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Decisione

30.2007.327

Circolare con l'autocarro sovraccarico

10 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 26 ottobre 2007 in cui postula una riduzione della multa (pari alla metà), poiché ritiene che la stessa sia di fatto sproporzionata

per rapporto alle sue entrate, tenuto altresì conto che è padre di famiglia;

che in uno scritto del 5

novembre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni

lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la CRTE 1 rimprovera come

detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra

1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con

l’autocarro sovraccarico”;

che dal rapporto di

contravvenzione del 29 agosto 2007, si evince infatti un peso del veicolo

accertato dalla polizia cantonale, dedotta una tolleranza di 3% per

Considerandi

imprecisione della pesa (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai

controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate

dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 5451.40

kg in luogo dei 3500 kg consentiti, per un’eccedenza di 1951.40 kg;

che l'insorgente riconosce il

grossolano errore commesso (“riconosco la mia colpa, ma non pensavo che era

così tanto e sono pronto a pagare, ma quanto???”), ma reputa in sostanza

l’ammenda superiore alle sue capacità finanziarie (“il 15 ottobre ho

ricevuto la multa; ho preso un colpo. Guadagno circa Fr. 3'270.00 al mese, sono

un padre di famiglia, con una somma così come faccio a tirare fine anno?”);

che la sanzione inflitta dalla

CRTE 1 risulta – di per sé – giustificata dalla gravità della trasgressione

perpetrata dall'interessato (alla luce dell’importante sovraccarico

suscettibile di compromettere la garanzia di sicurezza del veicolo e quindi

degli altri utenti della strada, oltre che dell’autista medesimo);

che le ragioni addotte dal

ricorrente inducono nondimeno – tutto ben ponderato – a ridurre la multa

inflittagli a fr. 700.-, lasciando tuttavia invariati gli oneri di primo grado,

e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che una riduzione ulteriore

non si giustifica alla luce della gravità dell’infrazione commessa; è inoltre data

facoltà all’insorgente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 700.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr.

40.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l'odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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