30.2007.328
Non presentarsi al corso di ripetizione
18 febbraio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2007.328
Data decisione, Autorità:
18.02.2009, PRPEN
Titolo:
Non presentarsi al corso di ripetizione
TURBAMENTO DEL SERVIZIO MILITARE
art. 68 LPPC
art. 69 LPPC
Incarto
n.
30.2007.328
6 815 208
Bellinzona
18 febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Danilo
Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 ottobre
2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione
19 ottobre 2007 n. __________ emessa dalla Sezione del militare e della
protezione della popolazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 15 novembre 2007 presentate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione,
Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione del militare
e della protezione della popolazione con
decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, per la
mancata presentazione e partecipazione al Corso ripetizione __________,
svoltosi a __________ dal __________ al __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 68, 69 LPPC; art. 9 OPCi; art. 17 lett. a Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla Protezione civile (che
corrisponde ora all’art. 53 lett. a della Legge sulla protezione civile, in
vigore dal 1° luglio 2008).
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione del militare
e della protezione della popolazione con osservazioni 15 novembre 2007 propone,
per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 68 cpv. 1
lett. a LPPC è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria chiunque intenzionalmente, in qualità di persona soggetta
all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una
convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne
autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo
concessogli o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio.
Se il colpevole ha agito per
negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità
cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione
penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole (cpv. 2).
Per l’art. 69 LPPC chiunque
viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in esecuzione della LPPC è
punito con la multa. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per
negligenza, l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a
un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
Secondo l’art. 17 lett. a
Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla Protezione civile
(abrogata con l’entrata in vigore il 1° luglio 2008 della Legge sulla
protezione civile del 26 febbraio 2007) le infrazioni alla legge federale e
alle relative disposizioni esecutive sono perseguite dal Dipartimento nei casi
di multa o ammonimento secondo la LPContr.
3.
La Sezione del militare
e della protezione della popolazione (in seguito, Sezione), in applicazione
delle predette disposizioni, ha rimproverato al multato di non essersi
presentato e di conseguenza di non aver partecipato al Corso di ripetizione __________
svoltosi a __________ dal __________ al __________.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta quanto rimproveratogli dall’autorità di prime cure, ma si
oppone al pagamento della multa in quanto sostiene da un lato di aver chiesto una
settimana prima del corso al suo medico curante di inviare un certificato
medico che attestasse la sua impossibilità a presenziare allo stesso per problemi
di salute pregressi, già noti, a suo dire, alla protezione civile delle __________,
e che sono con ogni probabilità all’origine della decisione 2 ottobre 2007
della Commissione visite sanitarie (CVS) della Sanità militare, con la quale è
stato dichiarato inabile alla protezione civile.
Dall’altro lato, egli sottolinea
la sua difficile situazione finanziaria che non gli permette di far fronte al
pagamento della multa, essendo a beneficio delle prestazioni assistenziali.
5.
Preliminarmente va
osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 OPCi i militi della protezione civile
possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare
all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di
differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e
non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 OPCi l’autorità
responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3
dell’art. 9 OPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio permane
fintanto che il differimento non è stato accordato.
Inoltre, chi, per motivi di
salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio
responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e
un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).
6.
Nella fattispecie
concreta risulta che il ricorrente è stato regolarmente convocato, con
parecchie settimane di anticipo (sei settimane ex art. 38 cpv. 3 LPPC), per il
Corso di ripetizione della __________, che si è tenuto a __________ tra il __________
e il __________, organizzato dalla Regione protezione civile delle __________.
Egli non si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il
differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato. In
data 22 giugno 2007 gli è stato intimato un rapporto di contravvenzione.
L’autorità di prime cure, ritenendo non liberatorie le motivazioni d’ordine
medico addotte con scritto 5 luglio 2007 dal ricorrente, ha deciso, previa
richiesta di osservazioni all’Ufficio regionale della protezione civile delle __________,
di infliggergli una multa di fr. 200.-, tenuto conto di un precedente risalente
al 2005 già sanzionato con un ammonimento.
7.
Preliminarmente va
osservato che non rientra nelle competenze di questo giudice stabilire se le ragioni
addotte dal ricorrente – sulle quali non vi è certo motivo di dubitare – erano
tali da giustificare un differimento o l’esonero.
Determinante in concreto è il
fatto che egli non ha presentato nessuna richiesta di differimento nelle forme
e nei termini previsti dalla legge, né tanto meno ha informato l’Ente regionale
dei suoi problemi di salute.
Nell’impugnazione egli sostiene
che una settimana prima del corso ha chiesto alla dottoressa __________ (suo
medico curante) di inviare alla Sezione un certificato medico che attestasse il
suo stato di salute. Peraltro non indica se ha avuto un colloquio telefonico
con la summenzionata dottoressa o con un’altra persona dello studio. Si limita
a presumere che una persona dello staff della dottoressa si sia dimenticata di
inviare il certificato alla Sezione, sebbene nelle osservazioni 5 luglio 2007
egli abbia asserito che il medico, così come il chirurgo ortopedico che lo
aveva operato nel 2001, si sarebbero rifiutati di rilasciargli un certificato medico,
a causa di fatture arretrate.
Ora, al di là del fatto che la
sua versione non trova riscontro negli atti, ma pur volendo ammettere che egli
abbia richiesto il rilascio di un certificato medico a suffragio dell’esonero
rispettivamente del differimento, va subito detto che egli si è attivato troppo
tardi, giacché la richiesta di differimento andava presentata almeno dieci
giorni prima dell’inizio del corso e non una settimana prima.
Dall’altra parte, considerato
che i problemi di salute risalivano al 2001 e la situazione era nel frattempo
peggiorata (come risulta dal certificato medico 25 maggio 2008 del PD Dr. med. __________
agli atti), una volta ricevuta la convocazione al corso di ripetizione egli avrebbe
dovuto informare “senza indugio” l’Ente regionale protezione civile __________
e non attendere la settimana prima dell’inizio dello stesso per chiedere il
certificato medico.
Non può poi essere disatteso
che l’insorgente non si è minimamente preoccupato di verificare di persona (ad
esempio con una telefonata) se l’autorità responsabile della convocazione
avesse ricevuto il certificato medico.
Non pago di questa negligenza
il ricorrente non si è presentato al corso, pur sapendo di non aver ricevuto
alcun riscontro dall’autorità preposta, contravvenendo a quanto disposto
dall’art. 9 cpv. 3 OPCi, che recita che “fintanto che il differimento non è
concesso, permane comunque l’obbligo di entrata in servizio”. Non essendovi per
legge alcun diritto al differimento, egli era di conseguenza obbligato perlomeno
a presentarsi il giorno previsto dalla convocazione. Venendo meno a questo
obbligo, egli si è reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione
ascrittagli dall’autorità di prime cure, per cui non vi è ragione di esimerlo
dalle sue responsabilità.
8.
Quanto alla
commisurazione della multa, considerato che nel caso concreto questo giudice è
propenso a ritenere che non vi era intenzione da parte dell’insorgente di
eludere i propri obblighi e tenuto altresì conto della precaria situazione
finanziaria da lui evocata, si giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la
multa inflittagli a fr. 100.-; tale importo risulta confacentemente
proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al
grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.
Si ricorda infine che è data
facoltà al ricorrente di chiedere la rateazione della multa all’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
Il ricorso va pertanto accolto
nella misura che precede e la decisione impugnata riformata di conseguenza. L’esito
del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia,
alla luce della situazione personale e finanziaria evocata dalla ricorrente questo
giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal
prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 68, 69 LPPC; 9 OPCi;
17 lett. a Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
Protezione civile; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 100.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: ll
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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