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Decisione

30.2007.324

Violazione del diritto di essere sentito

9 febbraio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i danni “solo in quanto il luogo e l’orario dei fatti collimavano più o meno

al mio passaggio ed il fatto che la mattina successiva, nel deposito della __________

SA, mi accorgevo, mentre sopraggiungeva una pattuglia della Polizia, di un

danno all’estremità del ponte del furgone”;

che sebbene la versione del

ricorrente non sia stata confermata dai passanti che hanno segnalato l’episodio

alla danneggiata (che sono malauguratamente rimasti sconosciuti), la stessa non

appare d’acchito priva di credibilità: in particolare, è verosimile che il

rumore e il contraccolpo dovuti alla caduta dei fusti di birra sul pianale del

Considerandi

furgone, abbiano potuto dissimulare le conseguenze dell’urto, avvenuto di

striscio;

che inoltre, nelle circostanze

concrete (nottetempo, nucleo, strada stretta a senso unico con parcheggi

laterali), la manovra intrapresa dall’insorgente per evitare l’asserito

ostacolo improvviso e imprevedibile non appare inadeguata; d’altra parte non vi

sono indizi che inducano a credere che egli circolasse a velocità inadeguata;

che in definitiva egli va

prosciolto dagli addebiti mossigli;

che il ricorso deve pertanto essere

accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si

prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 31 cpv. 1,

32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56

cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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