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Decisione

30.2007.307

Eseguire una manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza

27 gennaio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 26 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1; 73 cpv. 6 lett. a

OSStr;

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. Con comunicazione 26

ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione 29 agosto 2007 la Polizia comunale __________ ha avviato la

procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver effettuato il

superamento di un veicolo in marcia oltrepassando la linea di sicurezza

demarcata sul campo stradale, nei pressi di un passaggio pedonale.

Con scritto 3 settembre 2007,

prodotto con il gravame, l’insorgente – senza contestare di per sé la

fattispecie ascrittagli – ha formulato le proprie giustificazioni in merito

all’accaduto.

Il 24 settembre 2007 la

Polizia comunale ha trasmesso CRTE 1 il rapporto di contravvenzione senza le

predette osservazioni, verosimilmente mai giunte a destinazione, ma del cui

invio non vi è tuttavia motivo di dubitare.

La CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state

presentate osservazioni.

3.

E' indubbio che la mancata presa in

considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del

ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener conto delle

giustificazioni da lui addotte.

Tale violazione comporta

unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata

all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il

procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né

spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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