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Decisione

30.2007.304

Gerente di un EP che consente di servire bevande alcoliche a minorenni e permette l'accesso al locale ad un numero di persone superiore rispetto a quelle previste nell'autorizzazione

19 gennaio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rimproverati

all’insorgente sono stati accertati in seguito a un controllo effettuato dalla

Polizia cantonale, Gendarmeria di __________, in data __________ 2007, alle ore

22.30 circa, su segnalazione dei familiari della minorenne colta da malore dopo

l’assunzione di una bevanda alcolica (cfr. rapporto d’inchiesta della Polizia

del 23 maggio 2007 e certificato medico 21 maggio 2007).

4. La ricorrente contesta

gli addebiti a lei mossi, negando qualsiasi sua responsabilità per l’accaduto, giacché

non era presente nel momento in cui è stata servita la bevanda alcolica alla

minorenne.

Sostiene dunque di non aver

personalmente compiuto alcuna infrazione alla Les Pubb così come sostenuto dall‘autorità

cantonale. In particolare, assevera che non si può rimproverarle di aver

servito una bevanda alcolica alla minorenne. Ritiene poi di non essere

punibile, poiché non si è resa autrice colpevole con coscienza e volontà della

contravvenzione alla Les Pubb.

Inoltre, considerato che l’inchiesta

di polizia ha permesso di stabilire che a servire la bevanda alcolica alla

minorenne è stato il signor __________, marito della gestrice e collaboratore

saltuario del locale, ella pretende che la procedura di contravvenzione avrebbe

dovuto essere avviata nei confronti di quest’ultimo, autore materiale

dell’infrazione (cfr. ricorso pag. 3, punto 3).

Soggiunge che nella decisione

impugnata non si fa riferimento all’addebito relativo al servizio di bevande

alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni, nonostante nel rapporto di

contravvenzione sia stato menzionato. In particolare, a suo dire, le norme

menzionate nella decisione non si riferiscono al divieto di servire alcool ai

minorenni (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).

Infine, contesta l’ammontare

della multa, che ritiene sproporzionato, siccome non tiene minimamente conto

della situazione, dell’entità della presunta infrazione e della totale assenza

di colpa.

5. In concreto, le

argomentazioni addotte non sono liberatorie.

Anzitutto si noti che il fatto

che la ricorrente non fosse presente nell’esercizio pubblico non è contestato; in

effetti, non le viene rimproverato di aver personalmente servito le bevande

alcoliche, ma di aver permesso che ciò accadesse. Del resto, tale addebito

risulta specificatamente dal rapporto di contravvenzione che l’insorgente ha

ammesso di aver ricevuto. Sebbene sarebbe auspicabile che l’autorità di prime

cure riprendesse la fattispecie nella decisione impugnata, senza limitarsi a

rinviare al rapporto di contravvenzione, in concreto i rimproveri mossi erano

perfettamente chiari e noti all’insorgente, che era stata invitata ad

esprimersi in merito; nulla muta a tale conclusione il fatto che l’autorità

abbia erroneamente indicato nel rapporto di contravvenzione e quindi nella

decisione impugnata l’art. 57 lett. b, anziché l’art. 50 lett. b Les Pubb.

Trattasi, a non averne dubbio, di un errore di battitura facilmente

ravvisabile, che non inficia la decisione.

Ciò premesso, va detto che il

fatto che ella non fosse presente non è rilevante. In effetti, la responsabilità del gerente - sia esso attivo in proprio o per

conto del gestore, in un rapporto di subordinazione - sancita dall’art. 53 LEs Pubb,

è estesa anche alla sua assenza (cfr. Marco

Garbani, Commentario alla LEP, Bellinzona 2005, n. 53.17 ad art. 53 Les

Pubb).

Considerandi

In pratica il

gerente non si sottrae alle proprie responsabilità argomentando che egli era

assente (cfr. Marco Garbani, op.

cit.).

6.

In

concreto, come detto, effettivamente risulta che la ricorrente era assente in

occasione del controllo, in quanto la sua presenza all’interno del locale è di

quattro ore giornaliere, che vengono effettuate al mattino dalle ore 07.00 alle

ore 09.00 e dalle 12.00 alle ore 14.00 (cfr. verbale di interrogatorio 16

maggio 2007). Durante questa assenza, era comunque responsabile dell’esercizio

pubblico, anche se la gestrice o il di lei marito la sostituivano.

