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Decisione

30.2007.340

Velocità eccessiva nell'abitato (72 km/h invece di 50 km/h)

27 febbraio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;

che

i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50”, Limite generale”

(2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche

se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone

(art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr e art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in

applicazione delle predette norme, di aver circolato nell’abitato di Bellinzona

alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 72 km/h in luogo

dei 50 km/h prescritti;

che

l’insorgente non contesta l’infrazione, ma chiede una riduzione della multa;

che,

a tale fine, il ricorrente sostiene non essersi accorto di aver superato il

limite di velocità consentito a causa della premura con la quale è accorso al

Considerandi

domicilio dell’anziana nonna, che lo aveva informato di non sentirsi bene;

che

nella commisurazione della sanzione egli chiede inoltre di tenere conto del

fatto che non è sua consuetudine infrangere le regole della circolazione e,

soprattutto, del fatto che non dispone ancora di entrate finanziarie avendo da

poco concluso gli studi;

che

la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta - di per sé -

giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata. In effetti

un superamento nell’abitato di 22 km/h della velocità consentita è

un’infrazione di media gravità, mentre uno di 25 km/h è un reato grave

perseguito in applicazione dell’art. 90 cifra LCStr, per il quale non è più

competente l’autorità amministrativa, ma il Ministero pubblico;

che,

di transenna, giova inoltre ricordare che una simile infrazione non può trovare

giustificazione nemmeno nel fatto di dovere soccorrere una persona. In effetti,

salvo casi eccezionali non ravvisabili nella presente fattispecie, in tale

evenienza occorre fare capo ai servizi medici preposti;

che

in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una

rateizzazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per

accordare la postulata riduzione;

che,

visto l’esito del gravame, gli oneri processuali andrebbero a carico del

ricorrente; tuttavia, data la particolarità della fattispecie, si rinuncia in

via del tutto eccezionale al loro prelievo;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tassa né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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