30.2007.323
Inoltrarsi in un'intersezione, dopo essersi fermato a uno 'stop', e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra
9 febbraio 2009Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.323
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, PRPEN
Titolo:
Inoltrarsi in un'intersezione, dopo essersi fermato a uno 'stop', e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra
PRECEDENZA
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 36 cpv. 1 OSSTR
art. 75 cpv. 1 e 2 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.323
27572/803
Bellinzona
9
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
19 ottobre 2007 n. 27572/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese
di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________, dopo essersi fermato ad uno ‘stop’, s’inoltrava in
un’intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra”.
Fatti accertati il 10 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per quanto qui interessa, il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad
arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si
avvicina (cfr. art. 36 cpv. 1 OSStr, che rinvia tra l’altro all’art. 75 cpv. 1,
2.
e 5 OSStr relativamente alla linea di arresto (6.10) che completa il
segnale).
Giusta
l’art. 36 cpv. 2 LCStr i veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase).
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni –
rimprovera al multato di essersi inoltrato in un’intersezione, dopo essersi fermato
a un “stop”, senza concedere la precedenza a un motoveicolo che sopraggiungeva
da sinistra, sulla strada principale, collidendo conseguentemente con
quest’ultimo.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia 31
agosto 2007 della Polizia cantonale, che ha così riassunto la dinamica
dell’infortunio della circolazione stradale:
“__________percorreva
Via __________ in territorio di __________.
Giunto
all’intersezione Via __________ – Via __________, si arrestava al segnale
indicante stop. Dopo essersi assicurato che sia da destra come pure da sinistra
non giungesse nessuno iniziava la manovra d’immissione su Via __________.
A
manovra iniziata, mentre si apprestava a svoltare a sinistra in direzione di
Chiasso, entrava in collisione con il motoveicolo condotto dal __________ che
procedeva regolarmente su Via __________ in direzione di __________.
A
seguito dell’urto il centauro rovinava al suolo riportando ferite tali da dover
essere ricoverato all’Ospedale __________ di __________. Come lui pure [__________]
veniva ricoverato per un controllo nel medesimo nosocomio” (cfr. informazioni complementari pag. 4).
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta categoricamente l’addebito mossogli, ascrivendo la responsabilità
della collisione alla velocità eccessiva dell’altro protagonista. In proposito,
nel gravame egli assevera che “il motoveicolo che correva ad una velocità
eccessiva sulla strada con restrizione di 50 km orari (…) investiva la mia Smart sul lato sinistro anteriore della macchina mentre questa era già posizionata in
direzione centro di __________. Il giovane__________ rincorreva un’altra
motocicletta passata un bel po’ prima”.
Si duole inoltre del fatto di
essere stato interrogato quando ancora si trovava sotto shock, sebbene dalle
chiare e coerenti affermazioni rilasciate all’indomani dell’accaduto presso il
comando della Polizia cantonale di __________ nulla lascia presagire che egli
si trovasse in uno stato emozionale tale da non comprendere la portata delle
sue dichiarazioni. Se fosse stato effettivamente turbato o traumatizzato tanto
da non rendersi conto della portata delle proprie dichiarazioni, avrebbe potuto
rifiutarsi di rispondere o di porre la sua firma sul verbale o addirittura non
sarebbe neanche stato in grado di farlo. Non vi è pertanto alcuno motivo di
dubitare dell’attendibilità di quanto da lui asserito a verbale. La doglianza,
neppure sufficientemente motivata, non può essere presa in considerazione.
Sottolinea da ultimo che dal
punto di vista assicurativo non è ancora stata riconosciuta una sua eventuale responsabilità
dal momento che la compagnia assicurativa sta ancora investigando sull’accaduto.
Tuttavia, la trattazione del sinistro da parte dell’assicuratore responsabilità
civile non vincola affatto il giudice chiamato a statuire sull’eventuale
responsabilità penale legata all’infrazione ascrittagli per una presunta
violazione di norme della circolazione stradale; ne segue che la considerazione
non è di alcuna pertinenza.
5.
Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo
alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del
debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare
in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una
frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). L’arresto del veicolo
s’impone quando il debitore del diritto di precedenza constata che non può
liberare la carreggiata prima dell’arrivo del veicolo prioritario e ciò con un
margine di sicurezza sufficiente (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 36
LCStr. n. 3.4.5).
Il conducente non prioritario
deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto
dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del
traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i
lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra
d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del
diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata,
le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la
manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99
IV 173; DTF 105 IV 341). Egli deve stimare la distanza del veicolo prioritario,
come pure la sua velocità: dovrà quindi apprezzare globalmente la situazione al
fine di evitare di arrestarsi nell’intersezione. L’eventualità di un ostacolo
si realizzerà ogni qualvolta il prioritario raggiungerà l’intersezione prima
che il debitore l’abbia oltrepassata, lasciando libero il passo e questo
quand’anche egli abbia raggiunto per primo l’intersezione (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36
LCStr, n. 3.4.6).
