la legge è uguale per tutti”),
senza tuttavia circostanziare meglio la propria censura, di modo che la stessa
non merita di essere presa in considerazione;
che non
gioverebbe comunque al ricorrente prevalersi di un’eventuale disparità di trattamento
nell’illegalità, in quanto tale principio soggiace alla realizzazione di
condizioni cumulative che nella fattispecie non sono date, non da ultimo
l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia
di multe;
che in conclusione
l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo
giudice di scostarsi dalle decisioni impugnate;
che a giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 80.-, pari all’importo previsto dall’allegato 1 all’OMD
per siffatto genere d’infrazione (n. 205);
che il ricorso – infondato –
va quindi respinto seguito da tasse e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le
decisioni impugnate confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster