30.2007.358
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
22 aprile 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.358
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, PRPEN
Titolo:
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2007.358
30700/803
Bellinzona
22
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
23 novembre 2007 n. 30700/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace”.
Fatti accertati il 24
settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.
20.
- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto
affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle norme appena citate – di aver illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace, e meglio il giorno 24 settembre 2007 dalle ore 14.00 alle ore
14.20
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di denuncia di pari data, presentato da un agente della __________
SA Lugano per conto del DFE, Sezione della logistica, in rappresentanza della
Repubblica e Cantone del Ticino, proprietaria per i 4/5 del fondo in questione
(in comproprietà con il Comune di __________, proprietario per il rimanente
1/5) sul quale sorge la locale Scuola media.
4.
Il ricorrente non
contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma giustifica il proprio
agire, asserendo quanto segue: “Ma qualcuno sa leggere che io pago per
posteggiare? Non ho ancora ricevuto la fattura e nemmeno il cartellino ma ho
regolarmente chiesto alla direzione l’uso del parcheggio” (cfr. ricorso 27
novembre 2007 nel mezzo).
Già in sede di osservazioni 5
novembre 2007 allo scritto 23 ottobre 2007 della __________ SA, dopo aver
specificato che per recarsi al lavoro, così come per motivi di fretta e
praticità aveva lasciato l’auto dov’era anche se aveva finito di scaricare materiale
(ciò che configura a tutti gli effetti l’immobilizzazione del suo veicolo quale
parcheggio), egli dichiarava che: “Ho recentemente confermato alla direzione
il pagamento della tassa annua dovuta e dunque, penso non sussistano più i
termini per una multa. L’agente in questione poi, non mi ha nemmeno chiesto se
avevo pagato la tassa annua dovuta!”.
5.
In concreto, dallo
scritto 23 ottobre 2007 della __________ SA si evince che:
“Il sedime è privato e
debitamente segnalato da cartelli di divieto (circostanza che in definitiva
l’insorgente, cognito dei luoghi, non contesta, sebbene in sede di osservazioni
17.
ottobre 2007 egli eccepiva che nel punto in cui aveva parcheggiato non vi
erano cartelli segnaletici di nessuna sorta, ndr).
Gli utenti che non sono in
possesso della regolare autorizzazione (da esporre sul parabrezza), non possono
usufruire dei parcheggi citati.
Il suolo dove era
posteggiata l’auto è privato ed il cartello si trova all’ingresso dell’area.
Come da foto allegata, non era in nessun modo evidente che l’utente stava
procedendo ad un carico o scarico merce (…)”.
Orbene, scopo della segnaletica
qui in esame, a non averne dubbio, è quello di garantire anzitutto un posteggio
ai dipendenti dell’istituto scolastico in possesso dell’apposita autorizzazione
con vignetta, da esporre sul veicolo a comprova del diritto di parcheggiare.
Checché ne dica l’insorgente
sull’asserita richiesta di poter usufruire del parcheggio (richiesta della
quale non ha specificato la data e che per di più ha addotto solo in seconda
battuta, dopo essersi peraltro lamentato, nella prima comparsa scritta, sul
prezzo dei posteggi “ufficiali”), risulta pacifico che al momento della
constatazione dell’infrazione egli non era titolare, né del resto lo ha mai
preteso, di un’autorizzazione per parcheggiare sul sedime in parola e anche
volendo ammettere – per ipotesi – che lo fosse stato, egli avrebbe dovuto
esporre l’autorizzazione in modo ben visibile sul parabrezza (un’eventuale
dimenticanza in tal senso sarebbe comunque punibile per negligenza). Certo è
che non incombeva all’agente della __________ SA sincerarsi che egli fosse in possesso
dell’autorizzazione; spettava semmai a lui attivarsi per tempo, quantomeno
prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, al fine di ottenere
l’autorizzazione. Non disponendo quindi di nessuna autorizzazione, il
parcheggio rilevato tra le 14 e le 14.20 non era consentito.
In conclusione, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata (che si noti, per inciso, compete
esclusivamente alla Sezione della circolazione e non già all’agente di
sicurezza chiamato ad accertare eventuali infrazioni).
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e
375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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