30.2007.333
Tenere un comportamento scorretto (rissa) creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull'area ferroviaria
17 marzo 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.333
Data decisione, Autorità:
17.03.2009, PRPEN
Titolo:
Tenere un comportamento scorretto (rissa) creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull'area ferroviaria
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO VIAGGIATORI
art. 5 LFERR
art. 8 LFERR
Incarto
n.
30.2007.333
26180/804
Bellinzona
17
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
5 ottobre 2007 n. 26180/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 21 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 5
ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Nel piazzale della
stazione ferroviaria di __________ ha tenuto un comportamento scorretto (rissa)
creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull’area ferroviaria”.
Fatti accertati il 7 giugno 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 6 (recte: 5) e 8 Legge federale sulla polizia
delle strade ferrate; 5 cpv. 19 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 21 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 5 della
Legge federale sulla polizia delle strade ferrate è vietato il danneggiare la
ferrovia o le sue dipendenze (dighe, fossati, fabbricati, materiale di
trasporto, chiuse, segnali, linee telegrafiche, tavole d’avviso, indicatori di
declività, pali chilometrici e simili) o il recarvi cambiamento comecchessia,
incagliare lo scolo delle acque, aprire di moto proprio le barriere commesse al
servizio degli impiegati ferroviari, gettar o porre sassi, legno ecc., sul
piano della linea, fingere segnali, suscitar falso allarme maneggiare
arbitrariamente aguglie, o dischi, e in generale il pigliar a far cosa che
possa recar disturbo o pericolo all’esercizio (cfr. inoltre art. 5 cpv. 19
dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria).
Le contravvenzioni contemplate
negli articoli 3 e 5, come pure le altre sono punite con la multa (art. 8 Legge
federale sulla polizia delle strade ferrate).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver partecipato a
una rissa avvenuta nel piazzale della stazione ferroviaria di __________, creando
con il suo comportamento scorretto disturbo e pericolo alla clientela presente
sull’area ferroviaria.
La decisione trae origine da
una denuncia allestita da un agente della Polizia Ferrovia Regione Sud, il
quale nel complemento di denuncia 25 luglio 2007 ha precisato quanto segue:
“In data 07.06.2007 la
Polizia città di __________ interveniva poiché in stazione vi era una rissa in
corso. Circa 20 persone si stavano violentemente picchiando, alcuni con
bottiglie di vetro in un “tutti contro tutti”. Alla vista della pattuglia
diversi fuggivano e con l’arrivo della pattuglia di rinforzo della Polcant,
venivano identificati unicamente i denunciati (tra cui l’insorgente e il di
lui fratello, ndr). A scatenare la rissa sembra sia stata una persona ignota
che si dava alla fuga dopo aver colpito al volto il __________ (uno dei
ragazzi identificati, ndr)”. Anche nelle successive osservazioni 23
agosto 2007, l’agente denunciante ha affermato che: “questa rissa ha creato
pericolo e disagio all’esercizio pubblico e ai viaggiatori presenti in stazione
per questo motivo propongo il mantenimento della contravvenzione”.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’addebito mossogli sin dalla prima comparsa scritta, asserendo
di essersi trovato coinvolto nella rissa suo malgrado e di aver reagito per
legittima difesa. Nel gravame egli si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“La mattina del 7 giugno
2007, ci siamo, io e mio fratello, trovati coinvolti senza volerlo in una rissa
e per non prenderle ci siamo dovuti ovviamente difendere, legittima difesa.
Voglio precisare che non abbiamo, mio fratello __________ e il sottoscritto,
lanciato nessuna bottiglia né recato danni alla stazione. La polizia di __________
è arrivata in un secondo tempo e si è limitata a guardare senza intervenire,
poi quando si sono calmati gli animi siamo stati volontariamente a disposizione
per un controllo documenti, avremmo potuto andarcene tranquillamente.
Non trovo sia giusto essere
stati multati e così tanto, non abbiamo cercato di fare rissa né volevamo che
succeda, eravamo al posto sbagliato al momento sbagliato”.
5.
In concreto, dalle
risultanze processuali risulta anzitutto che egli, unitamente agli altri
partecipanti, era intento a menar le mani in un “tutti contro tutti”; non
emerge di contro che egli abbia dovuto difendersi da attacchi personali né, del
resto, pretende di aver sporto eventuali denunce per aggressione, lesioni o vie
di fatto. Ad ogni buon conto non si comprende per quale motivo egli sia rimasto
sul piazzale dopo l’inizio della bagarre prendendovi poi parte attivamente, quando
invece poteva defilarsi per tempo, evitando non solo di prenderle, ma anche di creare
disturbo e mettere in pericolo gli altri utenti presenti sull’area ferroviaria.
Aggiungasi che secondo il normale andamento delle cose e l’esperienza generale
della vita chi si trova coinvolto, suo malgrado, in una rissa – in casu di
dimensioni relativamente contenute – tenta senza indugio di mettersi in salvo e
non partecipa ai tafferugli.
Di conseguenza, la
giustificazione addotta non risulta essere liberatoria.
6.
Quo alla
commisurazione questo giudice ritiene tutto ben ponderato che la multa di fr. 200.-
prevista nella decisione impugnata sia confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 5 e 8 Legge federale
sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 19 e 8 Istruzione della polizia
ferroviaria; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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