30.2007.32
Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi
3 dicembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.32
Data decisione, Autorità:
03.12.2007, PRPEN
Titolo:
Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
art. 13 cpv. 1 LCAN
Incarto
n.
30.2007.32
07 20003/302
Bellinzona
3
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
difeso da: Lic.iur.
DI 1, ,
contro
la decisione
19 gennaio 2007 n. 07 20003/302 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 febbraio 2007
presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 19 gennaio
2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7’450.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 81 piante
di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
una congrua riduzione della multa.
C. La CRTE 1, nelle sue
osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 13 cpv. 1
LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un
obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve
rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del
7.
dicembre 1998.
Conformemente all’art. 3 cpv.
1.
RLCan la notifica dell’inizio della
coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia
cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai
responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.
Le contravvenzioni alla legge
e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1
LCan).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato 81
piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta la fattispecie rimproveratagli dall’autorità di prime cure,
ma invoca anzitutto la sua “perfetta buona fede”, nella misura in cui le
sementi utilizzate gli sarebbero state offerte gratuitamente in occasione di
una fiera sulla canapa tenutasi a Berna, per cui ha ritenuto che si potessero
coltivare senza ulteriori formalità, considerato altresì che la coltivazione
non aveva, a suo dire, nessuno scopo stupefacente. Sostiene poi che la multa è
sproporzionata per rapporto alle sue capacità finanziarie, come pure al tipo di
contravvenzione commessa, ritenuto che non ha causato alcun pregiudizio a terzi;
inoltre la stessa risulta di gran lunga superiore a multe inflitte in
procedimenti contravvenzionali simili per gravità e importanza (violazioni alla
LSan o alla Les pubb) o penali paragonabili.
5.
In concreto,
analogamente a quanto rilevato dall’autorità di prime cure, risulta difficile
credere alla buona fede - comunque sia non liberatoria - del ricorrente; basti
pensare che egli stesso ha ammesso di essere perfettamente a conoscenza
dell’obbligo di notifica, ma di non essersi preoccupato di effettuare la
necessaria notifica vista l’ “esigua” quantità di piantine (cfr. verbale di
interrogatorio 22 settembre 2006, pag. 2/3) e di non opporsi alla loro
distruzione per “non avere inutili problemi”, ammettendo quindi senza
riserve la propria responsabilità.
Non va poi disatteso che in un
recente passato egli è stato oggetto di procedimenti penali a dipendenza di coltivazione
di canapa (doc. Q: avvenuta negli anni 2002, 2003 e 2004), ambito questo a lui
noto, per cui si può tranquillamente escludere che l’infrazione sia stata
commessa per negligenza, come preteso in sede di gravame.
Il fatto che la coltivazione –
che non può certo essere ritenuta di esigue proporzioni (alla luce della
documentazione fotografica agli atti; basti inoltre pensare che la legge
prevede l’eventuale esonero dall’obbligo di notifica per “singole piantine”;
cfr. art. 13 cpv. 5 LCan) - non abbia comportato, a detta del ricorrente, alcun
pregiudizio a terzi, non è rilevante ai fini del giudizio e della
commisurazione della pena, in quanto la notifica è volta a garantire la messa
in atto dei dovuti controlli da parte della Polizia, la quale è chiamata a
intervenire se il tipo di canapa coltivato non rispetta la legislazione
federale. L’omissione di notificare le piante coltivate rende quindi vana
l’efficacia di tali controlli e, in sostanza, lo scopo perseguito dalla legge
di monitorare e contenere un fenomeno altrimenti dilagante.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori,
non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha
effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure.
6.
Quo alla commisurazione
della multa, tenuto conto del reddito dichiarato dal ricorrente e di tutte le
circostanze del caso concreto, questo giudice ritiene che una multa di fr. 1’000.-
sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Per quanto attiene al
raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti
in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,
La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12 segg.; cfr. anche DTF 124
IV 44 par. 47 consid. 2c).
7.
In conclusione, il
ricorso deve essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr.
1'000.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado. Visto l’esito
del gravame non si prelevano né tasse né spese di questa sede.
Relativamente all’istanza di ammissione dell’assistenza giudiziaria (recte:
gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese
di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame,
la stessa non può essere decisa da questo giudice, la sua competenza non
risultando dalla LPContr, silente al riguardo. Per il che, in applicazione
degli art. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e
dell'arresto, competente in merito.
Dispositivo
per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4
RLCan; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e
alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. L'incarto
è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua
competenza.
4. Intimazione a:
DI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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