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Decisione

30.2007.359

Autorizzare a circolare con il proprio motoveicolo una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre

22 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle

spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha autorizzato a

circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della richiesta

licenza di condurre”.

Fatti accertati il 1° ottobre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con comunicazione

17 dicembre 2007 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo

giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 10 cpv. 2

prima frase LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della

licenza di condurre. Chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un

conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione

imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito

con la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver autorizzato

a circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della

richiesta licenza di condurre, e meglio il compagno __________, fermato in

occasione di un normale controllo di routine nell’ambito del quale è emerso che

la patente di guida italiana di cui era titolare risultava essere sospesa dal

25.

gennaio 2005.

4.

La ricorrente contesta

l’addebito mossole, giustificandosi come segue:

“Come potete

constatare dalla lettera allegata il caso contro il sig. __________ è stato

annullato perciò non vedo motivo d’essere multata per qualcosa che non è

realmente accaduto come da me spiegato in antecedenza si è trattato solo d’una

dimenticanza dalla parte italiana d’inserire i dati nei terminali competenti.

Comunque la licenza di

condurre è sempre stata in possesso del __________ ed era anche stata

consegnata agli agenti. E dato che il reato non persiste vi ringrazierei se di

conseguenza annulliate la multa e l’accusa a mio carico”.

A sostegno delle sue

affermazioni l’insorgente produce copia dello scritto 29 novembre 2007 della

Sezione della circolazione al signor __________, dal quale risulta che il

procedimento amministrativo aperto nei confronti di quest’ultimo a seguito del

rapporto di segnalazione 1° ottobre 2007 era stato annullato ed egli nuovamente

autorizzato alla guida di veicoli a motore della categoria di cui era titolare.

5.

In concreto, va

anzitutto rilevato che lo scritto in parola, come ben si evince dal suo

contenuto, si riferisce alla procedura amministrativa avente per oggetto il

divieto di circolazione sul territorio svizzero, e non a quella penale, che

viene avviata parallelamente e che, in caso di colpevolezza, sfocia in una

multa.

Ciò premesso, va detto che, come

noto a questo giudice, il signor __________ è stato prosciolto dall’addebito di

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca con sentenza 23 giugno 2008

di questa Pretura, cresciuta in giudicato (cfr. incarto 10.2007.506),

considerato che il reato non sussisteva poiché lui era in possesso della

patente e si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale

informatico della competente autorità italiana.

Per quanto ne è dell’addebito

mosso alla ricorrente, alla luce di quanto emerso a proposito del conducente,

occorre in definitiva proscioglierla dall’addebito mossole, tuttavia non senza

rilevare che se ella avesse richiesto sin dall’inizio al suo compagno di

mostrarle la patente di cui era titolare, l’errore di immissione dei dati sarebbe

stato scoperto anzitempo.

6.

In siffatte evenienze,

il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame, non

si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 10 e 95 cifra 1 cpv. 3

LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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