30.2007.341
Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
27 febbraio 2009Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.341
Data decisione, Autorità:
27.02.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.341
27286/808
Bellinzona
__________
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 novembre 2007 presentato da
RI 1,
difesa da: AvvDI
1,
contro
la decisione
19 ottobre 2007 n. 27286/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 novembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 19
ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con
un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il 16 maggio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
osservazioni 12 novembre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3
LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera alla
multata – in applicazione delle predette norme – di aver eseguito una manovra
di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in
fase di sorpasso.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di polizia 30 maggio 2007, dal quale risulta la seguente
dinamica:
“(…) __________, alla guida
delle vettura __________ circolava su Via __________ in direzione della
stazione FFS, proveniente dalla rotonda __________. Visto che su tale via si
era formata una colonna di veicoli che procedeva a rilento, giunta in
prossimità del piazzale della ditta __________, a sinistra rispetto la sua
direzione di marcia, decideva di raggiungerlo ed invertire il suo senso di
marcia. Esponeva l’indicatore di direzione sinistro e si spostava verso il
centro della carreggiata onde iniziare la manovra di svolta, avvenuta nel luogo
in cui sul campo stradale vi è demarcata la linea doppia che permette
l’intersecamento. In senso contrario, non sopraggiungevano veicoli. Quello più
vicino si trovava a circa 80 metri. Appena iniziata la manovra di svolta udiva
il rumore di una moto in accelerazione che proveniva da tergo. Questa moto la
urtava all’altezza della ruota anteriore sinistra. La collisione è avvenuta
sulla corsia opposta.
__________, alla guida del
motoveicolo __________, pure lui circolava su Via __________ in direzione della
stazione FFS, proveniente dalla rotonda.
Ad una velocità dichiarata
di circa 25/30 km/h decideva di superare i veicoli in colonna, restando
comunque nella sua corsia, senza oltrepassare la superficie vietata e la linea
di sicurezza. Giunto all’altezza della ditta __________, entrava in collisione
con la vettura __________ che a suo dire ha svoltato improvvisamente a sinistra
senza esporre l’indicatore di direzione e senza fare la dovuta preselezione”
(cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4. La ricorrente contesta
l’addebito mossole, ascrivendo l’esclusiva responsabilità dell’accaduto al sorpasso
azzardato del centauro, il quale avrebbe violato il divieto di superare la
colonna ferma sancito dall’art. 47 cpv. 2 LCStr, nella misura in cui, a suo
dire, al momento dell’impatto la colonna di veicoli non poteva che essere
ferma, a causa della sua manovra di svolta; anche nell’ipotesi in cui il
traffico potesse venir considerato in lento movimento, la responsabilità
rimarrebbe, sempre a suo dire, del co-protagonista, il quale sarebbe
sopraggiunto a velocità eccessiva e inadeguata, come attestato dal forte rumore
di accelerazione da lei udito prima della collisione. Soggiunge che il sorpasso
non sarebbe neppure possibile senza oltrepassare la linea (continua) di
demarcazione della carreggiata.
In conclusione, sottolinea
la completa legittimità della sua manovra di svolta, eseguita azionando il
segnalatore luminoso di svolta a sinistra per tempo e ponendosi correttamente
in preselezione a velocità del tutto adeguata.
5. Va subito detto che la
questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del
comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa disposizione prevede
che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio
per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di
marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono.
La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola infatti il
conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di
badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere
inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in
fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1;
Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In
effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare
per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo
nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende
sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con
l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di
direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro
veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia
iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF
6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).
