30.2007.325
Eccesso di velocità all'interno della località;
9 febbraio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.325
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità all'interno della località;
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.325
26043/807
Bellinzona
9
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
5 ottobre 2007 n. 26043/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 novembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione 5
ottobre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, addebitandole inoltre
una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti
accertati il 3 giugno 2007 in territorio di __________:
"Ha circolato con il veicolo
TI __________ superando da 6 a 10 km/h, nella località, il limite massimo di
velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per
ragioni tecniche:
Velocità punibile: 56 km/h
";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a
cpv. 1 lett. a e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con ricorso 22 ottobre 2007 in cui chiede di essere mandata esente dal pagamento degli oneri di primo grado in considerazione della sua precaria
situazione finanziaria;
che con comunicazione 8
novembre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50,
Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono
superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione
e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre
art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera alla
multata, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile,
dedotto il margine di tolleranza, di 56 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente, nel gravame,
si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Egregi Signori,
ho risposto prontamente alla
risoluzione inviatami dall’Ufficio giuridico di Camorino stupita che solo il
mese di ottobre mi si penalizzasse per aver tardato nel pagamento di una
contravvenzione contratta prima dell’estate seppure adducessi a mia discolpa il
mio soggiorno all’estero. Vi chiedo pertanto cortesemente di rivedere la Vostra
decisione di una multa sulla multa sebbene mi scusi per la svista. Vi prego di
considerare che al momento vivo una certa precarietà finanziaria.”
che, come si evince dalle
osservazioni 15 ottobre 2007, l’insorgente ha provveduto a saldare la multa
disciplinare – che non contesta quindi di aver ricevuto – solamente in data 3
agosto 2007, al rientro da un soggiorno all’estero di un mese, sebbene il
termine di trenta giorni per il pagamento fosse scaduto il 15 luglio 2007 (cfr.
rapporto di contravvenzione 7 agosto 2007);
che in concreto il pagamento risulta
essere ampiamente tardivo e il ritardo interamente ascrivibile all’insorgente,
la quale avrebbe dovuto adoperarsi per saldare la multa disciplinare entro i
termini di legge o perlomeno informare la polizia della sua prolungata assenza,
chiedendo un’eventuale proroga;
che di conseguenza a giusta
ragione è stata avviata la procedura ordinaria, la quale prevede in caso di
condanna l’accollo di tasse e spese di giustizia (art. 2 cpv. 3 LPContr);
che la risoluzione impugnata andrebbe
pertanto confermata;
che, tuttavia, la precaria
situazione finanziaria addotta dalla ricorrente (seppur non chiaramente
documentata), giustifica di riformare la risoluzione impugnata nel senso di
defalcare gli oneri processuali di primo grado;
che il ricorso va pertanto
accolto e la decisione impugnata riformata nella misura che precede; visto
l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
Fatti
2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 120.-, senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né
Considerandi
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3.
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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