30.2007.367
Eseguire un movimento che impedisce la manovra sicura del veicolo; apportare al motoveicolo una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame
23 aprile 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2007.367
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire un movimento che impedisce la manovra sicura del veicolo; apportare al motoveicolo una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
MOTO / MOTOVEICOLI
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 34 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2007.367
33195/802
Bellinzona
23
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
7 dicembre 2007 n. 33195/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 7 dicembre
2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di
giustizi di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati
Fatti
il 14 ottobre 2007 in territorio di __________:
“Alla guida del motoveicolo
TI __________ eseguiva un movimento (circolazione su una sola ruota) che
impediva la manovra sicura del veicolo. Inoltre al motoveicolo è stata
apportata una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame”;
che il ricorrente si aggrava
ora davanti a questo giudice lamentando da un lato il fatto che l’autorità di
prime cure non ha tenuto conto, nell’emanazione della decisione impugnata, delle
osservazioni al rapporto di contravvenzione da lui presentate il 23 ottobre
2007 e sottolineando dall’altro lato che non dispone di grossi mezzo finanziari
per far fronte al pagamento della multa, in quanto apprendista;
che in concreto il ricorrente
dà atto che le osservazioni datate 20, ma spedite il 23 ottobre 2007 per posta
semplice – e non già per plico raccomandato, ciò che avrebbe permesso di
comprovare l’avvenuto invio – non sono mai pervenute alla Polizia comunale,
ragion per cui quest’ultima ha trasmesso l’incarto alla CRTE 1 indicando che
non sono state presentate giustificazioni (cfr. croce apposta in basso);
che di conseguenza la CRTE 1
si è pronunciata considerando, suo malgrado a torto, che nei termini di legge
non sono pervenute osservazioni;
che in linea di principio la
Considerandi
mancata presa in considerazione delle osservazioni prima dell’emanazione della
decisione comporta l’annullamento della decisione in ordine per violazione del
diritto di essere sentito;
che l’annullamento in ordine
avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;
che motivi di economia processuale
non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, di procedere
all’annullamento in ordine;
che il ricorrente infatti, pur
sottolineando la mancata intenzionalità delle infrazioni e dimostrando tutto il
suo rincrescimento per l’accaduto, non le contesta, ma si limita in sostanza a
chiedere una riduzione della multa in considerazione del suo statuto di
apprendista;
che – alla luce di tutte le
circostanze del caso concreto – questo giudice ritiene che una multa di fr.
150.
-, sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni
commesse, rettamente commisurata al grado di colpa (la negligenza è infatti
punibile in applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCStr) e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 150.-, con
conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado;
che l’esito del gravame
imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);
tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dalla
ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto
eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93
cifra 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 96 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett.
f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e
alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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