In

particolare, alla ricorrente si rimprovera di aver permesso la vendita di una bevanda

alcolica (Vodka Blu) a una minorenne all’interno del __________, __________, in

violazione dell’art. 50 lett. b Les Pubb. Si noti che questa

disposizione riguarda unicamente il gerente, ad esclusione dei suoi

collaboratori (che vanno semmai puntiti sulla base di altre disposizioni di

legge). Il gerente può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando che ha

impartito le necessarie direttive ai propri collaboratori e che non ha

oggettivamente potuto impedire la consegna della bevanda alcolica al minorenne.

Il gerente (o chi collabora con lui) è tenuto a verificare chi ordina e a chi

fornisce le bevande alcoliche (cfr. Marco

Garbani, op. cit., n. 50.4 ad art. 50 Les Pubb), ritenuto che in caso di

dubbi circa l’età del cliente deve esigere la presentazione di un documento

ufficiale di legittimazione (art. 53a Les Pubb).

Nel verbale

d’interrogatorio 16 maggio 2007 a pag. 2 la ricorrente ha affermato di essere a

conoscenza del fatto che la gestrice e il di lei marito servivano abitualmente

alcolici a minorenni e di averli per questo motivo ripresi più volte, concludendo

che, nonostante tutto, avevano continuato a fare ciò che volevano. Ella ha pure

soggiunto che se il “malandazzo” fosse perdurato avrebbe provveduto a ritirare

la gerenza.

Orbene, come risulta

dalle dichiarazioni dell’insorgente medesima, è pacifico che i ripetuti rimproveri

sono rimasti infruttuosi, ovvero non si sono rivelati sufficienti a dissuadere

la gerente e il di lei marito dal dispensare bevande alcoliche ad avventori

minorenni. Di fronte a simile consapevolezza (sulla base della quale non poteva

nemmeno escludere che fossero serviti superalcolici), l’insorgente avrebbe

dovuto prendere ulteriori provvedimenti, dipartendosi se del caso anzitempo dal

contratto che la legava alla gestrice: non avendolo fatto ella ha assunto il

rischio che simili infrazioni fossero nuovamente perpetrate, compiendo

perlomeno per dolo eventuale quello che le viene rimproverato. D’altro canto,

come emerso dal rapporto d’inchiesta, era risaputo che nell’esercizio pubblico

in questione vi era una presenza di avventori oltre il numero consentito (“non

è la prima volta che i nostri servizi intervengono presso il __________, sia

per disturbo alla quiete pubblica (segnalati al Municipio di __________) e per

l’abbondante affollamento del locale oltre il numero”) (cfr. rapporto pag.

2/3), interventi che non potevano passare inosservati e che dovevano essere

noti alla gerente, giacché domiciliata nel borgo rivierasco.

In

definitiva, a prescindere da chi abbia materialmente consegnato la bevanda

alcolica alla minorenne e da chi abbia fatto entrare un numero di avventori

superiore a quello consentito, l’assenza non esimeva dalla propria

responsabilità la gerente, che risulta essere punibile per la cosiddetta “culpa

in vigilando”, considerato che non ha mai concretamente ed efficacemente preso

le opportune misure per evitare che i fatti contestati potessero accadere.

7.

Quanto alla

commisurazione della multa, tenuto conto da un lato della chiara responsabilità

della ricorrente e dall’altro del fatto che non risultano precedenti a suo

carico, questo giudice ritiene che un importo di fr. 1’200.- risulti

confacentemente proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse (caratterizzate,

come detto, da culpa in vigilando), rettamente commisurato al grado di colpa e

contenuto nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso deve pertanto

essere parzialmente accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento

degli oneri di primo grado. Tasse e spese per l’odierno giudizio seguono la

soccombenza preponderante della

ricorrente (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 4, 28, 50 lett. b, 66 Les

Pubb; art. 80 e 81 RLEs Pubb; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 1’200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e

alle spese di fr. 40.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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