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Decisione

30.2007.32

Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi

3 dicembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 19 gennaio

2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7’450.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 81 piante

di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

una congrua riduzione della multa.

C. La CRTE 1, nelle sue

osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 13 cpv. 1

LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un

obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve

rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del

7.

dicembre 1998.

Conformemente all’art. 3 cpv.

1.

RLCan la notifica dell’inizio della

coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia

cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai

responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.

Le contravvenzioni alla legge

e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1

LCan).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato 81

piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta la fattispecie rimproveratagli dall’autorità di prime cure,

ma invoca anzitutto la sua “perfetta buona fede”, nella misura in cui le

sementi utilizzate gli sarebbero state offerte gratuitamente in occasione di

una fiera sulla canapa tenutasi a Berna, per cui ha ritenuto che si potessero

coltivare senza ulteriori formalità, considerato altresì che la coltivazione

non aveva, a suo dire, nessuno scopo stupefacente. Sostiene poi che la multa è

sproporzionata per rapporto alle sue capacità finanziarie, come pure al tipo di

contravvenzione commessa, ritenuto che non ha causato alcun pregiudizio a terzi;

inoltre la stessa risulta di gran lunga superiore a multe inflitte in

procedimenti contravvenzionali simili per gravità e importanza (violazioni alla

LSan o alla Les pubb) o penali paragonabili.

5.

In concreto,

analogamente a quanto rilevato dall’autorità di prime cure, risulta difficile

credere alla buona fede - comunque sia non liberatoria - del ricorrente; basti

pensare che egli stesso ha ammesso di essere perfettamente a conoscenza

dell’obbligo di notifica, ma di non essersi preoccupato di effettuare la

necessaria notifica vista l’ “esigua” quantità di piantine (cfr. verbale di

interrogatorio 22 settembre 2006, pag. 2/3) e di non opporsi alla loro

distruzione per “non avere inutili problemi”, ammettendo quindi senza

riserve la propria responsabilità.

Non va poi disatteso che in un

recente passato egli è stato oggetto di procedimenti penali a dipendenza di coltivazione

di canapa (doc. Q: avvenuta negli anni 2002, 2003 e 2004), ambito questo a lui

noto, per cui si può tranquillamente escludere che l’infrazione sia stata

commessa per negligenza, come preteso in sede di gravame.

Il fatto che la coltivazione –

che non può certo essere ritenuta di esigue proporzioni (alla luce della

documentazione fotografica agli atti; basti inoltre pensare che la legge

prevede l’eventuale esonero dall’obbligo di notifica per “singole piantine”;

cfr. art. 13 cpv. 5 LCan) - non abbia comportato, a detta del ricorrente, alcun

pregiudizio a terzi, non è rilevante ai fini del giudizio e della

commisurazione della pena, in quanto la notifica è volta a garantire la messa

in atto dei dovuti controlli da parte della Polizia, la quale è chiamata a

intervenire se il tipo di canapa coltivato non rispetta la legislazione

federale. L’omissione di notificare le piante coltivate rende quindi vana

l’efficacia di tali controlli e, in sostanza, lo scopo perseguito dalla legge

di monitorare e contenere un fenomeno altrimenti dilagante.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori,

non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha

effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure.

6.

Quo alla commisurazione

della multa, tenuto conto del reddito dichiarato dal ricorrente e di tutte le

circostanze del caso concreto, questo giudice ritiene che una multa di fr. 1’000.-

sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Per quanto attiene al

raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti

in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,

La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12 segg.; cfr. anche DTF 124

IV 44 par. 47 consid. 2c).

7.

In conclusione, il

ricorso deve essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr.

1'000.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado. Visto l’esito

del gravame non si prelevano né tasse né spese di questa sede.

Relativamente all’istanza di ammissione dell’assistenza giudiziaria (recte:

gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese

di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame,

la stessa non può essere decisa da questo giudice, la sua competenza non

risultando dalla LPContr, silente al riguardo. Per il che, in applicazione

degli art. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e

dell'arresto, competente in merito.

Dispositivo

per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4

RLCan; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e

alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. L'incarto

è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua

competenza.

4. Intimazione a:

DI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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