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Decisione

30.2007.31

Collidere con un motoveicolo in fase di sorpasso

4 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I

211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

In concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure,

le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire

sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e

completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla

osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 34 cpv. 3

LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per

voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a

un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che

seguono.

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3. La

Sezione della circolazione rimprovera alla multata di avere eseguito – in

violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCStr – "una manovra di svolta a

sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di

sorpasso".

La risoluzione

trae origine dal rapporto di polizia 3 ottobre 2006, allestito dagli agenti

sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, dal quale risulta che:

“In

base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti e sulla base delle nostre constatazioni

l’incidente può essere così riassunto:

I

protagonisti percorrevano __________ in direzione di __________. RI 1, giunta

all’altezza del numero civico 26, ove abita, iniziava la manovra di svolta per

accedere al suo parcheggio sito a sinistra rispetto al suo senso di marcia. __________,

in sella alla sua motocicletta, stava superando i veicoli sulla sinistra ad una

velocità compresa tra i 40 ed i 50 km/h, in quel tratto non vi è divieto di

sorpasso. Quando si trovava affiancato al veicolo RI 1 notava che la stessa

sterzava a sinistra. Da parte sua frenava e tentava di evitare la collisione

scansando a sinistra. Vista la poca distanza tra i veicoli la manovra non gli

riusciva ed urtava la parte anteriore sinistra della vettura (specchietto retrovisore e parafango anteriore, ndr)”

(cfr. informazioni complementari).

4. La ricorrente contesta

l’infrazione ascrittale, poiché ritiene di aver “rispettato tutti i propri

obblighi, osservando lo specchietto retrovisore, esponendo l’indicatore di

direzione e rispettando i principi di prudenza ed affidamento dato che ha

verificato se provenivano veicoli da tergo. Non può quindi essere sanzionata

per una infrazione inesistente, dato che ha fatto tutto quanto ragionevolmente

possibile per ‘badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono’

”. A suo dire, “l’incidente trova la sua origine nella sola condotta del

motociclista”. In particolare, movendo dal presupposto - di per sé corretto

- che il motociclista non poteva superare la colonna procedente a singhiozzi,

l’insorgente sostiene che questi avrebbe compiuto “una manovra azzardata, in

un breve rettilineo tra due curve e passando per di più rasente ai veicoli

superati per poter continuare la sua manovra anche se fosse sopraggiunto qualcuno

in contromano, senza preoccuparsi della possibilità o meno di rientrare dal

sorpasso nella colonna o che potessero emergere ostacoli dalla colonna”. Soggiunge

che “tale condotta del tutto sconsiderata in base al principio

dell’affidamento non poteva essere prevista [da lei], che del resto ha esposto

l’indicatore di direzione ed osservato gli specchietti retrovisori per

controllare che non arrivasse nessuno da tergo, rispettivamente non vi erano

altre misure che avrebbe potuto prendere e che avrebbero consentito di evitare

la collisione” (cfr. ricorso 5 febbraio 2007, p. 5).

5. Va subito detto che la

questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del

comportamento della ricorrente all’obbligo previsto all’art. 34 cpv. 3 LCStr.

Questa disposizione prevede

che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio

per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di

marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono.

La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente

dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

Secondo dottrina e

giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che

seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non

metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr.

sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).

Le

precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli

utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In

effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare

per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo

nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende

sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con

l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di

direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro

veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia

iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF

6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art.

35 LCStr).

6. In concreto, nel verbale

di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 1, l’insorgente ha affermato che:

“(…) Arrivata all’altezza

del mio garage (…), guardavo nello specchietto retrovisore, azionavo il

relativo indicatore di direzione e mi apprestavo a svoltare a sinistra, visto

che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo. Appena iniziata la

manovra di svolta (quando con la parte anteriore della mia vettura avevo di

poco oltrepassato la linea di direzione centrale), all’improvviso percepivo un

urto alla mia vettura: una motocicletta, che probabilmente al momento era in

Considerandi

fase di sorpasso della colonna e quindi anche del mio veicolo, andava a

sbattere contro la mia vettura. La collisione è avvenuta più precisamente fra

la fiancata anteriore destra della moto e la fiancata anteriore sinistra della

mia automobile (all’altezza della ruota). In seguito all’urto il centauro, dopo

aver compiuto una capriola, cadeva a terra e la sua moto terminava la corsa

pochi metri più avanti sul lato sinistro esternamente alla carreggiata

(all’interno del piazzale ove vi è il mio garage)”.

Dal canto suo, il co-protagonista

ha così descritto la propria manovra di sorpasso:

“(…) Il traffico era

intenso come sempre a quell’ora, vi era colonna rallentata che proseguiva a

passo d’uomo. Ad un certo punto davanti a me avevo una vettura VW Golf con

targhe __________. Da parte mia, come tutti i centauri, stavo passando le

vetture sulla sinistra, ero al di là della linea tratteggiata che consente il

sorpasso. La mia velocità era compresa tra i 40 ed i 50 km/h, anche perché

andare più veloci è quasi impossibile. Quando oramai ero a fianco della Golf

prima citata, l’autista di detta vettura ha sterzato a sinistra, presumo per

accedere a dei garage posti su quel lato di strada.

Da parte mia era oramai

impossibile evitare la collisione, ho comunque subito frenato e tentato

ugualmente di scansare a sinistra. Nonostante i buoni riflessi e la pronta

reazione non mi è stato possibile evitare l’impatto anche perché la conducente

della vettura non si è fermata subito” (cfr. verbale di interrogatorio 28

settembre 2006, pag. 1 e 2).

7.

Orbene, malgrado la

ricorrente abbia avuto la prontezza di dichiarare a verbale che ha guardato

nello specchietto retrovisore sinistro, v’è motivo di credere che non abbia

invero controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare la

manovra di sorpasso (fors’anche perché tradita dall’abitudine di svoltare per

accedere al suo parcheggio). Sintomatico in proposito è il fatto che si sia

limitata a giustificare l’inizio della sua manovra “visto che in senso

inverso non sopraggiungeva alcun veicolo”, senza il benché minimo accenno

alla situazione retrostante. Altrettanto rivelatore è il fatto che la

collisione sia avvenuta “appena iniziata la manovra di svolta” e,

soprattutto, “all’improvviso”, ciò che sottolinea la sua sorpresa per la

repentina apparizione del centauro, della cui presenza non si è minimamente

avveduta (lei stessa afferma che “probabilmente era in sorpasso”), se

non dopo aver “percepito un urto”. Tale evenienza risulta invero

incompatibile con il fatto di aver guardato nello specchietto retrovisore prima

di procedere alla svolta, tant’è vero che anche gli agenti l’hanno interrogata

sui motivi per cui “non si è accorta del sopraggiungere della motocicletta

in fase di sorpasso”. A questa domanda la ricorrente ha così risposto: “Perché

una cinquantina di metri prima vi è una curva (piegante a sinistra rispetto al

mio senso di marcia). Inoltre la motocicletta circolava, a mio parere, a

velocità molto sostenuta (circostanza che giustifica con il violento urto

contro la vettura, ndr) e non si trovava ancora nel mio campo visivo” (cfr.

verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 2).

Le giustificazioni addotte

dalla ricorrente – riprese e sviluppate nelle successive comparse scritte –

appaiono invero poco convincenti.

Invano si cercherebbero nel

fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che il centauro stesse

procedendo a velocità sostenuta, per di più rasente alle vetture incolonnate.

In effetti, la collisione è avvenuta oltre la mezzeria della carreggiata e,

contrariamente all’assunto della ricorrente per giustificare la velocità

sostenuta del co-protagonista, non emerge che l’impatto sia stato violento,

considerato che la moto terminava la sua corsa pochi metri più avanti (cfr.

verbale di interrogatorio 31 agosto 2006 RI 1, pag. 2). Emerge invero che la

ricorrente non si è fermata subito dopo la collisione, ciò che induce ancora di

più a credere che non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico da

tergo, assorbita dalla sua manovra di svolta.

Nessun elemento agli atti

consente inoltre di dire che il co-protagonista si sia buttato in sorpasso in

curva a una velocità esorbitante (superiore agli 80 km/h: tale doveva essere la

sua velocità per percorrere la tratta - quantificata dalla ricorrente in una

cinquantina di metri - e raggiungerla in poco più di un secondo, ossia da

quando lei ha guardato nello specchietto retrovisore e, non vedendo nessun nel

suo campo visivo, ha intrapreso la svolta), né che fosse appena uscito in

sorpasso. Sulla base delle dichiarazioni del co-protagonista, secondo cui circolava

a una velocità di 40-50 km/h, superando le vetture sulla sinistra, si può

senz’altro considerare che tale manovra di sorpasso è durata diversi secondi (almeno

3-4), durante i quali la ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi

del suo sopraggiungere.

In effetti, tale manovra, come

si evince anche dalle fotografie prodotte dalla ricorrente medesima, è

compatibile con la lunghezza del rettilineo fino al punto di collisione, ossia

50.

metri come da lei dichiarato a verbale (considerazione che non muta anche prendendo

per buona la lunghezza di 35 metri sostenuta in sede di gravame, ma tuttavia

sconfessata dalla misurazione effettuata da questo giudice sulla planimetria

della Città di __________). Checché ne dica la ricorrente, a prescindere della

legalità o meno della rischiosa manovra compiuta dal centauro, la conformazione

della strada permette di regola il sorpasso, ciò che è attestato dal fatto che

lungo tutta la carreggiata è presente la linea di direzione.

Ciò posto, occorre concludere

che la ricorrente non ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro il

traffico retrostante o, ammettendo – per avventura - che lo abbia fatto, non ha

controllato con sufficiente attenzione, caso contrario non poteva non

accorgersi della manovra di sorpasso del centauro in atto da diversi secondi,

considerato che non vi sono elementi agli atti per ritenere che questi

sopraggiungesse a velocità sostenuta. Se avesse effettivamente verificato nello

specchietto retrovisore, prestando tutta l’attenzione dovuta al traffico da

tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione (gesto, come rilevato nel

gravame, non smentito dal co-protagonista, per il semplice motivo che

verosimilmente è avvenuto quando questi si trovava già in prossimità della

vettura), ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il motoveicolo che si

accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima

analisi - la collisione.

8.

Nella misura in cui la

ricorrente rimprovera al co-protagonista di essere il solo responsabile

dell’incidente giova del resto ricordare che in materia penale ognuno risponde

delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in

questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale

federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio

2004, consid. 2.5). Ne consegue che non

spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti

coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al

giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati e le rispettive assicurazioni.

Visto quanto precede,

questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia

effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella

decisione impugnata.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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