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Decisione

30.2007.302

Fermata in un passaggio stretto

30 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

21.00 e le 22.00 e l’11 agosto 2007 tra le 20.00 e le 21.00, ossia in entrambe

le occasioni almeno un’ora, una durata che supera indubbiamente il tempo ragionevolmente

consentito per compiere le pretese operazioni e qualifica l’immobilizzazione

del veicolo come “parcheggio”;

che ad ogni buon conto la

giustificazione addotta (trattasi, tra l’altro, dell’unica giustificazione per tre

infrazioni), è talmente vaga e generica da risultare poco attendibile, a

maggior ragione se si considera che, come detto, all’epoca dei fatti

l’insorgente abitava in via “__________” poco distante da via “__________”;

che a nulla giova al

ricorrente lamentarsi del fatto di non aver trovato avvisi sul parabrezza

(appare certo strano che l’avviso sia andato smarrito tutte e tre le volte),

bastando la successiva intimazione della risoluzione, scevra di tasse e spese

in considerazione del fatto che si tratta di una procedura particolare di perseguimento

delle infrazioni da parte di servizi di sicurezza privati che non hanno per legge

facoltà di incassare multe disciplinari;

Considerandi

che l’insorgente sembra in

definitiva lamentarsi di una presunta disparità di trattamento nell’illegalità (“Lo

so loro eseguono gli ordini del comune di __________ tra l’altro non uguali per

tutti”; “PS: sopraluogo in tutto il paese dove eventualmente ci sono i divieti

di parcheggio, perché sempre eventualmente la legge è uguale per tutti”),

senza tuttavia circostanziare meglio la propria censura, di modo che la stessa

non merita di essere presa in considerazione;

che non

gioverebbe comunque al ricorrente prevalersi di un’eventuale disparità di trattamento

nell’illegalità, in quanto tale principio soggiace alla realizzazione di

condizioni cumulative che nella fattispecie non sono date, non da ultimo

l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia

di multe;

che in conclusione

l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo

giudice di scostarsi dalle decisioni impugnate;

che a giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 80.-, pari all’importo previsto dall’allegato 1 all’OMD

per siffatto genere d’infrazione (n. 205);

che il ricorso – infondato –

va quindi respinto seguito da tasse e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le

decisioni impugnate confermate.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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