30.2007.340
Velocità eccessiva nell'abitato (72 km/h invece di 50 km/h)
27 febbraio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.340
Data decisione, Autorità:
27.02.2009, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva nell'abitato (72 km/h invece di 50 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.340
27996/804
Bellinzona
27
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 novembre 2007 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 26
ottobre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 12 novembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 26 ottobre 2007, ha inflitto a
RI 1 una multa di fr. 430.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 100.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il
23 agosto 2007 in territorio di __________:
“alla guida del veicolo __________
ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi
prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 77 km/h.
Velocità
punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h.”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 30 ottobre 2007, con il quale ha chiesto una
riduzione della multa;
che,
con scritto del 12 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha dichiarato di
astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia
facoltà di giudizio;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare
Fatti
i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;
che
i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50”, Limite generale”
(2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche
se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone
(art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr e art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in
applicazione delle predette norme, di aver circolato nell’abitato di Bellinzona
alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 72 km/h in luogo
dei 50 km/h prescritti;
che
l’insorgente non contesta l’infrazione, ma chiede una riduzione della multa;
che,
a tale fine, il ricorrente sostiene non essersi accorto di aver superato il
limite di velocità consentito a causa della premura con la quale è accorso al
Considerandi
domicilio dell’anziana nonna, che lo aveva informato di non sentirsi bene;
che
nella commisurazione della sanzione egli chiede inoltre di tenere conto del
fatto che non è sua consuetudine infrangere le regole della circolazione e,
soprattutto, del fatto che non dispone ancora di entrate finanziarie avendo da
poco concluso gli studi;
che
la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta - di per sé -
giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata. In effetti
un superamento nell’abitato di 22 km/h della velocità consentita è
un’infrazione di media gravità, mentre uno di 25 km/h è un reato grave
perseguito in applicazione dell’art. 90 cifra LCStr, per il quale non è più
competente l’autorità amministrativa, ma il Ministero pubblico;
che,
di transenna, giova inoltre ricordare che una simile infrazione non può trovare
giustificazione nemmeno nel fatto di dovere soccorrere una persona. In effetti,
salvo casi eccezionali non ravvisabili nella presente fattispecie, in tale
evenienza occorre fare capo ai servizi medici preposti;
che
in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una
rateizzazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per
accordare la postulata riduzione;
che,
visto l’esito del gravame, gli oneri processuali andrebbero a carico del
ricorrente; tuttavia, data la particolarità della fattispecie, si rinuncia in
via del tutto eccezionale al loro prelievo;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tassa né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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