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Decisione

30.2007.35

Immettersi nel traffico ostacolando la marcia ai veicoli circolanti sulla pubblica via

6 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"Alla guida del veicolo

__________ s’immetteva nel flusso della circolazione ostacolando la marcia di

veicoli circolant[i]sulla pubblica via”.

Fatti accertati il 16 ottobre

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione

impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'art.

36.

cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione

di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.

Tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi

s'immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un

cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi,

da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la

precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi

punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario,

chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La

Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle

predette norme – di essersi immesso nel flusso della circolazione ostacolando

la marcia dei veicoli circolanti sulla pubblica via.

4.

L’insorgente,

dal canto suo, nega ogni addebito e con il ricorso datato 8 febbraio 2007

afferma quanto di seguito:

“Facendo

capo alla documentazione già trasmessa ritengo di non avere fatto nessuna

infrazione. Vi era una colonna di almeno 300 metri mi immettevo in strada

ritenendo il momento più opportuno senza usare nessun tipo di prepotenza. (…)

Inoltre ribadisco che in data 16 ottobre 2006 non ho ricevuto nessuna

intimazione di contravvenzione dai 4 agenti di polizia molto gentili accorsi

sul posto con 2 volanti, né dallo stesso agente denunciante”.

Nelle osservazioni 20

novembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli descriveva l’accaduto in

questi termini:

“Contesto questa multa

perché ritengo di non aver commesso nulla di male. Quel giorno infatti uscivo

dal parcheggio della __________ e mi fermavo allo sbocco con via __________. Il

traffico verso nord (…) era intenso ed avanzava rallentato (stimo a passo

d’uomo) poiché a circa 20 metri vi è un’intersezione circolare.

Ad un certo punto mi si

presentava l’occasione per partire.

Tra due auto vi era infatti

sufficiente spazio per permettere il mio inserimento su via __________. Sono

partito e mi sono immesso sulla corsia che porta verso Giubiasco. Questa

manovra è stata fatta in sicurezza senza cagionare pericolo o disturbo per

nessuno. In un secondo tempo venivo superato sulla sinistra da un veicolo che

mi si parava davanti obbligandomi a fermare il mio furgone. Ne scendeva un uomo

che affermava di essere un poliziotto. (…) Devo dire che io non credevo fosse

un poliziotto vero e non volevo consegnargli i miei documenti. (…) Concludo

affermando che ritengo di aver effettuato una manovra corretta. Non ho creato

pericoli e credo di non aver infastidito nessuno se non la persona che mi ha

fermato”.

5.

Diversamente

da quanto sostenuto dal ricorrente, l’agente accertatore nel rapporto di

contro-osservazioni del 1° dicembre 2006 afferma che:

“Nessuno

si è parato davanti al veicolo RI 1 (come a suo dire) ma è stato affiancato

sulla corsia di preselezione sinistra in via __________ a __________, per via

al Ticino. A questo punto si mostrava, visto che si era con veicolo neutro,

l’apposita paletta con scritta “Polizia Cantonale” e si invitava il rubricato a

fermarsi sul piazzale parcheggi del ristorante cinese ivi esistente. (…) Sceso

dal veicolo mi avvicinavo al furgone del RI 1 e dopo aver tolto la tessera di

polizia dal portamonete, la mostravo e chiedevo i documenti al conducente per

poi intimare l’infrazione da lui commessa poco prima. (…) L’intimazione della

contravvenzione è stata fatta dal sottoscritto all’inizio ed al termine del

controllo, gli agenti in divisa sono solo arrivati per poter identificare il

conducente. Non poteva[no] sicuramente intimare la contravvenzione, visto che non

erano presenti al momento del fatto”.

Inoltre, il sergente maggiore

__________ precisa ulteriormente l’accaduto nel rapporto di complemento 23

marzo 2007, dal quale si evince che:

“All’altezza del sottopassaggio

della ferrovia mi incolonnavo dietro le vetture che mi precedevano, procedendo

ad una velocità di circa 30 Km/h.

200.

(recte: 20)

metri prima dell’intersezione circolare, dalla mia destra (dall’area di

servizio __________) usciva improvvisamente un autofurgone senza darmi la

precedenza ed obbligandomi ad una frenata onde evitare la collisione. Infatti

riuscivo a fermarmi con la mia parte anteriore destra a pochi centimetri dalla

portiera anteriore sinistra dell’autofurgone. Mediante avvisatore acustico

cercavo di cercare attenzione da parte del conducente, ma questi non mi degnava

di uno sguardo e proseguiva verso Bellinzona”.

6.

Orbene, in presenza di

versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della

descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia

non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

In concreto, questo

giudice non ha motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo chiaro e

preciso dall’agente denunciante, il quale, a differenza del denunciato, non ha

alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il

rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Tali

dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero,

risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze per l’agente denunciante

che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e

incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado

di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità

probatoria (“Beweiswürdigkeit”).

Difficilmente si

spiegherebbe altrimenti la reazione dell’agente il quale, dopo aver effettuato

una brusca frenata per evitare la collisione (manovra che non può aver inventato

di sana pianta), ha seguito e fermato il ricorrente al fine di intimargli

seduta stante la contravvenzione. Non si vede per quale motivo l’agente abbia

messo in atto simile modo di procedere se non ce ne fosse stato motivo.

Dall’altro lato, il ricorrente,

che nelle osservazioni 20 novembre 2006 affermava di non aver creato pericoli e

di non aver infastidito nessuno, se non l’agente (affermazione che lascia

invero perplessi), ribadiva nello scritto 23 dicembre 2006 di non aver creato

nessun tipo di pericolo “considerato che sulla strada in questione vi era la

colonna”. La circostanza appena evocata è irrilevante; il fatto che il traffico

proceda lentamente (a una velocità di 30 km/h secondo l’agente) non esclude una

possibile violazione del diritto di precedenza, che si realizza ogniqualvolta

un veicolo prioritario, per rimediare a una situazione pericolosa creata (anche

involontariamente) dal debitore della precedenza, è obbligato a modificare in

modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata,

sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). Si noti che un’eventuale valutazione

errata della distanza dal veicolo sopraggiungente sulla strada prioritaria, non

fa del ricorrente, come rettamente precisato dall’agente denunciante, un pirata

della strada.

7.

Invero deplorevole è

l’atteggiamento tenuto dal ricorrente successivamente ai fatti quando, per suo

stesso dire - fors’anche mosso da un sentimento di ripicca - ha deliberatamente

omesso di identificarsi misconoscendo la qualifica dell’agente, pur essendosi

fermato all’esibizione della paletta indicante “Polizia cantonale”. Non

stupirebbe se, vista la sceneggiata, l’agente abbia omesso di intimare

verbalmente l’infrazione, ancorché non vi sia ragione di credere che ciò sia

avvenuto. Ad ogni buon conto, è d’uopo rilevare che è sufficiente la successiva

intimazione scritta (la stessa potendo anche avvenire, per vari motivi, a

distanza di alcune settimane) mediante invio del rapporto di contravvenzione,

circostanza che l’opponente non contesta. Del resto, è ovvio che gli agenti in

divisa giunti sul posto successivamente al fatto non abbiano intimato

verbalmente la contravvenzione al multato, poiché non hanno accertato in prima

persona l’infrazione di cui sopra.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti

istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente

ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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