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Decisione

30.2007.337

Non osservare il segnale "zona pedonale"

3 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

28 giugno 2007 in territorio di __________:

“Alla

guida del veicolo __________ non osservava il segnale «zona pedonale»”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;

che

RI 1 è insorta con ricorso del 19 ottobre 2007, con il quale in sostanza ha

chiesto l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 9 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

con rapporto di contravvenzione 6 agosto 2007, la Polizia comunale di Lugano ha

avviato nei confronti della ricorrente la procedura ordinaria, assegnandole un

termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito

all’addebito mossole;

che

l’insorgente ha prontamente reagito al predetto rapporto con scritto 7 agosto

2007, prodotto con il gravame, in cui asseriva, tra l’altro, che la multa

disciplinare all’origine del procedimento era stata precedentemente annullata

dallo stesso agente accertatore alla luce delle giustificazioni poi ribadite

Considerandi

nello scritto in parola (sosta di 10 minuti davanti al __________, per mostrare

un’opera d’arte di grandi dimensioni);

che

il 3 settembre 2007 la Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di

contravvenzione all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, senza

il predetto scritto, verosimilmente mai pervenuto, ma del cui invio non v’è

tuttavia motivo di dubitare;

che

l’autorità di prime cure ha quindi emanato la risoluzione considerando, a

torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”;

che

è indubbio che la mancata presa in considerazione dello scritto di cui sopra

prima dell’emanazione della decisione impugnata, viola il diritto di essere

sentita della ricorrente;

che

tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione:

in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è

nulla, bensì soltanto annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8);

che,

stando così le cose, la decisione va annullata, riservata la facoltà

all’autorità dipartimentale di riassumere il procedimento contravvenzionale;

che,

a ben vedere, la decisione andrebbe annullata anche nel merito;

che,

sebbene le giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé

liberatorie, non essendo ella al beneficio di un’autorizzazione speciale

scritta che le consentisse di accedere a detta zona, non è tuttavia possibile

escludere ogni oltre ragionevole dubbio, in assenza di elementi contrari, che

la versione lineare da lei addotta sin dalla prima comparsa scritta, ovvero che

la multa disciplinare era stata annullata dall’agente accertatore, sia

credibile;

che

in conclusione il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata;

che

visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per

l’odierno giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia, né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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