30.2007.348
Esercitare la pesca utilizzando un'esca proibita
10 aprile 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.348
Data decisione, Autorità:
10.04.2009, PRPEN
Titolo:
Esercitare la pesca utilizzando un'esca proibita
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 32 LCP
art. 34 LCP
art. 35 LCP
art. 36 LCP
Incarto
n.
30.2007.348
130 902
Bellinzona
__________
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
26 ottobre 2007 n. 130 902 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 21 novembre 207 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 26 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di
fr. 20.-, condannandolo inoltre a un risarcimento di fr. 10.-, per avere il 3
giugno 2007 esercitato la pesca, nelle acque del lago __________ (in territorio
di __________), catturando e trattenendo – usando quale esca – una trota iridea
sottomisura di cm 14.5;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 32, 34, 35 e 36 LCP; 21, 22 e 30 RALCP;
che contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento;
che con osservazioni 21
novembre 2007 la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che
la decisione impugnata sia confermata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 21 cpv. 1 RLCP
Fatti
i pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere
rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura; in particolare, per
quanto attiene alla trota iridea, l’art. 22 cpv. 1 RLCP specifica che nei corsi
d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo gli esemplari che
raggiungono la lunghezza minima di 22 cm;
che chiunque intenzionalmente
o per negligenza contravviene alla LCP e alle relative norme di applicazione è
punibile con una multa sino a fr. 5000.- (art. 32 LCP; inoltre chi contravviene
alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno, ritenuto
che l'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento
(art. 35 LCP);
che senza riguardo alla
punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei
pesci e gamberi illegalmente catturati (art. 36 cpv. 1 LCP);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver esercitato la
pesca, nelle acque del lago __________ (in territorio di __________),
catturando e trattenendo – usandola quale esca – una trota iridea sottomisura
di cm 14.5;
che la decisione impugnata
trae origine dal rapporto di segnalazione 4 giugno 2007, dal quale si evince la
seguente esposizione dei fatti:
“Al momento del fermo,
il sig.__________ esercitava la pesca a fondo con bombarda nel lago __________
utilizzando quale esca una trota iridea di 14,5 cm (sottomisura) attaccata per la bocca con un’ancoretta. Si giustificava dicendo che lui aveva
usato quale esca una sanguinerola e la citata iridea di 14,5 cm aveva abboccato.
Da notare per contro
che nella bocca della trota iridea non vi era la sanguinerola e sull’ancoretta
non vi era alcun resto della presunta esca (e nemmeno di altri tipi di esca).
Inoltre un’iridea di queste dimensioni ha abitudini alimentari prettamente
insettivore e plantofaghe, perciò non attaccherebbe una sanguinerola.
Infine la piccola
trota, al momento del recupero da parte del pescatore per il controllo,
risultava piuttosto spossata. Ciò rappresenta un’ulteriore prova che la stessa
è rimasta a lungo attaccata alla lenza. Inoltre presentava una piccola
emorragia ad un occhio che potrebbe derivare da una antecedente cattura”;
che il ricorrente contesta sin
dall’inizio l’addebito mossogli, asserendo che stava pescando con esche di tipo
“bameli” contenute in secchi che si trovavano vicino a lui e che probabilmente
la trota iridea aveva abboccato all’esca, circostanza di cui si sarebbe
accorto, con stupore, dando seguito alla richiesta dell’agente di ritirare la
lenza (cfr. verbale segnalazione – sequestro 3 giugno 2007 e osservazioni 30
luglio 2007);
che nel gravame egli sostiene
Considerandi
anzitutto che avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi dell’esca poiché lui e
il suo amico (colui che ha verosimilmente sottoscritto il ricorso a
testimonianza della veridicità del suo assunto) avevano già notato il
sopraggiungere dei tre guardacaccia in lontananza; contesta inoltre
l’affermazione secondo cui una trota iridea di tali dimensioni non si
nutrirebbe di pesciolini, producendo a sostegno della sua tesi alcune pagine, tratte
da un’enciclopedia, illustranti la “trota”; soggiunge che la trota iridea era
viva e vegeta e senza tracce di altre abboccate precedenti che avrebbero
teoricamente confermato la tesi dell’autorità inquirente; in sostanza egli
ritiene che “i guardiacaccia arbitrariamente mi hanno incolpato di un fatto
da me mai commesso poiché se così fosse avrebbero dovuto cogliermi sul fatto e
non insinuare fatti mai accaduti ed oltretutto senza prove oggettive sulla mia
colpevolezza”;
che le giustificazioni addotte
risultano alquanto dubbiose;
che in primo luogo appare
senz’altro strano che, come risulta dalla fotografia della trota iridea in esame,
tutti e tre gli ami dell’ancoretta abbiano potuto conficcarsi in un sol colpo
all’interno della cavità orale in modo tale che la bocca non potesse più essere
aperta, a maggior ragione data l’esigua ampiezza della stessa (stimata in modo
attendibile dall’autorità in 1.5 cm); appare altresì strano che egli non si sia
accorto che il pesce aveva abboccato, circostanza che egli avrebbe dovuto
percepire già in precedenza se si considera che lo stato di spossatezza del pesce
riscontrato dall’autorità inquirente – e non contestato dall’insorgente –
lasciava supporre che questo fosse rimasto a lungo attaccato alla lenza;
che appare poi alquanto
sintomatico, al di là della querelle sulle abitudini alimentari della trota in questione
(che peraltro, come sottolineato dall’autorità di prime cure, non appartiene
allo stesso genere delle trote (Salmo trutta) a cui fa riferimento
l’allegato del ricorrente), che egli non si confronti minimamente con il fatto
che del presunto pesciolino da esca “bamelo” non vi era traccia né
sull’ancoretta né tanto meno all’interno del pesce;
che l’affermazione secondo cui
egli avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi dell’esca non è di alcun ausilio
per la credibilità dell’insorgente: egli non aveva infatti alcun interesse a
compiere gesti che potessero destare sospetti nei guardacaccia in avvicinamento
(quali ad esempio tagliare la lenza o riavvolgerla);
che alla luce di tutti gli
indizi che precedono questo giudice non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure, innescando
volontariamente la trota iridea quale esca;
che nulla muta a tale
conclusione il fatto che egli non sia stato colto in flagrante delitto;
che la multa
inflitta risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei
limiti concessi dalla legge;
che per quanto riguarda l’importo
del risarcimento della trota iridea confiscata al fine di esaminarne il
contenuto stomacale, stante la mancata ammissione dei fatti da parte
dell’insorgente, lo stesso va senz’altro confermato;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32, 34, 35 e 36 LCP;
21, 22 e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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