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Decisione

30.2007.333

Tenere un comportamento scorretto (rissa) creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull'area ferroviaria

17 marzo 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 5

ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Nel piazzale della

stazione ferroviaria di __________ ha tenuto un comportamento scorretto (rissa)

creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull’area ferroviaria”.

Fatti accertati il 7 giugno 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 6 (recte: 5) e 8 Legge federale sulla polizia

delle strade ferrate; 5 cpv. 19 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 21 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni,

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 5 della

Legge federale sulla polizia delle strade ferrate è vietato il danneggiare la

ferrovia o le sue dipendenze (dighe, fossati, fabbricati, materiale di

trasporto, chiuse, segnali, linee telegrafiche, tavole d’avviso, indicatori di

declività, pali chilometrici e simili) o il recarvi cambiamento comecchessia,

incagliare lo scolo delle acque, aprire di moto proprio le barriere commesse al

servizio degli impiegati ferroviari, gettar o porre sassi, legno ecc., sul

piano della linea, fingere segnali, suscitar falso allarme maneggiare

arbitrariamente aguglie, o dischi, e in generale il pigliar a far cosa che

possa recar disturbo o pericolo all’esercizio (cfr. inoltre art. 5 cpv. 19

dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria).

Le contravvenzioni contemplate

negli articoli 3 e 5, come pure le altre sono punite con la multa (art. 8 Legge

federale sulla polizia delle strade ferrate).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver partecipato a

una rissa avvenuta nel piazzale della stazione ferroviaria di __________, creando

con il suo comportamento scorretto disturbo e pericolo alla clientela presente

sull’area ferroviaria.

La decisione trae origine da

una denuncia allestita da un agente della Polizia Ferrovia Regione Sud, il

quale nel complemento di denuncia 25 luglio 2007 ha precisato quanto segue:

“In data 07.06.2007 la

Polizia città di __________ interveniva poiché in stazione vi era una rissa in

corso. Circa 20 persone si stavano violentemente picchiando, alcuni con

bottiglie di vetro in un “tutti contro tutti”. Alla vista della pattuglia

diversi fuggivano e con l’arrivo della pattuglia di rinforzo della Polcant,

venivano identificati unicamente i denunciati (tra cui l’insorgente e il di

lui fratello, ndr). A scatenare la rissa sembra sia stata una persona ignota

che si dava alla fuga dopo aver colpito al volto il __________ (uno dei

ragazzi identificati, ndr)”. Anche nelle successive osservazioni 23

agosto 2007, l’agente denunciante ha affermato che: “questa rissa ha creato

pericolo e disagio all’esercizio pubblico e ai viaggiatori presenti in stazione

per questo motivo propongo il mantenimento della contravvenzione”.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’addebito mossogli sin dalla prima comparsa scritta, asserendo

di essersi trovato coinvolto nella rissa suo malgrado e di aver reagito per

legittima difesa. Nel gravame egli si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“La mattina del 7 giugno

2007, ci siamo, io e mio fratello, trovati coinvolti senza volerlo in una rissa

e per non prenderle ci siamo dovuti ovviamente difendere, legittima difesa.

Voglio precisare che non abbiamo, mio fratello __________ e il sottoscritto,

lanciato nessuna bottiglia né recato danni alla stazione. La polizia di __________

è arrivata in un secondo tempo e si è limitata a guardare senza intervenire,

poi quando si sono calmati gli animi siamo stati volontariamente a disposizione

per un controllo documenti, avremmo potuto andarcene tranquillamente.

Non trovo sia giusto essere

stati multati e così tanto, non abbiamo cercato di fare rissa né volevamo che

succeda, eravamo al posto sbagliato al momento sbagliato”.

5.

In concreto, dalle

risultanze processuali risulta anzitutto che egli, unitamente agli altri

partecipanti, era intento a menar le mani in un “tutti contro tutti”; non

emerge di contro che egli abbia dovuto difendersi da attacchi personali né, del

resto, pretende di aver sporto eventuali denunce per aggressione, lesioni o vie

di fatto. Ad ogni buon conto non si comprende per quale motivo egli sia rimasto

sul piazzale dopo l’inizio della bagarre prendendovi poi parte attivamente, quando

invece poteva defilarsi per tempo, evitando non solo di prenderle, ma anche di creare

disturbo e mettere in pericolo gli altri utenti presenti sull’area ferroviaria.

Aggiungasi che secondo il normale andamento delle cose e l’esperienza generale

della vita chi si trova coinvolto, suo malgrado, in una rissa – in casu di

dimensioni relativamente contenute – tenta senza indugio di mettersi in salvo e

non partecipa ai tafferugli.

Di conseguenza, la

giustificazione addotta non risulta essere liberatoria.

6.

Quo alla

commisurazione questo giudice ritiene tutto ben ponderato che la multa di fr. 200.-

prevista nella decisione impugnata sia confacentemente proporzionata alla

gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e

contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 5 e 8 Legge federale

sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 19 e 8 Istruzione della polizia

ferroviaria; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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