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Decisione

30.2007.323

Inoltrarsi in un'intersezione, dopo essersi fermato a uno 'stop', e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra

9 febbraio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese

di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________, dopo essersi fermato ad uno ‘stop’, s’inoltrava in

un’intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra”.

Fatti accertati il 10 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per quanto qui interessa, il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad

arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si

avvicina (cfr. art. 36 cpv. 1 OSStr, che rinvia tra l’altro all’art. 75 cpv. 1,

2.

e 5 OSStr relativamente alla linea di arresto (6.10) che completa il

segnale).

Giusta

l’art. 36 cpv. 2 LCStr i veicoli che circolano sulle strade designate

principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase).

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni –

rimprovera al multato di essersi inoltrato in un’intersezione, dopo essersi fermato

a un “stop”, senza concedere la precedenza a un motoveicolo che sopraggiungeva

da sinistra, sulla strada principale, collidendo conseguentemente con

quest’ultimo.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia 31

agosto 2007 della Polizia cantonale, che ha così riassunto la dinamica

dell’infortunio della circolazione stradale:

“__________percorreva

Via __________ in territorio di __________.

Giunto

all’intersezione Via __________ – Via __________, si arrestava al segnale

indicante stop. Dopo essersi assicurato che sia da destra come pure da sinistra

non giungesse nessuno iniziava la manovra d’immissione su Via __________.

A

manovra iniziata, mentre si apprestava a svoltare a sinistra in direzione di

Chiasso, entrava in collisione con il motoveicolo condotto dal __________ che

procedeva regolarmente su Via __________ in direzione di __________.

A

seguito dell’urto il centauro rovinava al suolo riportando ferite tali da dover

essere ricoverato all’Ospedale __________ di __________. Come lui pure [__________]

veniva ricoverato per un controllo nel medesimo nosocomio” (cfr. informazioni complementari pag. 4).

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta categoricamente l’addebito mossogli, ascrivendo la responsabilità

della collisione alla velocità eccessiva dell’altro protagonista. In proposito,

nel gravame egli assevera che “il motoveicolo che correva ad una velocità

eccessiva sulla strada con restrizione di 50 km orari (…) investiva la mia Smart sul lato sinistro anteriore della macchina mentre questa era già posizionata in

direzione centro di __________. Il giovane__________ rincorreva un’altra

motocicletta passata un bel po’ prima”.

Si duole inoltre del fatto di

essere stato interrogato quando ancora si trovava sotto shock, sebbene dalle

chiare e coerenti affermazioni rilasciate all’indomani dell’accaduto presso il

comando della Polizia cantonale di __________ nulla lascia presagire che egli

si trovasse in uno stato emozionale tale da non comprendere la portata delle

sue dichiarazioni. Se fosse stato effettivamente turbato o traumatizzato tanto

da non rendersi conto della portata delle proprie dichiarazioni, avrebbe potuto

rifiutarsi di rispondere o di porre la sua firma sul verbale o addirittura non

sarebbe neanche stato in grado di farlo. Non vi è pertanto alcuno motivo di

dubitare dell’attendibilità di quanto da lui asserito a verbale. La doglianza,

neppure sufficientemente motivata, non può essere presa in considerazione.

Sottolinea da ultimo che dal

punto di vista assicurativo non è ancora stata riconosciuta una sua eventuale responsabilità

dal momento che la compagnia assicurativa sta ancora investigando sull’accaduto.

Tuttavia, la trattazione del sinistro da parte dell’assicuratore responsabilità

civile non vincola affatto il giudice chiamato a statuire sull’eventuale

responsabilità penale legata all’infrazione ascrittagli per una presunta

violazione di norme della circolazione stradale; ne segue che la considerazione

non è di alcuna pertinenza.

5.

Chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo

alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del

debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare

in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una

frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). L’arresto del veicolo

s’impone quando il debitore del diritto di precedenza constata che non può

liberare la carreggiata prima dell’arrivo del veicolo prioritario e ciò con un

margine di sicurezza sufficiente (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 36

LCStr. n. 3.4.5).

Il conducente non prioritario

deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto

dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del

traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i

lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra

d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del

diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata,

le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la

manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99

IV 173; DTF 105 IV 341). Egli deve stimare la distanza del veicolo prioritario,

come pure la sua velocità: dovrà quindi apprezzare globalmente la situazione al

fine di evitare di arrestarsi nell’intersezione. L’eventualità di un ostacolo

si realizzerà ogni qualvolta il prioritario raggiungerà l’intersezione prima

che il debitore l’abbia oltrepassata, lasciando libero il passo e questo

quand’anche egli abbia raggiunto per primo l’intersezione (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36

LCStr, n. 3.4.6).

