30.2007.304
Gerente di un EP che consente di servire bevande alcoliche a minorenni e permette l'accesso al locale ad un numero di persone superiore rispetto a quelle previste nell'autorizzazione
19 gennaio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2007.304
Data decisione, Autorità:
19.01.2009, PRPEN
Titolo:
Gerente di un EP che consente di servire bevande alcoliche a minorenni e permette l'accesso al locale ad un numero di persone superiore rispetto a quelle previste nell'autorizzazione
GERENTE
MINORENNI
art. 66 LESPUBB
art. 80 LESPUBB
Incarto
n.
30.2007.304
07 217/703
Bellinzona
19
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Danilo
Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 15 ottobre
2007 presentato da
RI 1 ,
difesa da: DI
1
contro
la decisione
28 settembre 2007 n. (401) 07 217/703 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 5 novembre 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1, quale
gerente del __________, __________, , una multa di fr. 1’860.-, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 350.- e alle spese di fr. 60.-, per aver consentito
che venissero servite bevande alcoliche ad un avventore minorenne e aver
altresì consentito l’accesso al locale a 55 persone, mentre l’autorizzazione in
suo possesso permette una presenza massima di 32 persone (con riferimento al
rapporto di contravvenzione 25 luglio 2007).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 28, 57 (recte: 50) lett. b e 66 Les Pubb; art. 80 e
81 RLes Pubb.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 80 RLes Pubb
il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio permessi e il
gestore del rispetto della legge e del regolamento. Egli assicura, con la sua
presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista
(curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la
clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc.; art. 81 RLes Pubb,
che concretizza l’art. 53 cpv. 1 della legge). Inoltre, egli
non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni (art.
50 lett. b Les Pubb).
Le infrazioni alla Legge sugli
esercizi pubblici e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa
da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le disposizioni
della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le
contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art.
50 è fissato a fr. 200.- (art. 66 cpv. 1 Les Pubb).
A
norma dell’art. 66 cpv. 2 Les Pubb sono punibili il gestore, il gerente, il
titolare della patente o i loro rappresentanti.
3. La
Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha multato la ricorrente, in
applicazione delle predette norme, quale gerente del __________, __________,
per aver consentito che venissero servite bevande alcoliche a una minorenne
e per aver altresì consentito l’ingresso nel locale a un numero di avventori oltre
il limite contemplato nell’autorizzazione alla gestione e nella patente (donde
la menzione nel rapporto di contravvenzione dapprima e nella decisione
impugnata in seguito degli art. 4 e 28 Les Pubb).
Fatti
I fatti rimproverati
all’insorgente sono stati accertati in seguito a un controllo effettuato dalla
Polizia cantonale, Gendarmeria di __________, in data __________ 2007, alle ore
22.30 circa, su segnalazione dei familiari della minorenne colta da malore dopo
l’assunzione di una bevanda alcolica (cfr. rapporto d’inchiesta della Polizia
del 23 maggio 2007 e certificato medico 21 maggio 2007).
4. La ricorrente contesta
gli addebiti a lei mossi, negando qualsiasi sua responsabilità per l’accaduto, giacché
non era presente nel momento in cui è stata servita la bevanda alcolica alla
minorenne.
Sostiene dunque di non aver
personalmente compiuto alcuna infrazione alla Les Pubb così come sostenuto dall‘autorità
cantonale. In particolare, assevera che non si può rimproverarle di aver
servito una bevanda alcolica alla minorenne. Ritiene poi di non essere
punibile, poiché non si è resa autrice colpevole con coscienza e volontà della
contravvenzione alla Les Pubb.
Inoltre, considerato che l’inchiesta
di polizia ha permesso di stabilire che a servire la bevanda alcolica alla
minorenne è stato il signor __________, marito della gestrice e collaboratore
saltuario del locale, ella pretende che la procedura di contravvenzione avrebbe
dovuto essere avviata nei confronti di quest’ultimo, autore materiale
dell’infrazione (cfr. ricorso pag. 3, punto 3).
Soggiunge che nella decisione
impugnata non si fa riferimento all’addebito relativo al servizio di bevande
alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni, nonostante nel rapporto di
contravvenzione sia stato menzionato. In particolare, a suo dire, le norme
menzionate nella decisione non si riferiscono al divieto di servire alcool ai
minorenni (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).
Infine, contesta l’ammontare
della multa, che ritiene sproporzionato, siccome non tiene minimamente conto
della situazione, dell’entità della presunta infrazione e della totale assenza
di colpa.
5. In concreto, le
argomentazioni addotte non sono liberatorie.
Anzitutto si noti che il fatto
che la ricorrente non fosse presente nell’esercizio pubblico non è contestato; in
effetti, non le viene rimproverato di aver personalmente servito le bevande
alcoliche, ma di aver permesso che ciò accadesse. Del resto, tale addebito
risulta specificatamente dal rapporto di contravvenzione che l’insorgente ha
ammesso di aver ricevuto. Sebbene sarebbe auspicabile che l’autorità di prime
cure riprendesse la fattispecie nella decisione impugnata, senza limitarsi a
rinviare al rapporto di contravvenzione, in concreto i rimproveri mossi erano
perfettamente chiari e noti all’insorgente, che era stata invitata ad
esprimersi in merito; nulla muta a tale conclusione il fatto che l’autorità
abbia erroneamente indicato nel rapporto di contravvenzione e quindi nella
decisione impugnata l’art. 57 lett. b, anziché l’art. 50 lett. b Les Pubb.
