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Decisione

30.2007.328

Non presentarsi al corso di ripetizione

18 febbraio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione del militare

e della protezione della popolazione con

decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, per la

mancata presentazione e partecipazione al Corso ripetizione __________,

svoltosi a __________ dal __________ al __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 68, 69 LPPC; art. 9 OPCi; art. 17 lett. a Legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla Protezione civile (che

corrisponde ora all’art. 53 lett. a della Legge sulla protezione civile, in

vigore dal 1° luglio 2008).

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione del militare

e della protezione della popolazione con osservazioni 15 novembre 2007 propone,

per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 68 cpv. 1

lett. a LPPC è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria chiunque intenzionalmente, in qualità di persona soggetta

all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una

convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne

autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo

concessogli o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio.

Se il colpevole ha agito per

negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità

cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione

penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole (cpv. 2).

Per l’art. 69 LPPC chiunque

viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in esecuzione della LPPC è

punito con la multa. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per

negligenza, l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a

un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

Secondo l’art. 17 lett. a

Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla Protezione civile

(abrogata con l’entrata in vigore il 1° luglio 2008 della Legge sulla

protezione civile del 26 febbraio 2007) le infrazioni alla legge federale e

alle relative disposizioni esecutive sono perseguite dal Dipartimento nei casi

di multa o ammonimento secondo la LPContr.

3.

La Sezione del militare

e della protezione della popolazione (in seguito, Sezione), in applicazione

delle predette disposizioni, ha rimproverato al multato di non essersi

presentato e di conseguenza di non aver partecipato al Corso di ripetizione __________

svoltosi a __________ dal __________ al __________.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta quanto rimproveratogli dall’autorità di prime cure, ma si

oppone al pagamento della multa in quanto sostiene da un lato di aver chiesto una

settimana prima del corso al suo medico curante di inviare un certificato

medico che attestasse la sua impossibilità a presenziare allo stesso per problemi

di salute pregressi, già noti, a suo dire, alla protezione civile delle __________,

e che sono con ogni probabilità all’origine della decisione 2 ottobre 2007

della Commissione visite sanitarie (CVS) della Sanità militare, con la quale è

stato dichiarato inabile alla protezione civile.

Dall’altro lato, egli sottolinea

la sua difficile situazione finanziaria che non gli permette di far fronte al

pagamento della multa, essendo a beneficio delle prestazioni assistenziali.

5.

Preliminarmente va

osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 OPCi i militi della protezione civile

possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare

all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di

differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e

non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 OPCi l’autorità

responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3

dell’art. 9 OPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio permane

fintanto che il differimento non è stato accordato.

Inoltre, chi, per motivi di

salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio

responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e

un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).

6.

Nella fattispecie

concreta risulta che il ricorrente è stato regolarmente convocato, con

parecchie settimane di anticipo (sei settimane ex art. 38 cpv. 3 LPPC), per il

Corso di ripetizione della __________, che si è tenuto a __________ tra il __________

e il __________, organizzato dalla Regione protezione civile delle __________.

Egli non si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il

differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato. In

data 22 giugno 2007 gli è stato intimato un rapporto di contravvenzione.

L’autorità di prime cure, ritenendo non liberatorie le motivazioni d’ordine

medico addotte con scritto 5 luglio 2007 dal ricorrente, ha deciso, previa

richiesta di osservazioni all’Ufficio regionale della protezione civile delle __________,

di infliggergli una multa di fr. 200.-, tenuto conto di un precedente risalente

al 2005 già sanzionato con un ammonimento.

7.

Preliminarmente va

osservato che non rientra nelle competenze di questo giudice stabilire se le ragioni

addotte dal ricorrente – sulle quali non vi è certo motivo di dubitare – erano

tali da giustificare un differimento o l’esonero.

Determinante in concreto è il

fatto che egli non ha presentato nessuna richiesta di differimento nelle forme

e nei termini previsti dalla legge, né tanto meno ha informato l’Ente regionale

dei suoi problemi di salute.

Nell’impugnazione egli sostiene

che una settimana prima del corso ha chiesto alla dottoressa __________ (suo

medico curante) di inviare alla Sezione un certificato medico che attestasse il

suo stato di salute. Peraltro non indica se ha avuto un colloquio telefonico

con la summenzionata dottoressa o con un’altra persona dello studio. Si limita

a presumere che una persona dello staff della dottoressa si sia dimenticata di

inviare il certificato alla Sezione, sebbene nelle osservazioni 5 luglio 2007

egli abbia asserito che il medico, così come il chirurgo ortopedico che lo

aveva operato nel 2001, si sarebbero rifiutati di rilasciargli un certificato medico,

a causa di fatture arretrate.

Ora, al di là del fatto che la

sua versione non trova riscontro negli atti, ma pur volendo ammettere che egli

abbia richiesto il rilascio di un certificato medico a suffragio dell’esonero

rispettivamente del differimento, va subito detto che egli si è attivato troppo

tardi, giacché la richiesta di differimento andava presentata almeno dieci

giorni prima dell’inizio del corso e non una settimana prima.

Dall’altra parte, considerato

che i problemi di salute risalivano al 2001 e la situazione era nel frattempo

peggiorata (come risulta dal certificato medico 25 maggio 2008 del PD Dr. med. __________

agli atti), una volta ricevuta la convocazione al corso di ripetizione egli avrebbe

dovuto informare “senza indugio” l’Ente regionale protezione civile __________

e non attendere la settimana prima dell’inizio dello stesso per chiedere il

certificato medico.

Non può poi essere disatteso

che l’insorgente non si è minimamente preoccupato di verificare di persona (ad

esempio con una telefonata) se l’autorità responsabile della convocazione

avesse ricevuto il certificato medico.

Non pago di questa negligenza

il ricorrente non si è presentato al corso, pur sapendo di non aver ricevuto

alcun riscontro dall’autorità preposta, contravvenendo a quanto disposto

dall’art. 9 cpv. 3 OPCi, che recita che “fintanto che il differimento non è

concesso, permane comunque l’obbligo di entrata in servizio”. Non essendovi per

legge alcun diritto al differimento, egli era di conseguenza obbligato perlomeno

a presentarsi il giorno previsto dalla convocazione. Venendo meno a questo

obbligo, egli si è reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione

ascrittagli dall’autorità di prime cure, per cui non vi è ragione di esimerlo

dalle sue responsabilità.

8.

Quanto alla

commisurazione della multa, considerato che nel caso concreto questo giudice è

propenso a ritenere che non vi era intenzione da parte dell’insorgente di

eludere i propri obblighi e tenuto altresì conto della precaria situazione

finanziaria da lui evocata, si giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la

multa inflittagli a fr. 100.-; tale importo risulta confacentemente

proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al

grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

Si ricorda infine che è data

facoltà al ricorrente di chiedere la rateazione della multa all’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

Il ricorso va pertanto accolto

nella misura che precede e la decisione impugnata riformata di conseguenza. L’esito

del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia,

alla luce della situazione personale e finanziaria evocata dalla ricorrente questo

giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal

prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 68, 69 LPPC; 9 OPCi;

17 lett. a Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

Protezione civile; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 100.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: ll

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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