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Decisione

30.2007.305

Commutazione di multa in arresto

29 luglio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2007.305

Data decisione, Autorità:

29.07.2008, PRPEN

Titolo:

Commutazione di multa in arresto

COMMUTAZIONE

art. 28 cpv. 2 LPCONTR

Incarto

n.

30.2007.305

30.2007.306

01.405.05.28980.404

01.405.05.27881.409

Bellinzona

29

luglio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 ottobre 2007

presentato da

RI 1

contro

le decisioni

28 settembre 2007 n. 01.405.05.28980.404 e 01.405.05.27881.409 emesse dallCRTE

1

rilevato che

con scritto 6 novembre 2007 CRTE 1 comunicava che la signora RI 1 ha inoltrato istanza di condono delle multa;

preso atto che con decisione 19 febbraio 2008,

cresciuta in giudicato, la Divisione della giustizia ha respinto l’istanza, per

cui si rende necessario statuire sul ricorso qui pendente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

che con decisioni 01.405.05.28980.404

e 01.405.05.27881.409 del 28 settembre 2007 CRTE 1, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 vLPContr (applicabile alle multe passate in giudicato

prima del 1° gennaio 2007, come quelle in esame, in virtù della norma

transitoria del 27 novembre 2006 pubblicata sul BU 2007, 21) e 1 del

Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto le

seguenti multe inflitte alla ricorrente dalla Sezione della circolazione:

- n. 27881.409 del 14

ottobre 2005 per un eccesso di velocità commesso il 19 giugno 2005 in territorio di __________;

- n. 28980.404 del 28

ottobre 2005 per aver circolato con l’equipaggiamento della vettura difettoso

il 30 agosto 2005 in territorio di __________;

che con un unico scritto 12

ottobre RI 17 RI 1 ha inoltrato ricorso contro le predette decisioni, sostenendo

di non avere la possibilità finanziaria di pagare le multe;

che la competenza di questo

giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 vLPContr (in virtù della norma transitoria

sopraccitata);

Considerandi

che

l’istituto della commutazione in arresto è previsto dalla legislazione

cantonale quale ultima ratio nel caso in cui si rivela impossibile in altro

modo l’incasso delle multe;

che le decisioni della Sezione

della circolazione sono inconfutabilmente cresciute in giudicato non essendo

state tempestivamente contestate;

che nell’evenienza concreta

l’iter procedurale inerente l’esazione delle multe in questione è stato corretto;

che l’insorgente afferma di

non avere la possibilità finanziaria di saldare le multe, essendo al beneficio

unicamente della rendita AVS (oltre alla complementare) sommante a mensili fr.

2'600.-, di cui fr. 1'200.- destinati alla pigione;

che per l'art. 49 cifra 3

seconda frase vCP il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione

posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la

prova che si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa;

che questa norma appare più

favorevole rispetto alla legislazione vigente (cfr. art. 36 CP su rinvio

dell’art. 106 cpv. 5 CP) che non prevede più la semplice esclusione della

commutazione;

che per affermata dottrina e

giurisprudenza l'assenza di colpa deve essere ammessa quando il condannato

anche con tutta la buona volontà non ha la possibilità o di procurarsi i mezzi

necessari per il pagamento o di saldare la multa con il lavoro (cfr. DTF 125 IV

233.

con riferimenti); in altre parole non si può parlare di assenza di colpa

ogni qual volta il condannato non ha intrapreso tutti gli sforzi che si

potevano da lui pretendere per il pagamento della multa (cfr. Amsler/Sollberger, Commentario

basilese, N. 15 all'art. 49 vCP);

che il fatto di avere attestati

di carenza di beni da solo non significa ancora che vi sia assenza di colpa

(cfr. anche DTF 124 IV 209 cons. 8c);

che la ricorrente non ha

ulteriormente circostanziato la sua situazione finanziaria e neppure ha

specificato i motivi per i quali si troverebbe in difficoltà;

che non vi sono quindi elementi

sufficienti per escludere che ella possa fare uno sforzo per pagare perlomeno a

rate il suo debito, tanto più che non risulta che abbia particolari oneri di

mantenimento;

che a giusta ragione CRTE 1 ha quindi commutato le multe inflitte in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.- di multa;

che per l’art. 49 cpv. 3

ultima frase vCP le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si

applicano alla commutazione della multa in arresto (anche in questo caso la

legge anteriore risulta più favorevole perché la sospensione condizionale delle

pene detentive inferiori a 6 mesi non è più contemplata dalla nuova legge);

che in questi casi la prognosi

sul comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle

multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire

che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere

concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali

nuove multe (cfr. DTF 124 IV 210 cons. 9b);

che RI 1 non ha mai manifestato

la benché minima volontà di far fronte al pagamento delle multe, anche solo

mediante piccolo acconto, disinteressandosi delle possibilità offerte in tal

senso, non da ultimo di quella contenuta nel dispositivo della decisione 19

febbraio 2008 della Divisione della giustizia (punto 3), con la quale le veniva

precisamente rammentata la possibilità di domandare il pagamento rateale delle

multe;

che in difetto di prognosi

favorevole una sospensione condizionale dell’arresto non entra in

considerazione;

che in definitiva non vi è

alcun valido motivo per inficiare la procedura di commutazione di multa in

arresto e le relative decisioni dell’CRTE 1

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

le decisioni impugnate sono confermate.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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