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Decisione

30.2007.361

Non osservare l'obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali

7 maggio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14 maggio 2007 in territorio di __________:

“alla

guida del veicolo __________ non ha osservato l’obbligo di dare la precedenza

sui passaggi pedonali”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 33, 90 cifra 1 LCStr,

6 cpv. 1 e 2 ONC;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 28 novembre 2007, con il quale in sostanza ha

chiesto l’annullamento della multa;

che,

con scritto del 3 gennaio 2008, la Sezione della circolazione ha dichiarato di

astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia

facoltà di giudizio;

che

il ricorrente, con osservazioni di data 23 gennaio 2008, ha riconfermato la

propria richiesta di annullamento della sanzione;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 33 cpv. 1 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni

l’attraversamento della carreggiata. Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il

conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi,

dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv.

2). Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare

alle persone che salgono e scendono (cpv. 3);

che,

secondo l’art. 6 cpv. 1 ONC, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del

traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di

un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende

davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo

la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

per l’inosservanza dell’obbligo di dare precedenza sui passaggi pedonali (art.

33 LCStr - 6 cpv. 1-2 ONC) è comminata una sanzione pecuniaria di

fr. 140.-- (cifra 337 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe

disciplinari);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in

applicazione delle predette norme, di non aver osservato l’obbligo di dare la

Considerandi

precedenza sui passaggi pedonali;

che

il ricorrente riconosce di non aver concesso la precedenza al pedone, egli

ritiene per contro ingiustificata la sanzione inflittagli, sostenendo in

particolare che “l’agente in questione è apparso all’improvviso da dietro un

camion fermo in colonna subito dopo le strisce pedonali sulla corsia opposta a

quella dove procedevo io (cfr. schizzo allegato). Egli voleva infatti fermare

il traffico per far attraversare dei pedoni sulle strisce, ma, uscendo appunto improvvisamente

da dietro il camion fermo sulla corsia opposta subito dopo il passaggio

pedonale, non ho avuto il tempo materiale sufficiente per poter arrestare il

mio veicolo prima del passaggio pedonale in questione. Subito dopo mi sono

peraltro girato - pur non avendo colpa - facendo un cenno di scuse all’agente

per non essere riuscito a fermarmi in tempo.” (cfr. ricorso 28 novembre

2007.

e osservazioni 10 settembre 2007);

che

l’agente denunciante nelle proprie contro-osservazioni ha proposto il

mantenimento della contravvenzione, ritenendo che la mancata concessione della

precedenza ai pedoni che si trovano sul passaggio pedonale rappresenti una

grave infrazione, in quanto è stata commessa in un tratto di strada sul quale

vi è un intenso traffico veicolare e pedonale, che si trova all’interno

dell’abitato e dove si trovano diversi empori (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 19 dicembre 2007);

che

il ricorrente nelle sue ulteriori osservazioni ha riconfermato la sua versione,

aggiungendo che la precedenza può essere accordata soltanto ad un pedone

visibile. A suo avviso, nel caso specifico, il pedone (peraltro agente di

polizia e dunque non sprovveduto in materia di traffico stradale) si sarebbe

perfettamente reso conto di non essere visibile a causa del camion fermo. Non avrebbe

quindi dovuto “gettarsi a capofitto” sul passaggio pedonale senza guardare e

senza segnalare il proprio attraversamento, come se la visuale fosse priva di

ostacoli (cfr. osservazioni 23 gennaio 2008);

che

le argomentazioni sollevate dal ricorrente non sono affatto liberatorie. Anzi,

proprio il fatto che, come si evince dagli schizzi allestiti dall’agente

denunciante e dal ricorrente, sull’opposta corsia di marcia vi era un camion

fermo in colonna subito dopo il passaggio pedonale, che ostruiva la sua

visuale, impedendogli di scorgere per tempo eventuali pedoni intenzionati ad

attraversare sul passaggio pedonale da sinistra a destra rispetto al suo senso

di marcia, avrebbe dovuto indurlo a moderare ulteriormente la velocità e, se

del caso, a fermarsi, onde poter adempiere l’obbligo di concedere la precedenza

ai pedoni;

che

non è infatti inusuale ed imprevedibile che quando vi sono dei veicoli fermi in

colonna, a maggior ragione di giorno all’interno di una zona abitata, dei

pedoni attraversino sui passaggi pedonali, comparendo di fatto all’improvviso

alla vista dei conducenti provenienti sull’altra corsia di marcia;

che,

in definitiva, al multato non giova quindi invocare di non aver potuto scorgere

il pedone a causa del camion fermo in colonna, né tantomeno appellarsi

all’imprudenza del pedone, asseritamente sbucato all’improvviso senza guardare

e senza segnalare la propria intenzione di attraversare. Come detto, data la

situazione potenzialmente pericolosa creata dal camion fermo a ridosso del

passaggio pedonale, egli avrebbe semmai dovuto essere maggiormente prudente,

riducendo per tempo la sua andatura, per favorire l’attraversamento del pedone;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 33, 90 cifra 1 LCStr;

6 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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