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Decisione

30.2007.356

Trasmissione atti al Ministero pubblico

2 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

9 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

“Alla

guida della vettura TI __________ procedeva a zig-zag sulla corsia

d’accelerazione dell’autostrada A2 e superava alcuni veicoli a destra

transitando sulla corsia d’emergenza. Circolava pure a velocità eccessiva e

pericolosa”.

Fatti accertati il 9 luglio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 36 cpv.

3 ONC.

.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 3 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. Il ricorso, tempestivo,

è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla

base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr .

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 6

cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla

circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie

sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in

virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr. La

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire

e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione,

di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti

professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7

LALCStr; art. 4 lett. f RLALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLALCStr

26.

novembre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al

Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

· le

violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CP;

· i

delitti previsti dalla LCStr;

· le

contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano

in concorso con un delitto.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in

autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico

intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella

che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio

effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente

le norme della circolazione nel senso dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile

infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a

velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della

sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi

dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile

come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

3.

3.1. In concreto,

l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di

aver circolato sull’autostrada A2 procedendo a zig-zag sulla corsia di

accelerazione e superando alcuni veicoli a destra sulla corsia d’emergenza, in

presenza di traffico intenso (cfr. rapporto di contro-osservazioni 8 settembre

2007).

Alla luce

della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va

indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole

della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai

sensi della predetta legislazione.

Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in discussione

è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo

quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RLALCStr.

3.2

Il

ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli

atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 35 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4

cpv. 1, 36 cpv. 3 ONC; 6 e 7 LACS; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLACS; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1. La decisione 9

novembre 2007, n. 28622/805, della Sezione della circolazione è annullata.

1.2. Gli atti sono trasmessi

al Ministero pubblico.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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