30.2007.362
Eseguire un cambio di corsia (da sinistra a destra) e collidere con un autoveicolo sopraggiungente da tergo
2 giugno 2009Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.362
Data decisione, Autorità:
02.06.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire un cambio di corsia (da sinistra a destra) e collidere con un autoveicolo sopraggiungente da tergo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.362
29662/807
Bellinzona
2
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
16 novembre 2007 n. 29662/807 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 11 dicembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 16 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________, eseguiva un cambio corsia (da sinistra a destra) senza
prestare la dovuta attenzione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente
regolarmente da tergo. A seguito dell’urto ritornava a sinistra e collideva con
un altro autoveicolo ivi circolante”.
Fatti accertati il 4 settembre
2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 11 dicembre 2007 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
La ricorrente chiede
preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione dell’amica che sedeva
sul sedile posteriore con il figlioletto, la quale potrebbe riferire che è
stata la vettura sopraggiungente da tergo a urtare la sua e non viceversa, come
a torto accertato dall’autorità d’indagine.
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135
consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211
consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella
fattispecie la prova chiesta dalla ricorrente non appare suscettibile di recare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, poiché tesa a dimostrare una circostanza
che seppur confermata non sarebbe di ausilio per l’analisi del suo
comportamento precedente la collisione.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 26 cpv. 1
LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite. In particolare, il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv.
1.
LCStr). Tale norma è concretata dall’art. 3 cpv. 1 ONC, il quale recita che
egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non
deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (prima
frase).
Il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr). Sulle
strade suddivise in diverse corsie, egli può abbandonare quella che percorre,
solo se non ostacola la circolazione (art. 44 cpv. 1 LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette
disposizioni – di aver eseguito un cambio corsia (da sinistra a destra) senza
prestare la dovuta attenzione, collidendo conseguentemente con un autoveicolo
sopraggiungente regolarmente da tergo e, a seguito dell’urto con quest’ultimo,
di essere ritornata a sinistra, andando a collidere con un altro autoveicolo
ivi circolante, invero fermo sulla corsia di sinistra.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, nega ogni addebito, ascrivendo l’intera responsabilità dell’accaduto alla
conducente sopraggiungente da tergo, la quale, a suo dire, sarebbe sopraggiunta
a velocità esorbitante (cfr. verbale di interrogatorio 6 settembre 2007). Nelle
osservazioni 20 ottobre 2007 ella ha pure insinuato che la co-protagonista “si
trovava sotto l’effetto di medicamenti antidepressivi che non si conciliano con
la guida di un veicolo e che possono provocare incidenti come è effettivamente
accaduto”, sottolineando il fatto che “per cercare di nascondere le sue
responsabilità, ha spostato subito la sua auto molto lontano (oltre il
tunnel di __________, ndr) e si è opposta al fatto che io chiamassi la
polizia per la constatazione dei fatti”.
Nel verbale di interrogatorio
ella ha così descritto la dinamica dell’incidente:
“Ero al volante della vettura
di cortesia che mi era stata prestata dal Garage __________ di __________ e
stavo percorrendo la via __________ a __________ diretta verso il tunnel di __________.
Ero sulla corsia di
sinistra, quella che porta alla stazione FFS, giunta nei pressi dei semafori
del tunnel, mi sono accorta che viaggiavo sulla corsia sbagliata ed ho esposto
il segnale di direzione per spostarmi sulla corsia di destra.
Un conducente mi ha
lasciato passare, mentre stavo per raggiungere la corsia di destra, da quella
direzione è giunta una Smart a tutta velocità. Questa vettura mi ha urtato
violentemente sulla parte anteriore destra, a causa del colpo ricevuto sono
ritornata sulla corsia di sinistra, andando a tamponare una vettura Audi ferma
in colonna.
Dopo l’urto la vettura
Smart è andata avanti per diversi metri prima di fermarsi, più di venti metri.
(…) Ribadisco che secondo me la signora della Smart andava molto veloce, più
dei 50 km/h mentre io al momento dei fatti circolavo a 40/45 km/h”.
Dal canto suo, la co-protagonista
ha affermato che:
“Ero alla guida della
vettura Smart targata TI __________ e stavo salendo sulla Via __________ a __________
diretta verso il tunnel di __________, ero sulla corsia di destra, ero sola ed
ero allacciata con le cinture di sicurezza.
Ho notato che la corsia di
sinistra che porta alla Stazione FFS era ferma, invece sulla mia corsia si
viaggiava regolarmente, al momento dei fatti circolavo ad una velocità massima
di 30 km/h.
Giunta all’altezza
dell’agenzia Hertz ho sentito un forte colpo alla mia sinistra, non ho capito
bene quello che era successo, a causa dell’urto sono stata spostata a destra,
alla fine sono riuscita comunque a rimanere nella corsia di marcia. Subito dopo
ho sentito un’altra collisione ma non ho capito da cosa era stato causat[a,]
comunque dopo alcuni metri mi sono fermata. A quell’ora vi era forte traffico, a
causa dell’incidente abbiamo bloccato il traffico, gli autisti hanno cominciato
a suonare il claxon, erano piuttosto arrabbiati.
Vista la situazione, anche
pressata dall’altra signora con cui ho avuto l’incidente, mi sono spostata sino
a dopo il tunnel di __________ all’altezza della pasticceria __________.
Solamente in seguito ho poi saputo che nell’incidente era stata coinvolta
un’altra vettura, una Audi con a bordo un uomo.
Dichiaro di non aver visto
nulla dell’incidente, non ho nemmeno notato che la vettura Ford Fiesta stava
uscendo dalla corsia di sinistra, non ho visto nessun segnale di svolta a
destra da parte di questa conducente” (cfr. verbale di interrogatorio __________
8.
settembre 2007).
Di poco ausilio sono invece le
dichiarazioni del terzo conducente coinvolto nella collisione, il quale non ha visto
quanto successo prima della collisione contro la sua vettura, precisando che la
stessa è avvenuta subito dopo l’urto udito alle sue spalle. Egli ha altresì asserito
che la corsia di sinistra (in direzione della Stazione FFS), dove si trovava
incolonnato, era ferma a causa del traffico e che la collisione è avvenuta
all’altezza dell’autonoleggio Hertz, confermando su questi punti le
dichiarazioni della co-protagonista __________.
5.
In concreto, va subito
detto che il presente giudizio verte esclusivamente sulla conformità o meno del
comportamento della ricorrente ai doveri di prudenza sanciti dalla legge.
In proposito, se da un lato risulta
dalle affermazioni da lei rilasciate a verbale che ha inserito l’indicatore di
direzione per segnalare l’intenzione di spostarsi a destra – sebbene la
co-protagonista abbia asserito di non averlo notato -, dall’altro lato ella non
ha precisato di aver dapprima osservato nello specchietto laterale destro per
sincerarsi della situazione del traffico a tergo, segnatamente di quello
proveniente dalla sua destra; del resto, il fatto che si sia accorta di
trovarsi sulla corsia errata quando si trovava quasi all’altezza degli impianti
semaforici, depone per una manovra improvvisata e fors’anche intempestiva;
certo è che la segnalazione della manovra non svincola il conducente dall’obbligo
di usare la necessaria prudenza.
A prescindere da quest’ultima
considerazione v’è da credere che ella non abbia invero controllato il traffico
da tergo prima di cambiare corsia o ammettendo – per avventura – che lo abbia
fatto, non ha controllato con la necessaria diligenza, caso contrario avrebbe
potuto scorgere la Smart che stava sopraggiungendo sulla corsia di destra.
Desta poi qualche perplessità l’affermazione
secondo cui un conducente l’avrebbe lasciata passare. Se così fosse, non si
spiegherebbe la collisione: in effetti, posto che detto conducente si trovasse
dietro di lei, sulla corsia destra (unica posizione utile per cederle il
passo), non poteva essere raggiunta dalla Smart, che per forza di cose si
vedeva ostruita la corsia da questo veicolo
Ad ogni buon conto se
l’insorgente avesse effettivamente verificato il traffico da tergo prima di
segnalare il cambiamento di direzione, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere
la vettura Smart che si accingeva a oltrepassarla sulla destra, desistere dalla
manovra ed evitare – in ultima analisi – la collisione con la stessa e che l’ha
portata al successivo contatto con il veicolo fermo in colonna.
Invano si cercherebbero dipoi
nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che la
co-protagonista arrivasse a una velocità tale (ben al di sopra del limite
generale) da poter sorprendere la ricorrente, a maggior ragione se si considera
la presenza di traffico e di probabili colonne ferme (dato l’orario di punta) e,
non da ultimo, la conformazione della strada (curva e salita), che avrebbe
dovuto indurla a prestare particolare prudenza. In proposito, nulla prova il
fatto che la Smart, urtata sull’angolo sinistro, abbia proseguito la sua corsa,
fermandosi solamente più avanti.
Neppure le ulteriori illazioni
circa un’eventuale incapacità alla guida dell’altra protagonista – che la
medesima avrebbe tentato di dissimulare spostando la vettura oltre il tunnel di
__________ (ciò che da un lato può facilmente spiegarsi con il fatto che la
presenza della vetture sul luogo dell’incidente avrebbe giocoforza portato al
collasso della circolazione e dall’altro non corrisponde neppure al vero,
atteso che entrambe hanno atteso l’arrivo della polizia) – non trovano conferma
agli atti.
Giova infine ricordare che in
materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice
penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un
incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le
rispettive assicurazioni.
Visto quanto precede, questo
giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente
commesso l’infrazione ascrittale.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,
34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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