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Decisione

30.2007.362

Eseguire un cambio di corsia (da sinistra a destra) e collidere con un autoveicolo sopraggiungente da tergo

2 giugno 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________, eseguiva un cambio corsia (da sinistra a destra) senza

prestare la dovuta attenzione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente

regolarmente da tergo. A seguito dell’urto ritornava a sinistra e collideva con

un altro autoveicolo ivi circolante”.

Fatti accertati il 4 settembre

2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle osservazioni 11 dicembre 2007 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

La ricorrente chiede

preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione dell’amica che sedeva

sul sedile posteriore con il figlioletto, la quale potrebbe riferire che è

stata la vettura sopraggiungente da tergo a urtare la sua e non viceversa, come

a torto accertato dall’autorità d’indagine.

Ora,

l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare

l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135

consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211

consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella

fattispecie la prova chiesta dalla ricorrente non appare suscettibile di recare

chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, poiché tesa a dimostrare una circostanza

che seppur confermata non sarebbe di ausilio per l’analisi del suo

comportamento precedente la collisione.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 26 cpv. 1

LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di

ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme

stabilite. In particolare, il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv.

1.

LCStr). Tale norma è concretata dall’art. 3 cpv. 1 ONC, il quale recita che

egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non

deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (prima

frase).

Il conducente che vuole

cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi

in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr). Sulle

strade suddivise in diverse corsie, egli può abbandonare quella che percorre,

solo se non ostacola la circolazione (art. 44 cpv. 1 LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette

disposizioni – di aver eseguito un cambio corsia (da sinistra a destra) senza

prestare la dovuta attenzione, collidendo conseguentemente con un autoveicolo

sopraggiungente regolarmente da tergo e, a seguito dell’urto con quest’ultimo,

di essere ritornata a sinistra, andando a collidere con un altro autoveicolo

ivi circolante, invero fermo sulla corsia di sinistra.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, nega ogni addebito, ascrivendo l’intera responsabilità dell’accaduto alla

conducente sopraggiungente da tergo, la quale, a suo dire, sarebbe sopraggiunta

a velocità esorbitante (cfr. verbale di interrogatorio 6 settembre 2007). Nelle

osservazioni 20 ottobre 2007 ella ha pure insinuato che la co-protagonista “si

trovava sotto l’effetto di medicamenti antidepressivi che non si conciliano con

la guida di un veicolo e che possono provocare incidenti come è effettivamente

accaduto”, sottolineando il fatto che “per cercare di nascondere le sue

responsabilità, ha spostato subito la sua auto molto lontano (oltre il

tunnel di __________, ndr) e si è opposta al fatto che io chiamassi la

polizia per la constatazione dei fatti”.

Nel verbale di interrogatorio

ella ha così descritto la dinamica dell’incidente:

“Ero al volante della vettura

di cortesia che mi era stata prestata dal Garage __________ di __________ e

stavo percorrendo la via __________ a __________ diretta verso il tunnel di __________.

Ero sulla corsia di

sinistra, quella che porta alla stazione FFS, giunta nei pressi dei semafori

del tunnel, mi sono accorta che viaggiavo sulla corsia sbagliata ed ho esposto

il segnale di direzione per spostarmi sulla corsia di destra.

Un conducente mi ha

lasciato passare, mentre stavo per raggiungere la corsia di destra, da quella

direzione è giunta una Smart a tutta velocità. Questa vettura mi ha urtato

violentemente sulla parte anteriore destra, a causa del colpo ricevuto sono

ritornata sulla corsia di sinistra, andando a tamponare una vettura Audi ferma

in colonna.

Dopo l’urto la vettura

Smart è andata avanti per diversi metri prima di fermarsi, più di venti metri.

(…) Ribadisco che secondo me la signora della Smart andava molto veloce, più

dei 50 km/h mentre io al momento dei fatti circolavo a 40/45 km/h”.

Dal canto suo, la co-protagonista

ha affermato che:

“Ero alla guida della

vettura Smart targata TI __________ e stavo salendo sulla Via __________ a __________

diretta verso il tunnel di __________, ero sulla corsia di destra, ero sola ed

ero allacciata con le cinture di sicurezza.

Ho notato che la corsia di

sinistra che porta alla Stazione FFS era ferma, invece sulla mia corsia si

viaggiava regolarmente, al momento dei fatti circolavo ad una velocità massima

di 30 km/h.

Giunta all’altezza

dell’agenzia Hertz ho sentito un forte colpo alla mia sinistra, non ho capito

bene quello che era successo, a causa dell’urto sono stata spostata a destra,

alla fine sono riuscita comunque a rimanere nella corsia di marcia. Subito dopo

ho sentito un’altra collisione ma non ho capito da cosa era stato causat[a,]

comunque dopo alcuni metri mi sono fermata. A quell’ora vi era forte traffico, a

causa dell’incidente abbiamo bloccato il traffico, gli autisti hanno cominciato

a suonare il claxon, erano piuttosto arrabbiati.

