30.2007.356
Trasmissione atti al Ministero pubblico
2 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.356
Data decisione, Autorità:
02.03.2009, PRPEN
Titolo:
Trasmissione atti al Ministero pubblico
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 6 LACS
art. 7 LACS
art. 90 cf. 1 e 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.356
28622/805
Bellinzona
2
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 novembre 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
9 novembre 2007 n. 28622/805 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 3 dicembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
9 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
“Alla
guida della vettura TI __________ procedeva a zig-zag sulla corsia
d’accelerazione dell’autostrada A2 e superava alcuni veicoli a destra
transitando sulla corsia d’emergenza. Circolava pure a velocità eccessiva e
pericolosa”.
Fatti accertati il 9 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 36 cpv.
3 ONC.
.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 3 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr .
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 6
cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla
circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie
sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in
virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr. La
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire
e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione,
di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7
LALCStr; art. 4 lett. f RLALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLALCStr
26.
novembre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al
Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le
violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i
delitti previsti dalla LCStr;
· le
contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano
in concorso con un delitto.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in
autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico
intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella
che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio
effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente
le norme della circolazione nel senso dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile
infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a
velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della
sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi
dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile
come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).
3.
3.1. In concreto,
l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di
aver circolato sull’autostrada A2 procedendo a zig-zag sulla corsia di
accelerazione e superando alcuni veicoli a destra sulla corsia d’emergenza, in
presenza di traffico intenso (cfr. rapporto di contro-osservazioni 8 settembre
2007).
Alla luce
della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va
indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole
della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai
sensi della predetta legislazione.
Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in discussione
è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo
quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RLALCStr.
3.2
Il
ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli
atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 35 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4
cpv. 1, 36 cpv. 3 ONC; 6 e 7 LACS; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLACS; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione 9
novembre 2007, n. 28622/805, della Sezione della circolazione è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi
al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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