30.2007.324
Violazione del diritto di essere sentito
9 febbraio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.324
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto
n.
30.2007.324
27100/804
Bellinzona
9
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
12 ottobre 2007 n. 27100/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione 12 ottobre
2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1
una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati il 30 luglio 2007 in territorio di __________:
“Alla guida
dell’autofurgone TI __________, a suo dire per evitare un animale, frenava e
sterzava verso destra urtando una vettura parcheggiata. In seguito abbandonava
il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge”.
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra
1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 24 ottobre 2007 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che con comunicazione 31
ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio; precisa inoltre
che, per un’involontaria dimenticanza, le osservazioni 18 settembre 2007
inviate per posta elettronica dal ricorrente non sono state stampate e pertanto
non sono state prese in considerazione;
considerato in diritto
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che con rapporto di
contravvenzione 3 settembre 2007 la CRTE 1 ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del qui ricorrente per aver urtato una vettura parcheggiata,
frenando e sterzando verso destra, nel tentativo di evitare un animale, e per
aver in seguito abbandonato il luogo del sinistro senza osservare i doveri
imposti dalla legge, omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o,
senza indugio, la polizia.
che con lettera 18 settembre
2007 spedita per posta elettronica all’indirizzo indicato sul rapporto,
l’insorgente ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’accaduto;
che tuttavia la CRTE 1, come
riconosciuto nello scritto 31 ottobre 2007, ha omesso di stampare le predette osservazioni, che non sono pertanto state vagliate nell’emanazione della
decisione;
che, a non averne dubbio, la
mancata presa in considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere
sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener
conto delle giustificazioni da lui addotte;
che tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);
che stando così le cose la
decisione va annullata, riservata la facoltà all'autorità dipartimentale di
riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale;
che, a ben vedere, alla luce
delle circostanze illustrate nel gravame – peraltro invocate sin dal suo
verbale d’interrogatorio 31 luglio 2007 e ribadite in sede di osservazioni – la
risoluzione va annullata anche nel merito;
che l’insorgente ha infatti da
subito sostenuto che:
“(…) Mentre percorrevo la
strada Via __________ a senso unico, e stretta con veicoli parcheggiati alla
destra rispetto alla mia direzione di marcia, giunto quasi al termine di detta
via un animale seppur di taglia piccola mi attraversava la strada. Di riflesso
frenavo e sterzavo per evitarlo. Non so se ho evitato l’investimento
dell’animale, ma sta di fatto che i fusti di birra che si trovavano sul cassone
a causa della manovra di sterzata e frenata si rovesciavano causando rumore.
Guardavo dietro e notando che nulla era caduto all’esterno del cassone
continuavo la mia marcia. Non mi rendevo assolutamente conto che nel frangente
avevo urtato la fiancata centrale di una vettura parcheggiata alla mia destra.
Nel caso mi fossi accorto mi fermavo senza problemi (…)”. (cfr. verbale di
interrogatorio 31 luglio 2007, pag. 1 e 2);
che nel gravame, così come
nelle precedenti osservazioni, egli ha ribadito che “sicuramente il rumore
ed il contraccolpo del materiale caduto sul ponte del furgone hanno coperto il
rumore ed il colpo del contatto con l’auto parcheggiata, per cui in quel
momento non avevo nessun motivo di fermarmi”, precisando di essersi assunto
Fatti
i danni “solo in quanto il luogo e l’orario dei fatti collimavano più o meno
al mio passaggio ed il fatto che la mattina successiva, nel deposito della __________
SA, mi accorgevo, mentre sopraggiungeva una pattuglia della Polizia, di un
danno all’estremità del ponte del furgone”;
che sebbene la versione del
ricorrente non sia stata confermata dai passanti che hanno segnalato l’episodio
alla danneggiata (che sono malauguratamente rimasti sconosciuti), la stessa non
appare d’acchito priva di credibilità: in particolare, è verosimile che il
rumore e il contraccolpo dovuti alla caduta dei fusti di birra sul pianale del
Considerandi
furgone, abbiano potuto dissimulare le conseguenze dell’urto, avvenuto di
striscio;
che inoltre, nelle circostanze
concrete (nottetempo, nucleo, strada stretta a senso unico con parcheggi
laterali), la manovra intrapresa dall’insorgente per evitare l’asserito
ostacolo improvviso e imprevedibile non appare inadeguata; d’altra parte non vi
sono indizi che inducano a credere che egli circolasse a velocità inadeguata;
che in definitiva egli va
prosciolto dagli addebiti mossigli;
che il ricorso deve pertanto essere
accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si
prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 31 cpv. 1,
32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56
cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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