Vista la situazione, anche

pressata dall’altra signora con cui ho avuto l’incidente, mi sono spostata sino

a dopo il tunnel di __________ all’altezza della pasticceria __________.

Solamente in seguito ho poi saputo che nell’incidente era stata coinvolta

un’altra vettura, una Audi con a bordo un uomo.

Dichiaro di non aver visto

nulla dell’incidente, non ho nemmeno notato che la vettura Ford Fiesta stava

uscendo dalla corsia di sinistra, non ho visto nessun segnale di svolta a

destra da parte di questa conducente” (cfr. verbale di interrogatorio __________

8.

settembre 2007).

Di poco ausilio sono invece le

dichiarazioni del terzo conducente coinvolto nella collisione, il quale non ha visto

quanto successo prima della collisione contro la sua vettura, precisando che la

stessa è avvenuta subito dopo l’urto udito alle sue spalle. Egli ha altresì asserito

che la corsia di sinistra (in direzione della Stazione FFS), dove si trovava

incolonnato, era ferma a causa del traffico e che la collisione è avvenuta

all’altezza dell’autonoleggio Hertz, confermando su questi punti le

dichiarazioni della co-protagonista __________.

5.

In concreto, va subito

detto che il presente giudizio verte esclusivamente sulla conformità o meno del

comportamento della ricorrente ai doveri di prudenza sanciti dalla legge.

In proposito, se da un lato risulta

dalle affermazioni da lei rilasciate a verbale che ha inserito l’indicatore di

direzione per segnalare l’intenzione di spostarsi a destra – sebbene la

co-protagonista abbia asserito di non averlo notato -, dall’altro lato ella non

ha precisato di aver dapprima osservato nello specchietto laterale destro per

sincerarsi della situazione del traffico a tergo, segnatamente di quello

proveniente dalla sua destra; del resto, il fatto che si sia accorta di

trovarsi sulla corsia errata quando si trovava quasi all’altezza degli impianti

semaforici, depone per una manovra improvvisata e fors’anche intempestiva;

certo è che la segnalazione della manovra non svincola il conducente dall’obbligo

di usare la necessaria prudenza.

A prescindere da quest’ultima

considerazione v’è da credere che ella non abbia invero controllato il traffico

da tergo prima di cambiare corsia o ammettendo – per avventura – che lo abbia

fatto, non ha controllato con la necessaria diligenza, caso contrario avrebbe

potuto scorgere la Smart che stava sopraggiungendo sulla corsia di destra.

Desta poi qualche perplessità l’affermazione

secondo cui un conducente l’avrebbe lasciata passare. Se così fosse, non si

spiegherebbe la collisione: in effetti, posto che detto conducente si trovasse

dietro di lei, sulla corsia destra (unica posizione utile per cederle il

passo), non poteva essere raggiunta dalla Smart, che per forza di cose si

vedeva ostruita la corsia da questo veicolo

Ad ogni buon conto se

l’insorgente avesse effettivamente verificato il traffico da tergo prima di

segnalare il cambiamento di direzione, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere

la vettura Smart che si accingeva a oltrepassarla sulla destra, desistere dalla

manovra ed evitare – in ultima analisi – la collisione con la stessa e che l’ha

portata al successivo contatto con il veicolo fermo in colonna.

Invano si cercherebbero dipoi

nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che la

co-protagonista arrivasse a una velocità tale (ben al di sopra del limite

generale) da poter sorprendere la ricorrente, a maggior ragione se si considera

la presenza di traffico e di probabili colonne ferme (dato l’orario di punta) e,

non da ultimo, la conformazione della strada (curva e salita), che avrebbe

dovuto indurla a prestare particolare prudenza. In proposito, nulla prova il

fatto che la Smart, urtata sull’angolo sinistro, abbia proseguito la sua corsa,

fermandosi solamente più avanti.

Neppure le ulteriori illazioni

circa un’eventuale incapacità alla guida dell’altra protagonista – che la

medesima avrebbe tentato di dissimulare spostando la vettura oltre il tunnel di

__________ (ciò che da un lato può facilmente spiegarsi con il fatto che la

presenza della vetture sul luogo dell’incidente avrebbe giocoforza portato al

collasso della circolazione e dall’altro non corrisponde neppure al vero,

atteso che entrambe hanno atteso l’arrivo della polizia) – non trovano conferma

agli atti.

Giova infine ricordare che in

materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice

penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un

incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile

eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le

rispettive assicurazioni.

Visto quanto precede, questo

giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente

commesso l’infrazione ascrittale.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,

34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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