30.2007.31
Collidere con un motoveicolo in fase di sorpasso
4 febbraio 2008Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.31
Data decisione, Autorità:
04.02.2008, PRPEN
Titolo:
Collidere con un motoveicolo in fase di sorpasso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.31
1687/806
Bellinzona
4
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
,
difesa da: DI
1
contro
la decisione
19 gennaio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 12 febbraio 2007
presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 19
gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un
motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 12 febbraio 2007 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Preliminarmente l’insorgente
denuncia una carenza di motivazione della decisione impugnata a fronte delle
dettagliate osservazioni da lei presentate, come pure una violazione del suo
diritto di essere sentita, nella misura in cui l’autorità non ha dato seguito
alla sua richiesta di sopralluogo (per ovviare all’inadeguatezza del rapporto
di polizia in punto all’andamento della strada), senza esprimersi su questi
aspetti.
La
portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost
(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora,
per quanto concerne la carenza di motivazione, la LPcontr non contiene nessuna
normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni.
Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di
diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere
sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie
prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo,
una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno
brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in
un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della
portata del giudizio e di deferire lo stesso in piena conoscenza di causa a
un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei
motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. L'ampiezza
della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli
interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, l’autorità ha
sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti,
essa ha ritenuto che l’infrazione fosse sufficientemente comprovata dalle
risultanze del rapporto di polizia (ciò che motiva di per sé il rifiuto di
esperire il sopralluogo), basate sulle dichiarazioni dei protagonisti e sulla
documentazione fotografica, e che le osservazioni presentate dalla ricorrente non
fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, ma solo di influire
sulla commisurazione della multa.
Seppur
breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta
d'altronde che l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o
che non abbia potuto comprendere gli addebiti a lei mossi dall'autorità
dipartimentale. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
Dalle
considerazioni dell’autorità risulta, come detto, che essa non ha dato
seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta (con riferimento al
sopralluogo nonché all’audizione in contraddittorio dei protagonisti) ritenendo
di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha di fatto
proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il
diritto di essere sentito della ricorrente.
Per quanto attiene all’offerta
di prove, ribadita in questa sede, si rileva che l'art.
12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce
al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria
d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe
elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125
Fatti
I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I
211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
In concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure,
le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire
sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e
completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla
osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3
LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono.
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. La
Sezione della circolazione rimprovera alla multata di avere eseguito – in
violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCStr – "una manovra di svolta a
sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di
sorpasso".
La risoluzione
trae origine dal rapporto di polizia 3 ottobre 2006, allestito dagli agenti
sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, dal quale risulta che:
“In
base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti e sulla base delle nostre constatazioni
l’incidente può essere così riassunto:
I
protagonisti percorrevano __________ in direzione di __________. RI 1, giunta
all’altezza del numero civico 26, ove abita, iniziava la manovra di svolta per
accedere al suo parcheggio sito a sinistra rispetto al suo senso di marcia. __________,
in sella alla sua motocicletta, stava superando i veicoli sulla sinistra ad una
velocità compresa tra i 40 ed i 50 km/h, in quel tratto non vi è divieto di
sorpasso. Quando si trovava affiancato al veicolo RI 1 notava che la stessa
sterzava a sinistra. Da parte sua frenava e tentava di evitare la collisione
scansando a sinistra. Vista la poca distanza tra i veicoli la manovra non gli
riusciva ed urtava la parte anteriore sinistra della vettura (specchietto retrovisore e parafango anteriore, ndr)”
(cfr. informazioni complementari).
4. La ricorrente contesta
l’infrazione ascrittale, poiché ritiene di aver “rispettato tutti i propri
obblighi, osservando lo specchietto retrovisore, esponendo l’indicatore di
direzione e rispettando i principi di prudenza ed affidamento dato che ha
verificato se provenivano veicoli da tergo. Non può quindi essere sanzionata
per una infrazione inesistente, dato che ha fatto tutto quanto ragionevolmente
possibile per ‘badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono’
”. A suo dire, “l’incidente trova la sua origine nella sola condotta del
motociclista”. In particolare, movendo dal presupposto - di per sé corretto
- che il motociclista non poteva superare la colonna procedente a singhiozzi,
l’insorgente sostiene che questi avrebbe compiuto “una manovra azzardata, in
un breve rettilineo tra due curve e passando per di più rasente ai veicoli
superati per poter continuare la sua manovra anche se fosse sopraggiunto qualcuno
in contromano, senza preoccuparsi della possibilità o meno di rientrare dal
sorpasso nella colonna o che potessero emergere ostacoli dalla colonna”. Soggiunge
che “tale condotta del tutto sconsiderata in base al principio
dell’affidamento non poteva essere prevista [da lei], che del resto ha esposto
l’indicatore di direzione ed osservato gli specchietti retrovisori per
controllare che non arrivasse nessuno da tergo, rispettivamente non vi erano
altre misure che avrebbe potuto prendere e che avrebbero consentito di evitare
la collisione” (cfr. ricorso 5 febbraio 2007, p. 5).
5. Va subito detto che la
questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del
comportamento della ricorrente all’obbligo previsto all’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa disposizione prevede
che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio
per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di
marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono.
La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente
dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo dottrina e
giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che
seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non
metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr.
sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).
Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In
effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare
per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo
nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende
sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con
l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di
direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro
veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia
iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF
6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art.
35 LCStr).
6. In concreto, nel verbale
di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 1, l’insorgente ha affermato che:
“(…) Arrivata all’altezza
del mio garage (…), guardavo nello specchietto retrovisore, azionavo il
relativo indicatore di direzione e mi apprestavo a svoltare a sinistra, visto
che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo. Appena iniziata la
manovra di svolta (quando con la parte anteriore della mia vettura avevo di
poco oltrepassato la linea di direzione centrale), all’improvviso percepivo un
urto alla mia vettura: una motocicletta, che probabilmente al momento era in
Considerandi
fase di sorpasso della colonna e quindi anche del mio veicolo, andava a
sbattere contro la mia vettura. La collisione è avvenuta più precisamente fra
la fiancata anteriore destra della moto e la fiancata anteriore sinistra della
mia automobile (all’altezza della ruota). In seguito all’urto il centauro, dopo
aver compiuto una capriola, cadeva a terra e la sua moto terminava la corsa
pochi metri più avanti sul lato sinistro esternamente alla carreggiata
(all’interno del piazzale ove vi è il mio garage)”.
Dal canto suo, il co-protagonista
ha così descritto la propria manovra di sorpasso:
“(…) Il traffico era
intenso come sempre a quell’ora, vi era colonna rallentata che proseguiva a
passo d’uomo. Ad un certo punto davanti a me avevo una vettura VW Golf con
targhe __________. Da parte mia, come tutti i centauri, stavo passando le
vetture sulla sinistra, ero al di là della linea tratteggiata che consente il
sorpasso. La mia velocità era compresa tra i 40 ed i 50 km/h, anche perché
andare più veloci è quasi impossibile. Quando oramai ero a fianco della Golf
prima citata, l’autista di detta vettura ha sterzato a sinistra, presumo per
accedere a dei garage posti su quel lato di strada.
Da parte mia era oramai
impossibile evitare la collisione, ho comunque subito frenato e tentato
ugualmente di scansare a sinistra. Nonostante i buoni riflessi e la pronta
reazione non mi è stato possibile evitare l’impatto anche perché la conducente
della vettura non si è fermata subito” (cfr. verbale di interrogatorio 28
settembre 2006, pag. 1 e 2).
7.
Orbene, malgrado la
ricorrente abbia avuto la prontezza di dichiarare a verbale che ha guardato
nello specchietto retrovisore sinistro, v’è motivo di credere che non abbia
invero controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare la
manovra di sorpasso (fors’anche perché tradita dall’abitudine di svoltare per
accedere al suo parcheggio). Sintomatico in proposito è il fatto che si sia
limitata a giustificare l’inizio della sua manovra “visto che in senso
inverso non sopraggiungeva alcun veicolo”, senza il benché minimo accenno
alla situazione retrostante. Altrettanto rivelatore è il fatto che la
collisione sia avvenuta “appena iniziata la manovra di svolta” e,
soprattutto, “all’improvviso”, ciò che sottolinea la sua sorpresa per la
repentina apparizione del centauro, della cui presenza non si è minimamente
avveduta (lei stessa afferma che “probabilmente era in sorpasso”), se
non dopo aver “percepito un urto”. Tale evenienza risulta invero
incompatibile con il fatto di aver guardato nello specchietto retrovisore prima
di procedere alla svolta, tant’è vero che anche gli agenti l’hanno interrogata
sui motivi per cui “non si è accorta del sopraggiungere della motocicletta
in fase di sorpasso”. A questa domanda la ricorrente ha così risposto: “Perché
una cinquantina di metri prima vi è una curva (piegante a sinistra rispetto al
mio senso di marcia). Inoltre la motocicletta circolava, a mio parere, a
velocità molto sostenuta (circostanza che giustifica con il violento urto
contro la vettura, ndr) e non si trovava ancora nel mio campo visivo” (cfr.
verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 2).
Le giustificazioni addotte
dalla ricorrente – riprese e sviluppate nelle successive comparse scritte –
appaiono invero poco convincenti.
Invano si cercherebbero nel
fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che il centauro stesse
procedendo a velocità sostenuta, per di più rasente alle vetture incolonnate.
In effetti, la collisione è avvenuta oltre la mezzeria della carreggiata e,
contrariamente all’assunto della ricorrente per giustificare la velocità
sostenuta del co-protagonista, non emerge che l’impatto sia stato violento,
considerato che la moto terminava la sua corsa pochi metri più avanti (cfr.
verbale di interrogatorio 31 agosto 2006 RI 1, pag. 2). Emerge invero che la
ricorrente non si è fermata subito dopo la collisione, ciò che induce ancora di
più a credere che non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico da
tergo, assorbita dalla sua manovra di svolta.
Nessun elemento agli atti
consente inoltre di dire che il co-protagonista si sia buttato in sorpasso in
curva a una velocità esorbitante (superiore agli 80 km/h: tale doveva essere la
sua velocità per percorrere la tratta - quantificata dalla ricorrente in una
cinquantina di metri - e raggiungerla in poco più di un secondo, ossia da
quando lei ha guardato nello specchietto retrovisore e, non vedendo nessun nel
suo campo visivo, ha intrapreso la svolta), né che fosse appena uscito in
sorpasso. Sulla base delle dichiarazioni del co-protagonista, secondo cui circolava
a una velocità di 40-50 km/h, superando le vetture sulla sinistra, si può
senz’altro considerare che tale manovra di sorpasso è durata diversi secondi (almeno
3-4), durante i quali la ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi
del suo sopraggiungere.
In effetti, tale manovra, come
si evince anche dalle fotografie prodotte dalla ricorrente medesima, è
compatibile con la lunghezza del rettilineo fino al punto di collisione, ossia
50.
metri come da lei dichiarato a verbale (considerazione che non muta anche prendendo
per buona la lunghezza di 35 metri sostenuta in sede di gravame, ma tuttavia
sconfessata dalla misurazione effettuata da questo giudice sulla planimetria
della Città di __________). Checché ne dica la ricorrente, a prescindere della
legalità o meno della rischiosa manovra compiuta dal centauro, la conformazione
della strada permette di regola il sorpasso, ciò che è attestato dal fatto che
lungo tutta la carreggiata è presente la linea di direzione.
Ciò posto, occorre concludere
che la ricorrente non ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro il
traffico retrostante o, ammettendo – per avventura - che lo abbia fatto, non ha
controllato con sufficiente attenzione, caso contrario non poteva non
accorgersi della manovra di sorpasso del centauro in atto da diversi secondi,
considerato che non vi sono elementi agli atti per ritenere che questi
sopraggiungesse a velocità sostenuta. Se avesse effettivamente verificato nello
specchietto retrovisore, prestando tutta l’attenzione dovuta al traffico da
tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione (gesto, come rilevato nel
gravame, non smentito dal co-protagonista, per il semplice motivo che
verosimilmente è avvenuto quando questi si trovava già in prossimità della
vettura), ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il motoveicolo che si
accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima
analisi - la collisione.
8.
Nella misura in cui la
ricorrente rimprovera al co-protagonista di essere il solo responsabile
dell’incidente giova del resto ricordare che in materia penale ognuno risponde
delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in
questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale
federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio
2004, consid. 2.5). Ne consegue che non
spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti
coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al
giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati e le rispettive assicurazioni.
Visto quanto precede,
questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia
effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella
decisione impugnata.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster