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Decisione

30.2007.347

Fermarsi con la vettura parzialmente sul marciapiede, su una linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale; lasciare le chiavi di avviamento inserite

23 aprile 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2007 in territorio di __________;

“si

è fermato con la vettura __________ parzialmente su un marciapiede, su una

linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale. Inoltre ha

abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi d’avviamento”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 3,

43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 2, 22 cpv. 1 ONC e 79 cpv.

4 OSStr;

che

RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 27 ottobre 2007, con il

quale chiede in sostanza l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 28 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni di

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;

che,

secondo l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo

potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile,

devono essere usati gli appositi parcheggi. Il conducente, prima di lasciare il

veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza (cpv. 3);

che,

per l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista

è riservata ai ciclisti;

che,

ai sensi dell’art. 41 cpv. 1bis ONC, se non è autorizzato espressamente

mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul

marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare

altri veicoli sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure

per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero

uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere

svolte nel più breve tempo possibile;

che

è vietato fermarsi sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie

contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri

prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo

(art. 18 cpv. 2 lett. e ONC);

che

il parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire

o scendere i passeggeri oppure a scaricare merci. Il parcheggio è vietato dove

la fermata non è permessa (art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a ONC);

che

prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della

carreggiata, a distanza di 50-100 cm, una linea vietante l’arresto (gialla,

continua; 6.18), della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l’arresto

volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Nelle strade a senso

unico la linea vietante l’arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della

carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle intersezioni, ove sono

indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree di parcheggio

e arresto prima di un passaggio pedonale (art. 77 cpv. 2 OSStr);

che,

in base all’art. 79 cpv. 4 prima frase OSStr, le linee ai bordi della

carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato

il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di

parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase);

che

il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di

allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che

esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene

(art. 22 cpv. 1 ONC);

Considerandi

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di essersi

fermato parzialmente su un marciapiede, su una linea vietante la fermata e in

prossimità di un passaggio pedonale ed inoltre di aver abbandonato il veicolo

lasciando inserite le chiavi di avviamento;

che

l’insorgente nel proprio ricorso ha riconosciuto di aver commesso più di una

infrazione durante la sua sosta, sostenendo tuttavia che la stessa è stata

breve (ca. 4 minuti), dettata da motivi di lavoro (consegna di merce pesante) e

non ha impedito il transito di pedoni e veicoli. Egli ha quindi contestato la

contravvenzione, chiedendo clemenza, ritenuto che il pagamento della stessa

comporta delle difficoltà finanziarie e che in altre occasioni analoghe la

polizia comunale si era limitata a segnalargli l’infrazione, chiedendogli di

spostare il veicolo (cfr. ricorso 27 ottobre 2007);

che

la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della polizia

comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di contravvenzione ha

dato la seguente descrizione dell’infrazione: “per essersi fermato ad

effettuare operazioni di scarico, a cavallo del marciapiede, su una linea

vietante l’arresto prima di un passaggio pedonale e non assicurando il mezzo

meccanico (chiavi nel cruscotto). La manovra ha creato disagio alla

circolazione viaria e pedonale.” (cfr. rapporto di contravvenzione 5

settembre 2007, intimato per raccomandata al multato, ma da questi non

ritirato);

che

l’agente denunciate nel proprio rapporto di contro-osservazioni (sul quale il

ricorrente non si è espresso nonostante il termine assegnatogli da questa

Pretura a tale scopo) ha precisato che il veicolo era parcheggiato a cavallo

del marciapiede prima di un passaggio pedonale ed intralciava sia la normale

viabilità pedonale, rendendo impossibile il passaggio delle carrozzine sul

marciapiede ed ostruendo la visibilità ai pedoni intenzionati ad accedere al

campo stradale, sia il transito dei veicoli provenienti da tergo, che dovevano

scansarlo sulla sinistra. Inoltre il conducente aveva abbandonato il veicolo

con le chiavi di avviamento inserite e senza assicurare lo stesso. L’agente ha

quindi proposto il mantenimento della contravvenzione, raccomandando comunque

all’autorità giudicante di considerare che nell’occasione non sono stati creati

pericoli a terzi e che il multato è cosciente dei propri errori

(cfr. rapporto di contro-osservazioni 23 novembre 2007);

che

le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che,

nel caso specifico, il ricorrente ha contestato che la posizione in cui era

stazionato l’autofurgone da lui condotto fosse di intralcio alla circolazione

di pedoni e veicoli;

che,

a mente di questo giudice, la versione fornita dall’agente denunciante, secondo

cui il veicolo non solo intralciava la viabilità pedonale e veicolare, impedendo,

da un lato, il passaggio sul marciapiede delle carrozzine e obbligando,

dall’altro, i veicoli provenienti da tergo a scansarlo sulla sinistra, ma ostruiva

pure la visibilità ai pedoni intenzionati ad accedere al campo stradale, sia quella

corrispondente alla realtà, ritenuto inoltre che egli, a differenza dell’insorgente,

non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze inveritieri, con il

rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;

che

si può quindi desumere che, contrariamente a quanto disposto dalla legge (art.

41.

cpv. 1bis ONC), il ricorrente non avesse nemmeno lasciato libero uno spazio

di almeno 1.50 m per i pedoni. La questione può comunque essere lasciata

indecisa, considerato che l’autorità di prima istanza non ha rimproverato al

multato d’aver commesso anche questa infrazione;

che

il presunto atteggiamento comprensivo e permissivo della polizia in altre situazioni

analoghe non giustifica una violazione delle norme della circolazione stradale,

nemmeno per una sosta di breve durata al fine di scaricare e consegnare della

merce pesante. In effetti, secondo costante giurisprudenza, a parte eccezioni

non realizzate nella presente fattispecie, non vi è alcun diritto ad essere

trattati allo stesso modo in una situazione di illegalità;

che,

stante quanto precede, in base alle dettagliate descrizioni dell’agente

denunciante, il ricorrente si è quindi reso colpevole delle infrazioni addebitategli

dall’autorità di primo grado, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 3, 43 cpv.

2.

LCStr, 18 cpv. 2, 22 cpv. 1 ONC e 77 cpv. 2 OSStr, ma non degli art. 19 cpv.

2.

ONC e 79 cpv. 4 OSStr, che non concernono la fattispecie in oggetto;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità delle

infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei

limiti concessi dalla legge;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e

3, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 1, 41 cpv.

1bis ONC, 77 cpv. 2 e 79 cpv. 4 OSStr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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