6.
In concreto, l’insorgente
ha così descritto la sua manovra:
“Ieri, 10.08.2007, verso le
14.00
stavo circolando su via __________ in territorio di __________,
proveniente da __________ e diretto a __________. A bordo era presente mia
moglie __________, __________, che si trovava seduta sul lato passeggero
anteriore destro. Circolavamo regolarmente allacciati e con le luci
anabbaglianti accese. Giunti all’intersezione con Via __________ in territorio
di __________ mi fermavo allo stop per verificare che non sopraggiungessero
veicoli sia da sinistra che da destra. Preciso di aver notato due motociclisti
che stavano procedendo da __________ in direzione di __________ e precisamente
dalla mia sinistra rispetto la mia direzione di marcia.
A precisa domanda rispondo
che tra le due moto vi era dello spazio, circa 45 metri. Per tale motivo, dopo aver lasciato transitare il primo centauro, iniziavo la manovra
d’immissione nell’intersezione svoltando a sinistra in direzione di __________.
Dopo aver percorso poco più di un metro entravo in collisione con il secondo
centauro (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 11 agosto 2007, pag. 2).
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha asserito quanto segue:
“In data ed ora sopra
indicate mi trovavo a circolare su Via __________ in territorio di __________,
proveniente da __________ e diretto a __________.
Il tempo si presentava
sereno e le condizioni sia stradale sia di visibilità erano ottime. Preciso che
circolavo solo a bordo del motoveicolo con il casco di protezione regolarmente
indossato e con le luci anabbaglianti accese.
Giunto in prossimità
dell’intersezione Via __________ – Via __________, notavo un veicolo
proveniente da quest’ultima strada secondaria iniziare una manovra d’immissione
su Via __________ in direzione di __________, ostruendomi praticamente l’intera
carreggiata.
Prontamente frenavo e
cercavo di evitare la vettura spostandomi ulteriormente a sinistra, senza però
riuscire ad evitare la collisione che avveniva tra la mia parte anteriore
frontale e la fiancata sinistra dell’autoveicolo (…).” (cfr. verbale di
interrogatorio __________, pag. 1).
Dalle dichiarazioni che
precedono emerge anzitutto che la visibilità era ottima e la visuale del
ricorrente scevra di ostacoli, tant’è vero che egli ha potuto scorgere
l’approssimarsi dei due motoveicoli all’intersezione e valutare la distanza tra
l’uno e l’altro. Ciò che in concreto balza subito agli occhi è il fatto che
l’insorgente non abbia valutato correttamente i tempi di esecuzione della sua
manovra di immissione. A prescindere della velocità dichiarata dal centauro
(sulla quale si dirà in seguito), è infatti evidente che anche alla velocità di
50.
km/h un veicolo distante 45 metri circa (tale la distanza valutata dal
ricorrente, allorquando il primo motoveicolo è transitato dall’intersezione), impiega
poco più di tre secondi per raggiungere l’intersezione, tempo insufficiente per
immettersi sulla strada principale, attraversando la carreggiata e lasciando
libera la via. Del resto, e non poteva essere altrimenti, egli ha colliso con
il co-protagonista dopo aver percorso poco più di un metro.
Quanto al rimprovero mosso dal
ricorrente circa la velocità sostenuta del co-protagonista, va detto che il
veicolo prioritario non perde il suo diritto per il solo motivo che circola a
velocità superiore al limite consentito, fatta eccezione per velocità
manifestamente eccessive (DTF 118 IV 277), superiori a quella dichiarata dal
centauro, ovvero 60 km/h, della quale non vi è motivo di dubitare. In effetti,
invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi che inducano a
credere che egli circolasse a velocità esorbitante per raggiungere il compagno
di viaggio. In proposito, va detto che la versione dell’insorgente non è lineare.
Nel verbale di interrogatorio egli non ha infatti accennato nulla sulla
presunta velocità eccessiva (elemento che, data la sua importanza, non poteva
sottacere); nelle osservazioni 27 luglio 2007 egli, pur avanzando la tesi della
velocità eccessiva superiore ai 50 km/h, ipotizzava che il co-protagonista
stava cercando di raggiungere un’altra motocicletta che era passata di corsa
“poco prima”; infine nel gravame egli conclude addirittura che il giovane
co-protagonista “rincorreva un’altra motocicletta passata un bel po’ prima”.
Ad ogni buon conto, a nulla
giova alla ricorrente adombrare eventuali colpe del co-protagonista, ove appena
si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni,
sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).
Ne consegue che non spetta al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati o le rispettive assicurazioni.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l’infrazioni rimproveragli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato – va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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