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Decisione

30.2007.351

Eseguire una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza

22 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 26 ottobre 2007RI 1 una

multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di

fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

motoveicolo (I) __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a

sinistra della linea di sicurezza”.

Fatti accertati il 31 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 73 cpv.

6 lett. a OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

Per l’art. 34 cpv. 2

LCStr sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza i veicoli devono

sempre circolare alla destra di queste linee. Le singole linee hanno il

seguente significato: è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di

sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6

lett. a OSStr).

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di avere

effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di

sicurezza.

L’infrazione è stata

constatata da un agente della Polizia cantonale intento, unitamente a un

collega, a effettuare un controllo mirato alle infrazioni di intersecamento o

superamento della linea di sicurezza presente sulla strada principale – fuori

abitato – in territorio di __________ (cfr. rapporto di contravvenzione 17

settembre 2007). Nel proprio rapporto di contro-osservazioni 20 dicembre 2007

l’agente denunciante, riconfermando il rapporto di contravvenzione, ha rilevato

quanto segue:

“Si precisa che in quel

tratto di strada, la ‘linea di sicurezza’ parte dal confine nord di __________

e continua ininterrotta sino a __________.

Alle ore 13.25 si aveva

modo di constatare che il denunciato, in sella al suo motoveicolo, effettuava

il sorpasso di almeno un veicolo, a sinistra della linea di sicurezza

demarcata. Si precisa inoltre che al momento del fermo, lo stesso, non

contestava minimente l’infrazione e lo si rendeva edotto che la contravvenzione

(e non segnalazione) sarebbe giunta alla ditta per cui lavora.

Inoltre, come evidenziato

nel suo scritto, altri motociclisti sono transitati dal nostro posto di controllo

ma solo quelli che avevano commesso l’infrazione, rilevata con sicurezza,

venivano fermati”.

4.

Il ricorrente dal canto

suo nega l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure, asserendo che al

momento del fermo egli si trovava in colonna dietro le macchine. In

particolare, egli afferma che:

“Sig. Giudice lui,

il poliziotto mi diceva che è impossibile che con la moto non si superano le

macchine in colonna, è vero ma al mio fermo di controllo, io mi trovavo in

colonna dietro le macchine perché prima di vedere me io ho visto la macchina

della polizia ferma, perciò non mi facevo fermare [per] la multa sapendo che si

mettono sempre in quel posto; allora perché non multano tutti i motociclisti

che percorrono la strada da __________ a __________ [per]ché tutti superano le

macchine in colonna, da __________ a __________ c’è la colonna che si muove a

passo di formica” (cfr. scritto 21 gennaio 2008).

Egli si duole poi del fatto

che se l’agente che ha proceduto al fermo gli avesse parlato di multa “invece

di arrivare in ditta la 1a lettera scrivendo di presentare eventuali

giustificazioni arrivava la multa di fr. 200.- [e] non di fr. 260.-“.

5.

Se non che quest’ultima affermazione

dell’insorgente non è pertinente per due motivi: anzitutto, considerato che si

tratta di un’infrazione non prevista nell’Ordinanza sulle multe disciplinari e

quindi perseguibile secondo la procedura ordinaria, il poliziotto non ha

facoltà per emettere multe, poiché la decisione spetta alla Sezione della

circolazione: non avrebbe quindi alcun senso parlare di multa.

Aggiungasi che è la legge

stessa che prevede il prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 2 cpv. 3

LPContr); inoltre, l’autorità ha l’obbligo di assegnare un termine di 15 giorni

all’interessato per prendere posizione in merito al rimprovero mossogli prima

di prendere una decisione (art. 3 cpv. 1 LPContr), questo al fine di garantire

il suo diritto di essere sentito.

6.

Ciò posto, va detto che

in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina

la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un

agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate

dal multato.

In concreto, se da un lato è

vero che l’agente avrebbe potuto meglio specificare a che distanza ha notato il

motoveicolo in sorpasso, non può comunque essere disatteso che il

l’accertamento è avvenuto nell’ambito di un controllo specifico del traffico

volto a sanzionare tale tipo di infrazione, per cui è pacifico che l’attenzione

degli agenti era pienamente rivolta ed eventuali mezzi in sorpasso; per di più,

per quanto noto a questo giudice, la strada è caratterizzata in quel tratto da

un lungo rettifilo con ampia visuale; dall’altro lato colpisce il fatto che

l’insorgente in entrambi gli scritti non abbia mai dichiarato positivamente di

non aver oltrepassato la linea continua. Il fatto che al momento del fermo,

egli si trovasse incolonnato dietro a una macchina non significa che non abbia

potuto commettere in precedenza l’infrazione. Contrariamente a quanto da lui

preteso, l’agente non lo ha certo fermato per il solo fatto che circolava alla

guida di un motoveicolo in presenza di colonna rallentata, caso contrario, come

da lui giustamente asserito, gli agenti non avrebbero certo avuto alcun

problema a fermare sistematicamente tutti i centauri.

C’è poi da dire che gli agenti,

a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo

istituzionale di funzionari di polizia - quand’anche fuori servizio - di

riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni

penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le loro dichiarazioni, nella

denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente

foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe

del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro

fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza,

un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

§ Il maggior anticipo

di fr. 100.- verrà restituito al ricorrente, a crescita in giudicato della

sentenza, previa indicazione di un conto bancario sul quale effettuare il

versamento.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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