30.2007.351
Eseguire una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza
22 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.351
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza
INCROCIO E SORPASSO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2007.351
27992/802
Bellinzona
22
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 novembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
26 ottobre 2007 n. 27992/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 26 ottobre 2007RI 1 una
multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di
fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
motoveicolo (I) __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a
sinistra della linea di sicurezza”.
Fatti accertati il 31 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 73 cpv.
6 lett. a OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Per l’art. 34 cpv. 2
LCStr sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza i veicoli devono
sempre circolare alla destra di queste linee. Le singole linee hanno il
seguente significato: è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di
sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6
lett. a OSStr).
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di avere
effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di
sicurezza.
L’infrazione è stata
constatata da un agente della Polizia cantonale intento, unitamente a un
collega, a effettuare un controllo mirato alle infrazioni di intersecamento o
superamento della linea di sicurezza presente sulla strada principale – fuori
abitato – in territorio di __________ (cfr. rapporto di contravvenzione 17
settembre 2007). Nel proprio rapporto di contro-osservazioni 20 dicembre 2007
l’agente denunciante, riconfermando il rapporto di contravvenzione, ha rilevato
quanto segue:
“Si precisa che in quel
tratto di strada, la ‘linea di sicurezza’ parte dal confine nord di __________
e continua ininterrotta sino a __________.
Alle ore 13.25 si aveva
modo di constatare che il denunciato, in sella al suo motoveicolo, effettuava
il sorpasso di almeno un veicolo, a sinistra della linea di sicurezza
demarcata. Si precisa inoltre che al momento del fermo, lo stesso, non
contestava minimente l’infrazione e lo si rendeva edotto che la contravvenzione
(e non segnalazione) sarebbe giunta alla ditta per cui lavora.
Inoltre, come evidenziato
nel suo scritto, altri motociclisti sono transitati dal nostro posto di controllo
ma solo quelli che avevano commesso l’infrazione, rilevata con sicurezza,
venivano fermati”.
4.
Il ricorrente dal canto
suo nega l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure, asserendo che al
momento del fermo egli si trovava in colonna dietro le macchine. In
particolare, egli afferma che:
“Sig. Giudice lui,
il poliziotto mi diceva che è impossibile che con la moto non si superano le
macchine in colonna, è vero ma al mio fermo di controllo, io mi trovavo in
colonna dietro le macchine perché prima di vedere me io ho visto la macchina
della polizia ferma, perciò non mi facevo fermare [per] la multa sapendo che si
mettono sempre in quel posto; allora perché non multano tutti i motociclisti
che percorrono la strada da __________ a __________ [per]ché tutti superano le
macchine in colonna, da __________ a __________ c’è la colonna che si muove a
passo di formica” (cfr. scritto 21 gennaio 2008).
Egli si duole poi del fatto
che se l’agente che ha proceduto al fermo gli avesse parlato di multa “invece
di arrivare in ditta la 1a lettera scrivendo di presentare eventuali
giustificazioni arrivava la multa di fr. 200.- [e] non di fr. 260.-“.
5.
Se non che quest’ultima affermazione
dell’insorgente non è pertinente per due motivi: anzitutto, considerato che si
tratta di un’infrazione non prevista nell’Ordinanza sulle multe disciplinari e
quindi perseguibile secondo la procedura ordinaria, il poliziotto non ha
facoltà per emettere multe, poiché la decisione spetta alla Sezione della
circolazione: non avrebbe quindi alcun senso parlare di multa.
Aggiungasi che è la legge
stessa che prevede il prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 2 cpv. 3
LPContr); inoltre, l’autorità ha l’obbligo di assegnare un termine di 15 giorni
all’interessato per prendere posizione in merito al rimprovero mossogli prima
di prendere una decisione (art. 3 cpv. 1 LPContr), questo al fine di garantire
il suo diritto di essere sentito.
6.
Ciò posto, va detto che
in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina
la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un
agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate
dal multato.
In concreto, se da un lato è
vero che l’agente avrebbe potuto meglio specificare a che distanza ha notato il
motoveicolo in sorpasso, non può comunque essere disatteso che il
l’accertamento è avvenuto nell’ambito di un controllo specifico del traffico
volto a sanzionare tale tipo di infrazione, per cui è pacifico che l’attenzione
degli agenti era pienamente rivolta ed eventuali mezzi in sorpasso; per di più,
per quanto noto a questo giudice, la strada è caratterizzata in quel tratto da
un lungo rettifilo con ampia visuale; dall’altro lato colpisce il fatto che
l’insorgente in entrambi gli scritti non abbia mai dichiarato positivamente di
non aver oltrepassato la linea continua. Il fatto che al momento del fermo,
egli si trovasse incolonnato dietro a una macchina non significa che non abbia
potuto commettere in precedenza l’infrazione. Contrariamente a quanto da lui
preteso, l’agente non lo ha certo fermato per il solo fatto che circolava alla
guida di un motoveicolo in presenza di colonna rallentata, caso contrario, come
da lui giustamente asserito, gli agenti non avrebbero certo avuto alcun
problema a fermare sistematicamente tutti i centauri.
C’è poi da dire che gli agenti,
a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo
istituzionale di funzionari di polizia - quand’anche fuori servizio - di
riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni
penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le loro dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente
foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe
del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro
fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza,
un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
§ Il maggior anticipo
di fr. 100.- verrà restituito al ricorrente, a crescita in giudicato della
sentenza, previa indicazione di un conto bancario sul quale effettuare il
versamento.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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