Trattasi, a non averne dubbio, di un errore di battitura facilmente
ravvisabile, che non inficia la decisione.
Ciò premesso, va detto che il
fatto che ella non fosse presente non è rilevante. In effetti, la responsabilità del gerente - sia esso attivo in proprio o per
conto del gestore, in un rapporto di subordinazione - sancita dall’art. 53 LEs Pubb,
è estesa anche alla sua assenza (cfr. Marco
Garbani, Commentario alla LEP, Bellinzona 2005, n. 53.17 ad art. 53 Les
Pubb).
Considerandi
In pratica il
gerente non si sottrae alle proprie responsabilità argomentando che egli era
assente (cfr. Marco Garbani, op.
cit.).
6.
In
concreto, come detto, effettivamente risulta che la ricorrente era assente in
occasione del controllo, in quanto la sua presenza all’interno del locale è di
quattro ore giornaliere, che vengono effettuate al mattino dalle ore 07.00 alle
ore 09.00 e dalle 12.00 alle ore 14.00 (cfr. verbale di interrogatorio 16
maggio 2007). Durante questa assenza, era comunque responsabile dell’esercizio
pubblico, anche se la gestrice o il di lei marito la sostituivano.
In
particolare, alla ricorrente si rimprovera di aver permesso la vendita di una bevanda
alcolica (Vodka Blu) a una minorenne all’interno del __________, __________, in
violazione dell’art. 50 lett. b Les Pubb. Si noti che questa
disposizione riguarda unicamente il gerente, ad esclusione dei suoi
collaboratori (che vanno semmai puntiti sulla base di altre disposizioni di
legge). Il gerente può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando che ha
impartito le necessarie direttive ai propri collaboratori e che non ha
oggettivamente potuto impedire la consegna della bevanda alcolica al minorenne.
Il gerente (o chi collabora con lui) è tenuto a verificare chi ordina e a chi
fornisce le bevande alcoliche (cfr. Marco
Garbani, op. cit., n. 50.4 ad art. 50 Les Pubb), ritenuto che in caso di
dubbi circa l’età del cliente deve esigere la presentazione di un documento
ufficiale di legittimazione (art. 53a Les Pubb).
Nel verbale
d’interrogatorio 16 maggio 2007 a pag. 2 la ricorrente ha affermato di essere a
conoscenza del fatto che la gestrice e il di lei marito servivano abitualmente
alcolici a minorenni e di averli per questo motivo ripresi più volte, concludendo
che, nonostante tutto, avevano continuato a fare ciò che volevano. Ella ha pure
soggiunto che se il “malandazzo” fosse perdurato avrebbe provveduto a ritirare
la gerenza.
Orbene, come risulta
dalle dichiarazioni dell’insorgente medesima, è pacifico che i ripetuti rimproveri
sono rimasti infruttuosi, ovvero non si sono rivelati sufficienti a dissuadere
la gerente e il di lei marito dal dispensare bevande alcoliche ad avventori
minorenni. Di fronte a simile consapevolezza (sulla base della quale non poteva
nemmeno escludere che fossero serviti superalcolici), l’insorgente avrebbe
dovuto prendere ulteriori provvedimenti, dipartendosi se del caso anzitempo dal
contratto che la legava alla gestrice: non avendolo fatto ella ha assunto il
rischio che simili infrazioni fossero nuovamente perpetrate, compiendo
perlomeno per dolo eventuale quello che le viene rimproverato. D’altro canto,
come emerso dal rapporto d’inchiesta, era risaputo che nell’esercizio pubblico
in questione vi era una presenza di avventori oltre il numero consentito (“non
è la prima volta che i nostri servizi intervengono presso il __________, sia
per disturbo alla quiete pubblica (segnalati al Municipio di __________) e per
l’abbondante affollamento del locale oltre il numero”) (cfr. rapporto pag.
2/3), interventi che non potevano passare inosservati e che dovevano essere
noti alla gerente, giacché domiciliata nel borgo rivierasco.
In
definitiva, a prescindere da chi abbia materialmente consegnato la bevanda
alcolica alla minorenne e da chi abbia fatto entrare un numero di avventori
superiore a quello consentito, l’assenza non esimeva dalla propria
responsabilità la gerente, che risulta essere punibile per la cosiddetta “culpa
in vigilando”, considerato che non ha mai concretamente ed efficacemente preso
le opportune misure per evitare che i fatti contestati potessero accadere.
7.
Quanto alla
commisurazione della multa, tenuto conto da un lato della chiara responsabilità
della ricorrente e dall’altro del fatto che non risultano precedenti a suo
carico, questo giudice ritiene che un importo di fr. 1’200.- risulti
confacentemente proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse (caratterizzate,
come detto, da culpa in vigilando), rettamente commisurato al grado di colpa e
contenuto nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto
essere parzialmente accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento
degli oneri di primo grado. Tasse e spese per l’odierno giudizio seguono la
soccombenza preponderante della
ricorrente (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 4, 28, 50 lett. b, 66 Les
Pubb; art. 80 e 81 RLEs Pubb; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 1’200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e
alle spese di fr. 40.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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