Lexipedia

Decisione

30.2007.358

Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

22 aprile 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di

fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace”.

Fatti accertati il 24

settembre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.

20.

- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto

affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine

perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle norme appena citate – di aver illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace, e meglio il giorno 24 settembre 2007 dalle ore 14.00 alle ore

14.20

La decisione impugnata si basa

sul rapporto di denuncia di pari data, presentato da un agente della __________

SA Lugano per conto del DFE, Sezione della logistica, in rappresentanza della

Repubblica e Cantone del Ticino, proprietaria per i 4/5 del fondo in questione

(in comproprietà con il Comune di __________, proprietario per il rimanente

1/5) sul quale sorge la locale Scuola media.

4.

Il ricorrente non

contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma giustifica il proprio

agire, asserendo quanto segue: “Ma qualcuno sa leggere che io pago per

posteggiare? Non ho ancora ricevuto la fattura e nemmeno il cartellino ma ho

regolarmente chiesto alla direzione l’uso del parcheggio” (cfr. ricorso 27

novembre 2007 nel mezzo).

Già in sede di osservazioni 5

novembre 2007 allo scritto 23 ottobre 2007 della __________ SA, dopo aver

specificato che per recarsi al lavoro, così come per motivi di fretta e

praticità aveva lasciato l’auto dov’era anche se aveva finito di scaricare materiale

(ciò che configura a tutti gli effetti l’immobilizzazione del suo veicolo quale

parcheggio), egli dichiarava che: “Ho recentemente confermato alla direzione

il pagamento della tassa annua dovuta e dunque, penso non sussistano più i

termini per una multa. L’agente in questione poi, non mi ha nemmeno chiesto se

avevo pagato la tassa annua dovuta!”.

5.

In concreto, dallo

scritto 23 ottobre 2007 della __________ SA si evince che:

“Il sedime è privato e

debitamente segnalato da cartelli di divieto (circostanza che in definitiva

l’insorgente, cognito dei luoghi, non contesta, sebbene in sede di osservazioni

17.

ottobre 2007 egli eccepiva che nel punto in cui aveva parcheggiato non vi

erano cartelli segnaletici di nessuna sorta, ndr).

Gli utenti che non sono in

possesso della regolare autorizzazione (da esporre sul parabrezza), non possono

usufruire dei parcheggi citati.

Il suolo dove era

posteggiata l’auto è privato ed il cartello si trova all’ingresso dell’area.

Come da foto allegata, non era in nessun modo evidente che l’utente stava

procedendo ad un carico o scarico merce (…)”.

Orbene, scopo della segnaletica

qui in esame, a non averne dubbio, è quello di garantire anzitutto un posteggio

ai dipendenti dell’istituto scolastico in possesso dell’apposita autorizzazione

con vignetta, da esporre sul veicolo a comprova del diritto di parcheggiare.

Checché ne dica l’insorgente

sull’asserita richiesta di poter usufruire del parcheggio (richiesta della

quale non ha specificato la data e che per di più ha addotto solo in seconda

battuta, dopo essersi peraltro lamentato, nella prima comparsa scritta, sul

prezzo dei posteggi “ufficiali”), risulta pacifico che al momento della

constatazione dell’infrazione egli non era titolare, né del resto lo ha mai

preteso, di un’autorizzazione per parcheggiare sul sedime in parola e anche

volendo ammettere – per ipotesi – che lo fosse stato, egli avrebbe dovuto

esporre l’autorizzazione in modo ben visibile sul parabrezza (un’eventuale

dimenticanza in tal senso sarebbe comunque punibile per negligenza). Certo è

che non incombeva all’agente della __________ SA sincerarsi che egli fosse in possesso

dell’autorizzazione; spettava semmai a lui attivarsi per tempo, quantomeno

prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, al fine di ottenere

l’autorizzazione. Non disponendo quindi di nessuna autorizzazione, il

parcheggio rilevato tra le 14 e le 14.20 non era consentito.

In conclusione, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata (che si noti, per inciso, compete

esclusivamente alla Sezione della circolazione e non già all’agente di

sicurezza chiamato ad accertare eventuali infrazioni).

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e

375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster