Lexipedia

Decisione

30.2007.34

Trasportare professionalmente delle persone non essendo titolare della richiesta licenza di condurre

6 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 26

gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con

veicoli della ditta __________ dal 1.2.2006 al 31.3.2006 effettuando trasporto

professionale di persone senza essere titolare della richiesta licenza di

condurre”.

Fatti accertati il __________

in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione con osservazioni 14 febbraio 2007 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 10 cpv. 2 (primo

periodo) LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere in possesso della

licenza di condurre. L’art. 14 cpv. 1 (prima frase) LCStr specifica che la

licenza è rilasciata solo se dall’esame ufficiale è risultato che il

richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i

veicoli della categoria per la quale essa vale.

Chiunque conduce un veicolo a

motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta è punito con

la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione

rimprovera al multato - in applicazione della norme predette - di avere

circolato con veicoli della __________ effettuando trasporto professionale di

persone senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si oppone alla

multa, sostenendo di non essere in grado di far fronte al pagamento della

stessa e di non avere responsabilità nell’accaduto. In proposito, nelle

osservazioni 24 novembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli asseriva

che: “(…) Ritengo responsabile la ditta __________ perché come azienda di

trasporto pubblico, dovevano dirmi che la mia patente non era in regola per

guidare [i] veicoli messi a disposizione per lavorare. (…) Una ditta di

trasporto pubblico deve sapere che il permesso di guida con la categoria D1 non

è valido per [i] veicoli che mettono a disposizione degli autisti.”

Nel verbale di interrogatorio __________

di fronte alle forze inquirenti, egli ha inoltre invocato la sua totale buona

fede, come pure il fatto che non era a conoscenza che la sua licenza di

condurre non lo abilitasse al trasporto professionale di persone, irregolarità

che ha scoperto oltre un mese dopo che si trovava alle dipendenze della __________

e alla quale ha tentato di ovviare chiedendo alla Cassa di disoccupazione di

finanziare il corso per l’ottenimento della patente professionale (cfr.

verbale, pag. 3/4).

5.

Prima di procedere all’esame

nel merito è necessario precisare il contesto cui il fatto in esame si è

verificato.

Da accertamenti

esperiti da questo giudice presso il servizio conducenti della Sezione della

circolazione, è emerso che in data 26 aprile 2001 l’insorgente ha ottenuto la licenza

di condurre per le categorie B e D2 cartacea, della quale ha chiesto in seguito

la conversione in formato tessera in data 18 agosto 2003.

A seguito di una modifica

dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC) entrata in vigore il 1°

aprile 2003, ossia precedentemente alla predetta richiesta di conversione, è

stata soppressa la categoria D2 di cui era titolare il ricorrente. Di conseguenza,

in applicazione della disposizioni transitorie di cui all’art. 151d

cpv. 10 OAC, la sua licenza di guida è stata convertita in una licenza

per le categorie B e D1, limitata alla guida di furgoncini fino a 3'500 kg per

il trasporto non professionale di persone. Aggiungasi che per ottenere

l’autorizzazione per il trasporto professionale di persone, il qui ricorrente

doveva sottoporsi a un esame teorico complementare (art. 21 e 25 cpv. 4 OAC 21

OAC), al quale verosimilmente accennava in sede di interrogatorio.

Nella fattispecie

concreta, l’insorgente non era effettivamente in possesso della richiesta

licenza di condurre, a titolo professionale, i veicoli della __________, quindi

non vi è dubbio che l’infrazione contestatagli sia fondata. Pur ammettendo che egli

abbia agito in totale buona fede, la stessa non è liberatoria. Inoltre, non

giova all’interessato prevalersi del fatto che la datrice di lavoro non abbia

evidenziato irregolarità dall’esame dei suoi documenti, in quanto egli doveva e

poteva assicurarsi che la sua licenza lo autorizzasse al trasporto

professionale di persone, bastando per questo una telefonata alla Sezione della

circolazione. In definitiva, l’insorgente non adduce giustificazioni che

consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

La multa di fr. 300.-

prevista dall’autorità di prime cure appare conforme alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto

nei limiti della legge. Questo giudice, considerata la situazione economica in

cui l’opponente versa, ritiene però di poter ridurre l’ammontare a fr. 200.-

con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.

Una riduzione ulteriore

non si giustifica, anche alla luce del fatto che il ricorrente può chiedere una

dilazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in

materia.

Il ricorso va pertanto accolto

nella misura che precede; vista la situazione finanziaria precaria del

ricorrente si prescinde, in via del tutto eccezionale, dal prelievo di tasse e

spese per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv.

1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster