30.2007.35
Immettersi nel traffico ostacolando la marcia ai veicoli circolanti sulla pubblica via
6 febbraio 2008Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.35
Data decisione, Autorità:
06.02.2008, PRPEN
Titolo:
Immettersi nel traffico ostacolando la marcia ai veicoli circolanti sulla pubblica via
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.35
3374/808
Bellinzona
6
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
2 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 27 marzo 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 2 febbraio 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr.
200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo
__________ s’immetteva nel flusso della circolazione ostacolando la marcia di
veicoli circolant[i]sulla pubblica via”.
Fatti accertati il 16 ottobre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'art.
36.
cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione
di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.
Tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi
s'immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un
cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi,
da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la
precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi
punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario,
chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La
Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle
predette norme – di essersi immesso nel flusso della circolazione ostacolando
la marcia dei veicoli circolanti sulla pubblica via.
4.
L’insorgente,
dal canto suo, nega ogni addebito e con il ricorso datato 8 febbraio 2007
afferma quanto di seguito:
“Facendo
capo alla documentazione già trasmessa ritengo di non avere fatto nessuna
infrazione. Vi era una colonna di almeno 300 metri mi immettevo in strada
ritenendo il momento più opportuno senza usare nessun tipo di prepotenza. (…)
Inoltre ribadisco che in data 16 ottobre 2006 non ho ricevuto nessuna
intimazione di contravvenzione dai 4 agenti di polizia molto gentili accorsi
sul posto con 2 volanti, né dallo stesso agente denunciante”.
Nelle osservazioni 20
novembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli descriveva l’accaduto in
questi termini:
“Contesto questa multa
perché ritengo di non aver commesso nulla di male. Quel giorno infatti uscivo
dal parcheggio della __________ e mi fermavo allo sbocco con via __________. Il
traffico verso nord (…) era intenso ed avanzava rallentato (stimo a passo
d’uomo) poiché a circa 20 metri vi è un’intersezione circolare.
Ad un certo punto mi si
presentava l’occasione per partire.
Tra due auto vi era infatti
sufficiente spazio per permettere il mio inserimento su via __________. Sono
partito e mi sono immesso sulla corsia che porta verso Giubiasco. Questa
manovra è stata fatta in sicurezza senza cagionare pericolo o disturbo per
nessuno. In un secondo tempo venivo superato sulla sinistra da un veicolo che
mi si parava davanti obbligandomi a fermare il mio furgone. Ne scendeva un uomo
che affermava di essere un poliziotto. (…) Devo dire che io non credevo fosse
un poliziotto vero e non volevo consegnargli i miei documenti. (…) Concludo
affermando che ritengo di aver effettuato una manovra corretta. Non ho creato
pericoli e credo di non aver infastidito nessuno se non la persona che mi ha
fermato”.
5.
Diversamente
da quanto sostenuto dal ricorrente, l’agente accertatore nel rapporto di
contro-osservazioni del 1° dicembre 2006 afferma che:
“Nessuno
si è parato davanti al veicolo RI 1 (come a suo dire) ma è stato affiancato
sulla corsia di preselezione sinistra in via __________ a __________, per via
al Ticino. A questo punto si mostrava, visto che si era con veicolo neutro,
l’apposita paletta con scritta “Polizia Cantonale” e si invitava il rubricato a
fermarsi sul piazzale parcheggi del ristorante cinese ivi esistente. (…) Sceso
dal veicolo mi avvicinavo al furgone del RI 1 e dopo aver tolto la tessera di
polizia dal portamonete, la mostravo e chiedevo i documenti al conducente per
poi intimare l’infrazione da lui commessa poco prima. (…) L’intimazione della
contravvenzione è stata fatta dal sottoscritto all’inizio ed al termine del
controllo, gli agenti in divisa sono solo arrivati per poter identificare il
conducente. Non poteva[no] sicuramente intimare la contravvenzione, visto che non
erano presenti al momento del fatto”.
Inoltre, il sergente maggiore
__________ precisa ulteriormente l’accaduto nel rapporto di complemento 23
marzo 2007, dal quale si evince che:
“All’altezza del sottopassaggio
della ferrovia mi incolonnavo dietro le vetture che mi precedevano, procedendo
ad una velocità di circa 30 Km/h.
200.
(recte: 20)
metri prima dell’intersezione circolare, dalla mia destra (dall’area di
servizio __________) usciva improvvisamente un autofurgone senza darmi la
precedenza ed obbligandomi ad una frenata onde evitare la collisione. Infatti
riuscivo a fermarmi con la mia parte anteriore destra a pochi centimetri dalla
portiera anteriore sinistra dell’autofurgone. Mediante avvisatore acustico
cercavo di cercare attenzione da parte del conducente, ma questi non mi degnava
di uno sguardo e proseguiva verso Bellinzona”.
6.
Orbene, in presenza di
versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della
descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia
non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
In concreto, questo
giudice non ha motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo chiaro e
preciso dall’agente denunciante, il quale, a differenza del denunciato, non ha
alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il
rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Tali
dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero,
risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze per l’agente denunciante
che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e
incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado
di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità
probatoria (“Beweiswürdigkeit”).
Difficilmente si
spiegherebbe altrimenti la reazione dell’agente il quale, dopo aver effettuato
una brusca frenata per evitare la collisione (manovra che non può aver inventato
di sana pianta), ha seguito e fermato il ricorrente al fine di intimargli
seduta stante la contravvenzione. Non si vede per quale motivo l’agente abbia
messo in atto simile modo di procedere se non ce ne fosse stato motivo.
Dall’altro lato, il ricorrente,
che nelle osservazioni 20 novembre 2006 affermava di non aver creato pericoli e
di non aver infastidito nessuno, se non l’agente (affermazione che lascia
invero perplessi), ribadiva nello scritto 23 dicembre 2006 di non aver creato
nessun tipo di pericolo “considerato che sulla strada in questione vi era la
colonna”. La circostanza appena evocata è irrilevante; il fatto che il traffico
proceda lentamente (a una velocità di 30 km/h secondo l’agente) non esclude una
possibile violazione del diritto di precedenza, che si realizza ogniqualvolta
un veicolo prioritario, per rimediare a una situazione pericolosa creata (anche
involontariamente) dal debitore della precedenza, è obbligato a modificare in
modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata,
sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). Si noti che un’eventuale valutazione
errata della distanza dal veicolo sopraggiungente sulla strada prioritaria, non
fa del ricorrente, come rettamente precisato dall’agente denunciante, un pirata
della strada.
7.
Invero deplorevole è
l’atteggiamento tenuto dal ricorrente successivamente ai fatti quando, per suo
stesso dire - fors’anche mosso da un sentimento di ripicca - ha deliberatamente
omesso di identificarsi misconoscendo la qualifica dell’agente, pur essendosi
fermato all’esibizione della paletta indicante “Polizia cantonale”. Non
stupirebbe se, vista la sceneggiata, l’agente abbia omesso di intimare
verbalmente l’infrazione, ancorché non vi sia ragione di credere che ciò sia
avvenuto. Ad ogni buon conto, è d’uopo rilevare che è sufficiente la successiva
intimazione scritta (la stessa potendo anche avvenire, per vari motivi, a
distanza di alcune settimane) mediante invio del rapporto di contravvenzione,
circostanza che l’opponente non contesta. Del resto, è ovvio che gli agenti in
divisa giunti sul posto successivamente al fatto non abbiano intimato
verbalmente la contravvenzione al multato, poiché non hanno accertato in prima
persona l’infrazione di cui sopra.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti
istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente
ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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