30.2007.305
Commutazione di multa in arresto
29 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2007.305
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, PRPEN
Titolo:
Commutazione di multa in arresto
COMMUTAZIONE
art. 28 cpv. 2 LPCONTR
Incarto
n.
30.2007.305
30.2007.306
01.405.05.28980.404
01.405.05.27881.409
Bellinzona
29
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 ottobre 2007
presentato da
RI 1
contro
le decisioni
28 settembre 2007 n. 01.405.05.28980.404 e 01.405.05.27881.409 emesse dallCRTE
1
rilevato che
con scritto 6 novembre 2007 CRTE 1 comunicava che la signora RI 1 ha inoltrato istanza di condono delle multa;
preso atto che con decisione 19 febbraio 2008,
cresciuta in giudicato, la Divisione della giustizia ha respinto l’istanza, per
cui si rende necessario statuire sul ricorso qui pendente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che con decisioni 01.405.05.28980.404
e 01.405.05.27881.409 del 28 settembre 2007 CRTE 1, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 vLPContr (applicabile alle multe passate in giudicato
prima del 1° gennaio 2007, come quelle in esame, in virtù della norma
transitoria del 27 novembre 2006 pubblicata sul BU 2007, 21) e 1 del
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto le
seguenti multe inflitte alla ricorrente dalla Sezione della circolazione:
- n. 27881.409 del 14
ottobre 2005 per un eccesso di velocità commesso il 19 giugno 2005 in territorio di __________;
- n. 28980.404 del 28
ottobre 2005 per aver circolato con l’equipaggiamento della vettura difettoso
il 30 agosto 2005 in territorio di __________;
che con un unico scritto 12
ottobre RI 17 RI 1 ha inoltrato ricorso contro le predette decisioni, sostenendo
di non avere la possibilità finanziaria di pagare le multe;
che la competenza di questo
giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 vLPContr (in virtù della norma transitoria
sopraccitata);
Considerandi
che
l’istituto della commutazione in arresto è previsto dalla legislazione
cantonale quale ultima ratio nel caso in cui si rivela impossibile in altro
modo l’incasso delle multe;
che le decisioni della Sezione
della circolazione sono inconfutabilmente cresciute in giudicato non essendo
state tempestivamente contestate;
che nell’evenienza concreta
l’iter procedurale inerente l’esazione delle multe in questione è stato corretto;
che l’insorgente afferma di
non avere la possibilità finanziaria di saldare le multe, essendo al beneficio
unicamente della rendita AVS (oltre alla complementare) sommante a mensili fr.
2'600.-, di cui fr. 1'200.- destinati alla pigione;
che per l'art. 49 cifra 3
seconda frase vCP il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione
posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la
prova che si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa;
che questa norma appare più
favorevole rispetto alla legislazione vigente (cfr. art. 36 CP su rinvio
dell’art. 106 cpv. 5 CP) che non prevede più la semplice esclusione della
commutazione;
che per affermata dottrina e
giurisprudenza l'assenza di colpa deve essere ammessa quando il condannato
anche con tutta la buona volontà non ha la possibilità o di procurarsi i mezzi
necessari per il pagamento o di saldare la multa con il lavoro (cfr. DTF 125 IV
233.
con riferimenti); in altre parole non si può parlare di assenza di colpa
ogni qual volta il condannato non ha intrapreso tutti gli sforzi che si
potevano da lui pretendere per il pagamento della multa (cfr. Amsler/Sollberger, Commentario
basilese, N. 15 all'art. 49 vCP);
che il fatto di avere attestati
di carenza di beni da solo non significa ancora che vi sia assenza di colpa
(cfr. anche DTF 124 IV 209 cons. 8c);
che la ricorrente non ha
ulteriormente circostanziato la sua situazione finanziaria e neppure ha
specificato i motivi per i quali si troverebbe in difficoltà;
che non vi sono quindi elementi
sufficienti per escludere che ella possa fare uno sforzo per pagare perlomeno a
rate il suo debito, tanto più che non risulta che abbia particolari oneri di
mantenimento;
che a giusta ragione CRTE 1 ha quindi commutato le multe inflitte in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.- di multa;
che per l’art. 49 cpv. 3
ultima frase vCP le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si
applicano alla commutazione della multa in arresto (anche in questo caso la
legge anteriore risulta più favorevole perché la sospensione condizionale delle
pene detentive inferiori a 6 mesi non è più contemplata dalla nuova legge);
che in questi casi la prognosi
sul comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle
multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire
che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere
concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali
nuove multe (cfr. DTF 124 IV 210 cons. 9b);
che RI 1 non ha mai manifestato
la benché minima volontà di far fronte al pagamento delle multe, anche solo
mediante piccolo acconto, disinteressandosi delle possibilità offerte in tal
senso, non da ultimo di quella contenuta nel dispositivo della decisione 19
febbraio 2008 della Divisione della giustizia (punto 3), con la quale le veniva
precisamente rammentata la possibilità di domandare il pagamento rateale delle
multe;
che in difetto di prognosi
favorevole una sospensione condizionale dell’arresto non entra in
considerazione;
che in definitiva non vi è
alcun valido motivo per inficiare la procedura di commutazione di multa in
arresto e le relative decisioni dell’CRTE 1
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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