6. Durante il verbale di
interrogatorio 16 maggio 2007 l’insorgente ha così descritto la sua manovra:
“(…) Dato che vi era
traffico intenso che procedeva lentamente su via __________, ho deciso di svoltare
a sinistra sul piazzale della ditta __________, che si trova una quindicina di
metri dopo la rotonda dalla quale provenivo, e da lì invertire la marcia e
proseguire su Via __________ che è meno trafficata. Preciso che in quel punto è
permesso svoltare a sinistra in quanto la linea è tratteggiata per permettere
l’intersecamento. A questo proposito ho guardato a sinistra, inserito
l’indicatore di direzione a sinistra e mi sono spostata a sinistra per iniziare
la manovra di svolta. Avevo appena iniziato a svoltare che ho sentito il forte
rumore di una moto che accelerava e immediatamente dopo c’è stato l’urto contro
il motociclista che mi stava sorpassando a sinistra. Al momento dell’urto la
parte anteriore del mio veicolo si trovava già oltre la linea tratteggiata per
permettere l’intersecamento ed in procinto di svoltare”.
A domande dell’agente
verbalizzante, la ricorrente ha asserito che:
-
la colonna di veicoli procedeva a 30-40 km/h;
-
tra la sua vettura e la linea di sicurezza tratteggiata c’era molto poco
spazio perché si stava già spostando a sinistra per la preselezione, di sicuro
non sufficiente per permettere a una moto di sorpassare senza intersecarla;
-
in senso inverso non c’era traffico, ritenuto che la prima macchina si
trovava a circa 80 metri; ella ha soggiunto che probabilmente il
co-protagonista, dopo essere uscito dalla rotonda e aver visto che in senso inverso
non arrivavano veicoli ha deciso di accelerare e sorpassare più auto possibili.
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha asserito quanto segue:
“(…) Dopo essere uscito
dalla rotonda prima del rettilineo di Via __________ ho visto che la colonna
stava rallentando. Secondo me la colonna procedeva al massimo a 20 km/h. Ho deciso di superare a sinistra alcuni veicoli e prima di entrare in collisione con l’auto
della __________ ne ho superati un paio” (cfr. verbale di interrogatorio 17
maggio 2007).
A domande dell’agente
verbalizzante, egli ha inoltre precisato che:
-
ha sorpassato i veicoli in questione alla velocità di circa 25-30 km/h,
senza intersecare la superficie vietata o la linea di sicurezza;
-
non ha visto l’indicatore di direzione sinistro esposto;
-
quando la ricorrente ha iniziato a svoltare egli si trovava con la ruota
anteriore del suo veicolo all’altezza della parte posteriore dell’altro
veicolo;
-
siccome la manovra di svolta è stata improvvisa e non ha avuto il tempo
di frenare, per evitare la collisione ha cercato di spostarsi a sinistra
sull’altra corsia ma non c’è stato niente da fare e la sua ruota anteriore è
entrata in collisione con la ruota anteriore sinistra del veicolo della donna;
-
se la ricorrente avesse fatto la preselezione in modo corretto, non
avrebbe avuto lo spazio per sorpassare senza infrangere la legge.
Di rilievo è la testimonianza
di __________, annunciatosi spontaneamente sul posto, il quale ha riferito
quanto segue:
“Quel giorno mi trovavo
alla guida della mia moto e stavo circolando su Via __________ in direzione
della stazione FFS, proveniente dalla rotonda __________. Mi trovavo pure io
incolonnato. Al momento dell’incidente avvenuto, io stavo dietro alcuni
veicoli, comunque spostato verso il centro della carreggiata. Ho avuto modo di vedere
questo sinistro e posso affermare che la collisione tra i due veicoli coinvolti
è avvenuta sulla corsia opposta e la vettura in quel momento aveva esposto la
freccia sinistra.
Il motociclista coinvolto
superava le auto, comunque restando nella propria corsia e a velocità ridotta.
Vedendo l’auto che stava per iniziare la manovra di svolta a sinistra, il
motociclista si è spostato a sua volta a sinistra invadendo la corsia di
contromano, nel tentativo di evitare la collisione” (cfr. verbale di
interrogatorio 25 maggio 2007).
A domanda dell’agente
interrogante, egli ha asserito che sulla corsia opposta non sopraggiungevano
veicoli. Ha poi soggiunto che non era in grado di precisare in quale momento
l’automobilista avesse esposto la freccia sinistra, specificando che prima che
la stessa iniziasse la sua manovra di svolta non aveva notato alcuna freccia.
