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Decisione

30.2007.367

Eseguire un movimento che impedisce la manovra sicura del veicolo; apportare al motoveicolo una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame

23 aprile 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il 14 ottobre 2007 in territorio di __________:

“Alla guida del motoveicolo

TI __________ eseguiva un movimento (circolazione su una sola ruota) che

impediva la manovra sicura del veicolo. Inoltre al motoveicolo è stata

apportata una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame”;

che il ricorrente si aggrava

ora davanti a questo giudice lamentando da un lato il fatto che l’autorità di

prime cure non ha tenuto conto, nell’emanazione della decisione impugnata, delle

osservazioni al rapporto di contravvenzione da lui presentate il 23 ottobre

2007 e sottolineando dall’altro lato che non dispone di grossi mezzo finanziari

per far fronte al pagamento della multa, in quanto apprendista;

che in concreto il ricorrente

dà atto che le osservazioni datate 20, ma spedite il 23 ottobre 2007 per posta

semplice – e non già per plico raccomandato, ciò che avrebbe permesso di

comprovare l’avvenuto invio – non sono mai pervenute alla Polizia comunale,

ragion per cui quest’ultima ha trasmesso l’incarto alla CRTE 1 indicando che

non sono state presentate giustificazioni (cfr. croce apposta in basso);

che di conseguenza la CRTE 1

si è pronunciata considerando, suo malgrado a torto, che nei termini di legge

non sono pervenute osservazioni;

che in linea di principio la

Considerandi

mancata presa in considerazione delle osservazioni prima dell’emanazione della

decisione comporta l’annullamento della decisione in ordine per violazione del

diritto di essere sentito;

che l’annullamento in ordine

avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;

che motivi di economia processuale

non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, di procedere

all’annullamento in ordine;

che il ricorrente infatti, pur

sottolineando la mancata intenzionalità delle infrazioni e dimostrando tutto il

suo rincrescimento per l’accaduto, non le contesta, ma si limita in sostanza a

chiedere una riduzione della multa in considerazione del suo statuto di

apprendista;

che – alla luce di tutte le

circostanze del caso concreto – questo giudice ritiene che una multa di fr.

150.

-, sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni

commesse, rettamente commisurata al grado di colpa (la negligenza è infatti

punibile in applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCStr) e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto

essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 150.-, con

conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado;

che l’esito del gravame

imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);

tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dalla

ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto

eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93

cifra 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 96 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett.

f OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e

alle spese di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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