Lexipedia

Decisione

30.2007.348

Esercitare la pesca utilizzando un'esca proibita

10 aprile 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere

rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura; in particolare, per

quanto attiene alla trota iridea, l’art. 22 cpv. 1 RLCP specifica che nei corsi

d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo gli esemplari che

raggiungono la lunghezza minima di 22 cm;

che chiunque intenzionalmente

o per negligenza contravviene alla LCP e alle relative norme di applicazione è

punibile con una multa sino a fr. 5000.- (art. 32 LCP; inoltre chi contravviene

alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno, ritenuto

che l'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento

(art. 35 LCP);

che senza riguardo alla

punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei

pesci e gamberi illegalmente catturati (art. 36 cpv. 1 LCP);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver esercitato la

pesca, nelle acque del lago __________ (in territorio di __________),

catturando e trattenendo – usandola quale esca – una trota iridea sottomisura

di cm 14.5;

che la decisione impugnata

trae origine dal rapporto di segnalazione 4 giugno 2007, dal quale si evince la

seguente esposizione dei fatti:

“Al momento del fermo,

il sig.__________ esercitava la pesca a fondo con bombarda nel lago __________

utilizzando quale esca una trota iridea di 14,5 cm (sottomisura) attaccata per la bocca con un’ancoretta. Si giustificava dicendo che lui aveva

usato quale esca una sanguinerola e la citata iridea di 14,5 cm aveva abboccato.

Da notare per contro

che nella bocca della trota iridea non vi era la sanguinerola e sull’ancoretta

non vi era alcun resto della presunta esca (e nemmeno di altri tipi di esca).

Inoltre un’iridea di queste dimensioni ha abitudini alimentari prettamente

insettivore e plantofaghe, perciò non attaccherebbe una sanguinerola.

Infine la piccola

trota, al momento del recupero da parte del pescatore per il controllo,

risultava piuttosto spossata. Ciò rappresenta un’ulteriore prova che la stessa

è rimasta a lungo attaccata alla lenza. Inoltre presentava una piccola

emorragia ad un occhio che potrebbe derivare da una antecedente cattura”;

che il ricorrente contesta sin

dall’inizio l’addebito mossogli, asserendo che stava pescando con esche di tipo

“bameli” contenute in secchi che si trovavano vicino a lui e che probabilmente

la trota iridea aveva abboccato all’esca, circostanza di cui si sarebbe

accorto, con stupore, dando seguito alla richiesta dell’agente di ritirare la

lenza (cfr. verbale segnalazione – sequestro 3 giugno 2007 e osservazioni 30

luglio 2007);

che nel gravame egli sostiene

Considerandi

anzitutto che avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi dell’esca poiché lui e

il suo amico (colui che ha verosimilmente sottoscritto il ricorso a

testimonianza della veridicità del suo assunto) avevano già notato il

sopraggiungere dei tre guardacaccia in lontananza; contesta inoltre

l’affermazione secondo cui una trota iridea di tali dimensioni non si

nutrirebbe di pesciolini, producendo a sostegno della sua tesi alcune pagine, tratte

da un’enciclopedia, illustranti la “trota”; soggiunge che la trota iridea era

viva e vegeta e senza tracce di altre abboccate precedenti che avrebbero

teoricamente confermato la tesi dell’autorità inquirente; in sostanza egli

ritiene che “i guardiacaccia arbitrariamente mi hanno incolpato di un fatto

da me mai commesso poiché se così fosse avrebbero dovuto cogliermi sul fatto e

non insinuare fatti mai accaduti ed oltretutto senza prove oggettive sulla mia

colpevolezza”;

che le giustificazioni addotte

risultano alquanto dubbiose;

che in primo luogo appare

senz’altro strano che, come risulta dalla fotografia della trota iridea in esame,

tutti e tre gli ami dell’ancoretta abbiano potuto conficcarsi in un sol colpo

all’interno della cavità orale in modo tale che la bocca non potesse più essere

aperta, a maggior ragione data l’esigua ampiezza della stessa (stimata in modo

attendibile dall’autorità in 1.5 cm); appare altresì strano che egli non si sia

accorto che il pesce aveva abboccato, circostanza che egli avrebbe dovuto

percepire già in precedenza se si considera che lo stato di spossatezza del pesce

riscontrato dall’autorità inquirente – e non contestato dall’insorgente –

lasciava supporre che questo fosse rimasto a lungo attaccato alla lenza;

che appare poi alquanto

sintomatico, al di là della querelle sulle abitudini alimentari della trota in questione

(che peraltro, come sottolineato dall’autorità di prime cure, non appartiene

allo stesso genere delle trote (Salmo trutta) a cui fa riferimento

l’allegato del ricorrente), che egli non si confronti minimamente con il fatto

che del presunto pesciolino da esca “bamelo” non vi era traccia né

sull’ancoretta né tanto meno all’interno del pesce;

che l’affermazione secondo cui

egli avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi dell’esca non è di alcun ausilio

per la credibilità dell’insorgente: egli non aveva infatti alcun interesse a

compiere gesti che potessero destare sospetti nei guardacaccia in avvicinamento

(quali ad esempio tagliare la lenza o riavvolgerla);

che alla luce di tutti gli

indizi che precedono questo giudice non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure, innescando

volontariamente la trota iridea quale esca;

che nulla muta a tale

conclusione il fatto che egli non sia stato colto in flagrante delitto;

che la multa

inflitta risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei

limiti concessi dalla legge;

che per quanto riguarda l’importo

del risarcimento della trota iridea confiscata al fine di esaminarne il

contenuto stomacale, stante la mancata ammissione dei fatti da parte

dell’insorgente, lo stesso va senz’altro confermato;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32, 34, 35 e 36 LCP;

21, 22 e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster