30.2007.365
Circolare nell'abitato a velocità elevata; inoltre avere due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti
11 maggio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.365
Data decisione, Autorità:
11.05.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare nell'abitato a velocità elevata; inoltre avere due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.365
32004/810
Bellinzona
11
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. 32004/810 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
Fatti
A. LaCRTE 1 con decisione
30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________, circolava nell’abitato di __________ a velocità elevata lasciando
una traccia di frenata di m. 28 su una strada in salita ove vige il limite di 50 km/h. Inoltre la vettura aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”.
Fatti accertati il 1°
settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2
LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice,
chiedendo in sostanza una riduzione della multa.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 17 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;
art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
Per l’art. 29 cpv. 1
prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di
sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su
tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità
(art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque conduce un veicolo di
cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.
93.
cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a
colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del
veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che
non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).
Per la messa in circolazione
di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l’elenco allegato
all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato a
velocità elevata, lasciando una traccia di frenata di 28 metri su una strada in salita ove vige il limite di 50 km/h. Gli rimprovera inoltre che la sua vettura aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
La decisione trae origine dal
rapporto di polizia 18 settembre 2007, redatto a seguito di un infortunio della
circolazione stradale occorso al ricorrente, nella misura in cui si è visto la
corsia di marcia ostruita dalla vettura di un altro conducente che non si è
avveduto del suo sopraggiungere (cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4.
L’insorgente non
contesta di per sé gli addebiti mossigli, limitandosi a fornire precisazioni e giustificazioni
per quanto riguarda la velocità elevata. In particolare, egli afferma che:
“1. È vero che avevo 2
pneumatici anteriori non regolamentari.
2.
La mia vettura non è
provvista di ABS per la frenata.
3.
Venivo da una discesa
con notevole pendenza e non da una salita come da voi erroneamente scritto,
vedi foto allegata.
4.
La velocità visto la
difficoltà sia della vettura in frenata che della pendenza stradale non è
facile da stabilire con una certa esattezza”.
Egli conclude affermando
quanto segue: “Vi chiedo gentilmente di rivedere la contravvenzione, visto
che sono apprendista e guadagno ca. Fr. 500.- al mese e la colpa per il
sinistro avvenuto non è tutta mia”.
5.
Innanzitutto, è d’uopo
sottolineare che l’autorità di prime cure non ascrive al ricorrente la responsabilità
dell’incidente, ma, sulla base degli accertamenti esperiti in loco dalla
polizia, gli muove rimproveri precisi e indipendenti, ovvero di aver circolato
con gli pneumatici lisci e di aver tenuto una velocità superiore al limite consentito.
Ciò posto, va detto che le
considerazioni espresse in relazione alla velocità non sono né pertinenti né
tanto meno liberatorie. In effetti, sebbene egli provenisse da una lieve
discesa, che precede il sottopassaggio autostradale, dalle foto n. 1 e 2 accluse
al rapporto di polizia ben si evince che nel punto in cui è avvenuta la
collisione, dove sono visibili le tracce di frenata, la carreggiata muove una
leggera salita, donde la correttezza dell’indicazione riportata nella decisione
impugnata.
Che la strada sia in pendenza
e la vettura sprovvista del sistema ABS non giustifica, a non avere dubbi, la
commissione di un eccesso di velocità, ma impone a maggior ragione di usare
prudenza e adeguare la velocità (oltretutto in presenza di un sottopassaggio,
posto al termine di una curva ove la visuale non è ampia; situazione certamente
nota all’insorgente, giacché domiciliato in zona; cfr. intestazione ricorso).
Certo è che la traccia di
frenata di 28 metri lascia supporre che egli circolasse a una velocità
superiore al limite generale di 50 km/h, atteso che in condizioni normali
(fondo stradale asciutto come in concreto) lo spazio di frenata di una vettura
che viaggia a tale velocità è di circa 17 metri, distanza che non può aumentare
sino a 28 metri per il solo motivo che gli pneumatici anteriori sono privi di
sufficienti rilievi antiscivolanti.
In definitiva, come detto, le considerazioni
espresse non permettono di principio di scostarsi dalla decisone impugnata.
6.
Quanto alla
commisurazione della multa, sebbene l’importo risulti di per sé giustificato
dalle violazioni commesse dall’insorgente e sostanzialmente non contestate, questo
giudice ritiene nondimeno opportuno, data la situazione finanziaria da lui
allegata, ridurre la stessa a fr. 200.-, con conseguente adeguamento degli
oneri di primo grado. È in ogni caso data facoltà al ricorrente di chiedere una
rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente
in materia.
Il ricorso va pertanto accolto
in tale misura e la decisione riformata di conseguenza, rinunciando al prelievo
di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32
cpv. 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1
OSStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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