30.2007.34
Trasportare professionalmente delle persone non essendo titolare della richiesta licenza di condurre
6 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.34
Data decisione, Autorità:
06.02.2007, PRPEN
Titolo:
Trasportare professionalmente delle persone non essendo titolare della richiesta licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.34
2257/810
Bellinzona
6
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Francesca Ferrara per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
26 gennaio 2007 n. 2257/810 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 14 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 26
gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con
veicoli della ditta __________ dal 1.2.2006 al 31.3.2006 effettuando trasporto
professionale di persone senza essere titolare della richiesta licenza di
condurre”.
Fatti accertati il __________
in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione con osservazioni 14 febbraio 2007 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 10 cpv. 2 (primo
periodo) LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere in possesso della
licenza di condurre. L’art. 14 cpv. 1 (prima frase) LCStr specifica che la
licenza è rilasciata solo se dall’esame ufficiale è risultato che il
richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i
veicoli della categoria per la quale essa vale.
Chiunque conduce un veicolo a
motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta è punito con
la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr).
3.
La Sezione della circolazione
rimprovera al multato - in applicazione della norme predette - di avere
circolato con veicoli della __________ effettuando trasporto professionale di
persone senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si oppone alla
multa, sostenendo di non essere in grado di far fronte al pagamento della
stessa e di non avere responsabilità nell’accaduto. In proposito, nelle
osservazioni 24 novembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli asseriva
che: “(…) Ritengo responsabile la ditta __________ perché come azienda di
trasporto pubblico, dovevano dirmi che la mia patente non era in regola per
guidare [i] veicoli messi a disposizione per lavorare. (…) Una ditta di
trasporto pubblico deve sapere che il permesso di guida con la categoria D1 non
è valido per [i] veicoli che mettono a disposizione degli autisti.”
Nel verbale di interrogatorio __________
di fronte alle forze inquirenti, egli ha inoltre invocato la sua totale buona
fede, come pure il fatto che non era a conoscenza che la sua licenza di
condurre non lo abilitasse al trasporto professionale di persone, irregolarità
che ha scoperto oltre un mese dopo che si trovava alle dipendenze della __________
e alla quale ha tentato di ovviare chiedendo alla Cassa di disoccupazione di
finanziare il corso per l’ottenimento della patente professionale (cfr.
verbale, pag. 3/4).
5.
Prima di procedere all’esame
nel merito è necessario precisare il contesto cui il fatto in esame si è
verificato.
Da accertamenti
esperiti da questo giudice presso il servizio conducenti della Sezione della
circolazione, è emerso che in data 26 aprile 2001 l’insorgente ha ottenuto la licenza
di condurre per le categorie B e D2 cartacea, della quale ha chiesto in seguito
la conversione in formato tessera in data 18 agosto 2003.
A seguito di una modifica
dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC) entrata in vigore il 1°
aprile 2003, ossia precedentemente alla predetta richiesta di conversione, è
stata soppressa la categoria D2 di cui era titolare il ricorrente. Di conseguenza,
in applicazione della disposizioni transitorie di cui all’art. 151d
cpv. 10 OAC, la sua licenza di guida è stata convertita in una licenza
per le categorie B e D1, limitata alla guida di furgoncini fino a 3'500 kg per
il trasporto non professionale di persone. Aggiungasi che per ottenere
l’autorizzazione per il trasporto professionale di persone, il qui ricorrente
doveva sottoporsi a un esame teorico complementare (art. 21 e 25 cpv. 4 OAC 21
OAC), al quale verosimilmente accennava in sede di interrogatorio.
Nella fattispecie
concreta, l’insorgente non era effettivamente in possesso della richiesta
licenza di condurre, a titolo professionale, i veicoli della __________, quindi
non vi è dubbio che l’infrazione contestatagli sia fondata. Pur ammettendo che egli
abbia agito in totale buona fede, la stessa non è liberatoria. Inoltre, non
giova all’interessato prevalersi del fatto che la datrice di lavoro non abbia
evidenziato irregolarità dall’esame dei suoi documenti, in quanto egli doveva e
poteva assicurarsi che la sua licenza lo autorizzasse al trasporto
professionale di persone, bastando per questo una telefonata alla Sezione della
circolazione. In definitiva, l’insorgente non adduce giustificazioni che
consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
La multa di fr. 300.-
prevista dall’autorità di prime cure appare conforme alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto
nei limiti della legge. Questo giudice, considerata la situazione economica in
cui l’opponente versa, ritiene però di poter ridurre l’ammontare a fr. 200.-
con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
Una riduzione ulteriore
non si giustifica, anche alla luce del fatto che il ricorrente può chiedere una
dilazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in
materia.
Il ricorso va pertanto accolto
nella misura che precede; vista la situazione finanziaria precaria del
ricorrente si prescinde, in via del tutto eccezionale, dal prelievo di tasse e
spese per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv.
1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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