30.2007.359
Autorizzare a circolare con il proprio motoveicolo una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre
22 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.359
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, PRPEN
Titolo:
Autorizzare a circolare con il proprio motoveicolo una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 10 cpv. 2 LCSTR
art. 95cifra 1 cpv. 3 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.359
30919/807
Bellinzona
22
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. 30919/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha autorizzato a
circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della richiesta
licenza di condurre”.
Fatti accertati il 1° ottobre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con comunicazione
17 dicembre 2007 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo
giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 10 cpv. 2
prima frase LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della
licenza di condurre. Chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un
conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione
imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito
con la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver autorizzato
a circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della
richiesta licenza di condurre, e meglio il compagno __________, fermato in
occasione di un normale controllo di routine nell’ambito del quale è emerso che
la patente di guida italiana di cui era titolare risultava essere sospesa dal
25.
gennaio 2005.
4.
La ricorrente contesta
l’addebito mossole, giustificandosi come segue:
“Come potete
constatare dalla lettera allegata il caso contro il sig. __________ è stato
annullato perciò non vedo motivo d’essere multata per qualcosa che non è
realmente accaduto come da me spiegato in antecedenza si è trattato solo d’una
dimenticanza dalla parte italiana d’inserire i dati nei terminali competenti.
Comunque la licenza di
condurre è sempre stata in possesso del __________ ed era anche stata
consegnata agli agenti. E dato che il reato non persiste vi ringrazierei se di
conseguenza annulliate la multa e l’accusa a mio carico”.
A sostegno delle sue
affermazioni l’insorgente produce copia dello scritto 29 novembre 2007 della
Sezione della circolazione al signor __________, dal quale risulta che il
procedimento amministrativo aperto nei confronti di quest’ultimo a seguito del
rapporto di segnalazione 1° ottobre 2007 era stato annullato ed egli nuovamente
autorizzato alla guida di veicoli a motore della categoria di cui era titolare.
5.
In concreto, va
anzitutto rilevato che lo scritto in parola, come ben si evince dal suo
contenuto, si riferisce alla procedura amministrativa avente per oggetto il
divieto di circolazione sul territorio svizzero, e non a quella penale, che
viene avviata parallelamente e che, in caso di colpevolezza, sfocia in una
multa.
Ciò premesso, va detto che, come
noto a questo giudice, il signor __________ è stato prosciolto dall’addebito di
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca con sentenza 23 giugno 2008
di questa Pretura, cresciuta in giudicato (cfr. incarto 10.2007.506),
considerato che il reato non sussisteva poiché lui era in possesso della
patente e si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale
informatico della competente autorità italiana.
Per quanto ne è dell’addebito
mosso alla ricorrente, alla luce di quanto emerso a proposito del conducente,
occorre in definitiva proscioglierla dall’addebito mossole, tuttavia non senza
rilevare che se ella avesse richiesto sin dall’inizio al suo compagno di
mostrarle la patente di cui era titolare, l’errore di immissione dei dati sarebbe
stato scoperto anzitempo.
6.
In siffatte evenienze,
il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame, non
si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 10 e 95 cifra 1 cpv. 3
LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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