6.

In concreto, l’insorgente

ha così descritto la sua manovra:

“Ieri, 10.08.2007, verso le

14.00

stavo circolando su via __________ in territorio di __________,

proveniente da __________ e diretto a __________. A bordo era presente mia

moglie __________, __________, che si trovava seduta sul lato passeggero

anteriore destro. Circolavamo regolarmente allacciati e con le luci

anabbaglianti accese. Giunti all’intersezione con Via __________ in territorio

di __________ mi fermavo allo stop per verificare che non sopraggiungessero

veicoli sia da sinistra che da destra. Preciso di aver notato due motociclisti

che stavano procedendo da __________ in direzione di __________ e precisamente

dalla mia sinistra rispetto la mia direzione di marcia.

A precisa domanda rispondo

che tra le due moto vi era dello spazio, circa 45 metri. Per tale motivo, dopo aver lasciato transitare il primo centauro, iniziavo la manovra

d’immissione nell’intersezione svoltando a sinistra in direzione di __________.

Dopo aver percorso poco più di un metro entravo in collisione con il secondo

centauro (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 11 agosto 2007, pag. 2).

Il co-protagonista, dal canto

suo, ha asserito quanto segue:

“In data ed ora sopra

indicate mi trovavo a circolare su Via __________ in territorio di __________,

proveniente da __________ e diretto a __________.

Il tempo si presentava

sereno e le condizioni sia stradale sia di visibilità erano ottime. Preciso che

circolavo solo a bordo del motoveicolo con il casco di protezione regolarmente

indossato e con le luci anabbaglianti accese.

Giunto in prossimità

dell’intersezione Via __________ – Via __________, notavo un veicolo

proveniente da quest’ultima strada secondaria iniziare una manovra d’immissione

su Via __________ in direzione di __________, ostruendomi praticamente l’intera

carreggiata.

Prontamente frenavo e

cercavo di evitare la vettura spostandomi ulteriormente a sinistra, senza però

riuscire ad evitare la collisione che avveniva tra la mia parte anteriore

frontale e la fiancata sinistra dell’autoveicolo (…).” (cfr. verbale di

interrogatorio __________, pag. 1).

Dalle dichiarazioni che

precedono emerge anzitutto che la visibilità era ottima e la visuale del

ricorrente scevra di ostacoli, tant’è vero che egli ha potuto scorgere

l’approssimarsi dei due motoveicoli all’intersezione e valutare la distanza tra

l’uno e l’altro. Ciò che in concreto balza subito agli occhi è il fatto che

l’insorgente non abbia valutato correttamente i tempi di esecuzione della sua

manovra di immissione. A prescindere della velocità dichiarata dal centauro

(sulla quale si dirà in seguito), è infatti evidente che anche alla velocità di

50.

km/h un veicolo distante 45 metri circa (tale la distanza valutata dal

ricorrente, allorquando il primo motoveicolo è transitato dall’intersezione), impiega

poco più di tre secondi per raggiungere l’intersezione, tempo insufficiente per

immettersi sulla strada principale, attraversando la carreggiata e lasciando

libera la via. Del resto, e non poteva essere altrimenti, egli ha colliso con

il co-protagonista dopo aver percorso poco più di un metro.

Quanto al rimprovero mosso dal

ricorrente circa la velocità sostenuta del co-protagonista, va detto che il

veicolo prioritario non perde il suo diritto per il solo motivo che circola a

velocità superiore al limite consentito, fatta eccezione per velocità

manifestamente eccessive (DTF 118 IV 277), superiori a quella dichiarata dal

centauro, ovvero 60 km/h, della quale non vi è motivo di dubitare. In effetti,

invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi che inducano a

credere che egli circolasse a velocità esorbitante per raggiungere il compagno

di viaggio. In proposito, va detto che la versione dell’insorgente non è lineare.

Nel verbale di interrogatorio egli non ha infatti accennato nulla sulla

presunta velocità eccessiva (elemento che, data la sua importanza, non poteva

sottacere); nelle osservazioni 27 luglio 2007 egli, pur avanzando la tesi della

velocità eccessiva superiore ai 50 km/h, ipotizzava che il co-protagonista

stava cercando di raggiungere un’altra motocicletta che era passata di corsa

“poco prima”; infine nel gravame egli conclude addirittura che il giovane

co-protagonista “rincorreva un’altra motocicletta passata un bel po’ prima”.

Ad ogni buon conto, a nulla

giova alla ricorrente adombrare eventuali colpe del co-protagonista, ove appena

si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni,

sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).

Ne consegue che non spetta al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti

in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice

civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati o le rispettive assicurazioni.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l’infrazioni rimproveragli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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