30.2007.307
Eseguire una manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza
27 gennaio 2009Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.307
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto
n.
30.2007.307
27077/809
Bellinzona
27
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
12 ottobre 2007 n. 27077/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 12 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle
spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
“Alla guida del veicolo TI __________
eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di
sicurezza”.
Fatti
accertati il 26 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1; 73 cpv. 6 lett. a
OSStr;
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. Con comunicazione 26
ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione 29 agosto 2007 la Polizia comunale __________ ha avviato la
procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver effettuato il
superamento di un veicolo in marcia oltrepassando la linea di sicurezza
demarcata sul campo stradale, nei pressi di un passaggio pedonale.
Con scritto 3 settembre 2007,
prodotto con il gravame, l’insorgente – senza contestare di per sé la
fattispecie ascrittagli – ha formulato le proprie giustificazioni in merito
all’accaduto.
Il 24 settembre 2007 la
Polizia comunale ha trasmesso CRTE 1 il rapporto di contravvenzione senza le
predette osservazioni, verosimilmente mai giunte a destinazione, ma del cui
invio non vi è tuttavia motivo di dubitare.
La CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state
presentate osservazioni.
3.
E' indubbio che la mancata presa in
considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del
ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener conto delle
giustificazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata
all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il
procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né
spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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