Da questa precisazione non è tuttavia possibile dedurre che la segnalazione
fosse intempestiva, perché è ben possibile che il centauro incolonnato non
prestasse attenzione al veicolo dell’insorgente che si trovava alcuni veicoli
più avanti e che lo ha notato solo quando è avvenuta la collisione.
7. Ora, alla luce delle
dichiarazioni che precedono – che la ricorrente non ha minimamente rimesso in
discussione – risulta rafforzata la versione del co-protagonista secondo la
quale egli sarebbe rimasto all’interno della linea di demarcazione; d’altronde,
anche sulla base della documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, non
è possibile escludere a priori che ciò sia attuabile, benché, qualora non ci
sia uno spostamento a destra dei veicoli per agevolare il sorpasso, non sembri
rimanere un sufficiente spazio per un superamento in sicurezza.
Quanto al rumore di
accelerazione che la ricorrente asserisce di aver sentito immediatamente prima
dell’impatto con il motoveicolo, non è di ausilio in specie per attestare un
eccesso di velocità del centauro, poiché è la logica conseguenza
dell’accelerazione della motocicletta in fase di sorpasso.
Invano si cercherebbero dipoi
nel fascicolo processuale degli indizi che attestino che la colonna fosse
ferma, a maggior ragione se si prendesse per buona la velocità dichiarata
dall’insorgente (30-40 km/h), la quale ha con ogni verosimiglianza eseguito la
manovra di svolta in un tutt’uno, senza doversi arrestare al centro della
carreggiata per concedere la precedenza a veicoli sopraggiungenti in senso
inverso, atteso che non ve n’erano.
Al di là delle considerazioni
che precedono, in concreto v’è motivo di credere che l’insorgente non abbia invero
controllato il traffico da tergo prima di cambiare direzione come sancito
dall’art. 34 cpv. 3 LCStr, o ammettendo – per avventura – che lo abbia fatto, non
ha controllato con la necessaria diligenza: ella sostiene di aver sì “guardato
a sinistra” prima di inserire l’indicatore, tuttavia ciò non significa che
abbia gettato uno sguardo nello specchietto retrovisore per verificare la
situazione a tergo (del resto ella neppure lo pretende nelle successive
comparse scritte, focalizzando le sue attenzioni sul comportamento scorretto
del centauro). Sintomatico è il fatto che, a differenza di quanto detto per il
traffico inverso (previa domanda dell’agente), l’insorgente non è stata in
grado di riferire della situazione a tergo, limitandosi spontaneamente a
ipotizzare che il co-protagonista, avuta via libera sul fronte opposto, si
fosse messo a sorpassare più veicoli possibili, comportamento per nulla inusuale
in una situazione di traffico urbano rallentato.
Certo è che se la ricorrente avesse
effettivamente verificato il traffico da tergo prima di segnalare il
cambiamento di direzione, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il centauro superare
Fatti
i veicoli che circolavano dietro di lei e accingersi a sorpassarla a sua volta
(a maggior ragione date le ottime condizioni di visibilità e visuale), desistere
dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione.
8. Quand’anche si volesse ammettere
che il sorpasso da parte del centauro non fosse regolare, va ricordato che sebbene
il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente
verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione può di
regola presumere - senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione al
traffico che lo segue nel momento in cui volta - che nessun utente della strada
lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra, ciò non lo esime tuttavia dai suoi
doveri di prudenza, segnatamente dall’obbligo di badare al traffico retrostante
prima di porsi nel centro della carreggiata e azionare l’indicatore di
direzione (cfr. DTF 125 IV 83).
Nella misura in cui la
ricorrente rimprovera al co-protagonista di essere responsabile dell’incidente,
Considerandi
giovi infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie
azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione
delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice
penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un
incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le
rispettive assicurazioni.
Visto quanto precede, questo
giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente
trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata. In siffatte evenienze non può trovare applicazione il
principio dell’affidamento.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1
LCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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