30.2007.337
Non osservare il segnale "zona pedonale"
3 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2007.337
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, PRPEN
Titolo:
Non osservare il segnale "zona pedonale"
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.337
27229/803
Bellinzona
3
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 ottobre 2007 presentato
da
RI 1 domiciliata a
contro
la decisione 19
ottobre 2007 n. 27229/803 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 9 novembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 19 ottobre 2007, ha inflitto a
RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di
fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il
Fatti
28 giugno 2007 in territorio di __________:
“Alla
guida del veicolo __________ non osservava il segnale «zona pedonale»”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;
che
RI 1 è insorta con ricorso del 19 ottobre 2007, con il quale in sostanza ha
chiesto l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 9 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
con rapporto di contravvenzione 6 agosto 2007, la Polizia comunale di Lugano ha
avviato nei confronti della ricorrente la procedura ordinaria, assegnandole un
termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito
all’addebito mossole;
che
l’insorgente ha prontamente reagito al predetto rapporto con scritto 7 agosto
2007, prodotto con il gravame, in cui asseriva, tra l’altro, che la multa
disciplinare all’origine del procedimento era stata precedentemente annullata
dallo stesso agente accertatore alla luce delle giustificazioni poi ribadite
Considerandi
nello scritto in parola (sosta di 10 minuti davanti al __________, per mostrare
un’opera d’arte di grandi dimensioni);
che
il 3 settembre 2007 la Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di
contravvenzione all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, senza
il predetto scritto, verosimilmente mai pervenuto, ma del cui invio non v’è
tuttavia motivo di dubitare;
che
l’autorità di prime cure ha quindi emanato la risoluzione considerando, a
torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”;
che
è indubbio che la mancata presa in considerazione dello scritto di cui sopra
prima dell’emanazione della decisione impugnata, viola il diritto di essere
sentita della ricorrente;
che
tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione:
in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è
nulla, bensì soltanto annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8);
che,
stando così le cose, la decisione va annullata, riservata la facoltà
all’autorità dipartimentale di riassumere il procedimento contravvenzionale;
che,
a ben vedere, la decisione andrebbe annullata anche nel merito;
che,
sebbene le giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé
liberatorie, non essendo ella al beneficio di un’autorizzazione speciale
scritta che le consentisse di accedere a detta zona, non è tuttavia possibile
escludere ogni oltre ragionevole dubbio, in assenza di elementi contrari, che
la versione lineare da lei addotta sin dalla prima comparsa scritta, ovvero che
la multa disciplinare era stata annullata dall’agente accertatore, sia
credibile;
che
in conclusione il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata;
che
visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per
l’odierno giudizio;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia, né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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