30.2007.347
Fermarsi con la vettura parzialmente sul marciapiede, su una linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale; lasciare le chiavi di avviamento inserite
23 aprile 2009Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.347
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, PRPEN
Titolo:
Fermarsi con la vettura parzialmente sul marciapiede, su una linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale; lasciare le chiavi di avviamento inserite
FERMATA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.347
27965/803
Bellinzona
23
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 27 ottobre 2007 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 26
ottobre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 28 novembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 26 ottobre 2007, ha inflitto a
RI 1 una multa di fr. 150.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 22 agosto
Fatti
2007 in territorio di __________;
“si
è fermato con la vettura __________ parzialmente su un marciapiede, su una
linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale. Inoltre ha
abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi d’avviamento”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 3,
43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 2, 22 cpv. 1 ONC e 79 cpv.
4 OSStr;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 27 ottobre 2007, con il
quale chiede in sostanza l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 28 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni di
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;
che,
secondo l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo
potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile,
devono essere usati gli appositi parcheggi. Il conducente, prima di lasciare il
veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza (cpv. 3);
che,
per l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista
è riservata ai ciclisti;
che,
ai sensi dell’art. 41 cpv. 1bis ONC, se non è autorizzato espressamente
mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul
marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare
altri veicoli sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure
per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero
uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere
svolte nel più breve tempo possibile;
che
è vietato fermarsi sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie
contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri
prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo
(art. 18 cpv. 2 lett. e ONC);
che
il parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire
o scendere i passeggeri oppure a scaricare merci. Il parcheggio è vietato dove
la fermata non è permessa (art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a ONC);
che
prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della
carreggiata, a distanza di 50-100 cm, una linea vietante l’arresto (gialla,
continua; 6.18), della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l’arresto
volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Nelle strade a senso
unico la linea vietante l’arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della
carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle intersezioni, ove sono
indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree di parcheggio
e arresto prima di un passaggio pedonale (art. 77 cpv. 2 OSStr);
che,
in base all’art. 79 cpv. 4 prima frase OSStr, le linee ai bordi della
carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato
il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di
parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase);
che
il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di
allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che
esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene
(art. 22 cpv. 1 ONC);
Considerandi
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di essersi
fermato parzialmente su un marciapiede, su una linea vietante la fermata e in
prossimità di un passaggio pedonale ed inoltre di aver abbandonato il veicolo
lasciando inserite le chiavi di avviamento;
che
l’insorgente nel proprio ricorso ha riconosciuto di aver commesso più di una
infrazione durante la sua sosta, sostenendo tuttavia che la stessa è stata
breve (ca. 4 minuti), dettata da motivi di lavoro (consegna di merce pesante) e
non ha impedito il transito di pedoni e veicoli. Egli ha quindi contestato la
contravvenzione, chiedendo clemenza, ritenuto che il pagamento della stessa
comporta delle difficoltà finanziarie e che in altre occasioni analoghe la
polizia comunale si era limitata a segnalargli l’infrazione, chiedendogli di
spostare il veicolo (cfr. ricorso 27 ottobre 2007);
che
la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della polizia
comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di contravvenzione ha
dato la seguente descrizione dell’infrazione: “per essersi fermato ad
effettuare operazioni di scarico, a cavallo del marciapiede, su una linea
vietante l’arresto prima di un passaggio pedonale e non assicurando il mezzo
meccanico (chiavi nel cruscotto). La manovra ha creato disagio alla
circolazione viaria e pedonale.” (cfr. rapporto di contravvenzione 5
settembre 2007, intimato per raccomandata al multato, ma da questi non
ritirato);
che
l’agente denunciate nel proprio rapporto di contro-osservazioni (sul quale il
ricorrente non si è espresso nonostante il termine assegnatogli da questa
Pretura a tale scopo) ha precisato che il veicolo era parcheggiato a cavallo
del marciapiede prima di un passaggio pedonale ed intralciava sia la normale
viabilità pedonale, rendendo impossibile il passaggio delle carrozzine sul
marciapiede ed ostruendo la visibilità ai pedoni intenzionati ad accedere al
campo stradale, sia il transito dei veicoli provenienti da tergo, che dovevano
scansarlo sulla sinistra. Inoltre il conducente aveva abbandonato il veicolo
con le chiavi di avviamento inserite e senza assicurare lo stesso. L’agente ha
quindi proposto il mantenimento della contravvenzione, raccomandando comunque
all’autorità giudicante di considerare che nell’occasione non sono stati creati
pericoli a terzi e che il multato è cosciente dei propri errori
(cfr. rapporto di contro-osservazioni 23 novembre 2007);
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che,
nel caso specifico, il ricorrente ha contestato che la posizione in cui era
stazionato l’autofurgone da lui condotto fosse di intralcio alla circolazione
di pedoni e veicoli;
che,
a mente di questo giudice, la versione fornita dall’agente denunciante, secondo
cui il veicolo non solo intralciava la viabilità pedonale e veicolare, impedendo,
da un lato, il passaggio sul marciapiede delle carrozzine e obbligando,
dall’altro, i veicoli provenienti da tergo a scansarlo sulla sinistra, ma ostruiva
pure la visibilità ai pedoni intenzionati ad accedere al campo stradale, sia quella
corrispondente alla realtà, ritenuto inoltre che egli, a differenza dell’insorgente,
non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze inveritieri, con il
rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che
si può quindi desumere che, contrariamente a quanto disposto dalla legge (art.
41.
cpv. 1bis ONC), il ricorrente non avesse nemmeno lasciato libero uno spazio
di almeno 1.50 m per i pedoni. La questione può comunque essere lasciata
indecisa, considerato che l’autorità di prima istanza non ha rimproverato al
multato d’aver commesso anche questa infrazione;
che
il presunto atteggiamento comprensivo e permissivo della polizia in altre situazioni
analoghe non giustifica una violazione delle norme della circolazione stradale,
nemmeno per una sosta di breve durata al fine di scaricare e consegnare della
merce pesante. In effetti, secondo costante giurisprudenza, a parte eccezioni
non realizzate nella presente fattispecie, non vi è alcun diritto ad essere
trattati allo stesso modo in una situazione di illegalità;
che,
stante quanto precede, in base alle dettagliate descrizioni dell’agente
denunciante, il ricorrente si è quindi reso colpevole delle infrazioni addebitategli
dall’autorità di primo grado, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 3, 43 cpv.
2.
LCStr, 18 cpv. 2, 22 cpv. 1 ONC e 77 cpv. 2 OSStr, ma non degli art. 19 cpv.
2.
ONC e 79 cpv. 4 OSStr, che non concernono la fattispecie in oggetto;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità delle
infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei
limiti concessi dalla legge;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e
3, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 1, 41 cpv.
1bis ONC, 77 cpv. 2 e 79 cpv. 4 OSStr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster