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Decisione

30.2007.369

Posteggiare su un'area recante il divieto di fermata

2 giugno 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 23

novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ in un’area in cui è segnalato il divieto di fermata”.

Fatti accertati il 27 maggio

2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 30 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, con comunicazione 15 febbraio 2008, si astiene dal formulare

osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il segnale «Divieto di

fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista

di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio in aree su cui è segnalato il divieto di fermata –

fino a 60 minuti – l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari

(RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n.

230.

).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è

segnalato il divieto di fermata in via __________ a __________.

4.

Il ricorrente non

contesta di per sé di aver parcheggiato il suo veicolo sull’area in questione,

specificando del resto che “l’unico spazio ancora disponibile per il

posteggio (…) sull’intera carreggiata “a lago” era quello in prossimità di due

cartelli stradali posizionati su due blocchi di cemento indicanti un divieto di

fermata” (illustrati dalle fotografie di cui ai doc. B e C prodotti con il

gravame). Egli si giustifica nondimeno invocando, da un lato, una prassi

pluriennale e immutata della Polizia Comunale di __________ e della Polizia

cantonale, in virtù della quale non vengono emesse contravvenzioni agli

automezzi posteggiati sul lato “a lago” nella zona __________, al fine di non

ostacolare il turismo della località; dall’altro lato, contesta la validità

della segnaletica, poiché priva di una base legale e posata in maniera non

conforme alle prescrizioni contemplate nella relativa ordinanza.

5.

Invitato a esprimersi

sulle doglianze ricorsuali, l’agente accertatore ha precisato che “la

segnaletica provvisoria in zona __________ (segnali di divieto di fermata) Doc.

B per la lunghezza di 12m, è stata posata per consentire l’incrocio dei veicoli

in transito, in quanto durante la stagione estiva, specialmente alla domenica,

vi sono diverse vetture parcheggiate in maniera abusiva” (cfr. osservazioni

11.

febbraio 2008).

Di fronte alle precisazioni

dell’agente, l’insorgente contesta di tutto e di più: in primo luogo mette in

dubbio che la polizia comunale disponesse di una base legale sufficiente e di

una decisione dell’autorità competente per la posa dei segnali in parola, la

prova del contrario spettando all’autorità. Contesta dipoi la provvisorietà degli

stessi, asserendo che erano da lungo tempo presenti a bordo della strada, come

pure il senso logico del tipo di segnaletica scelto. Precisa la censura

relativa alla non-conformità dei segnali alle prescrizioni dell’OSStr, nel

senso che non indicano l’inizio e il termine della zona di divieto di fermata e

da ultimo – giocando sull’indisciplinatezza di coloro che si permettono di

spostare a loro piacimento la segnaletica provvisoria – contesta che la

lunghezza del divieto fosse effettivamente di 12 metri, sebbene ciò appaia

ininfluente ai fini del giudizio, atteso che, per suo stesso dire, la vettura

era immobilizzata all’interno dell’area di divieto.

6.

In concreto, va anzitutto

rilevato che quand’anche l’esistenza dell’asserta prassi pluriennale della

polizia consistente nel tollerare lo stazionamento abusivo di veicoli sul lato

“a lago” della via __________ – invero non confermata ma neppure smentita

dall’agente – fosse ammessa, la stessa sarebbe di fatto superata dalla segnaletica

provvisoria (volta a consentire l’incrocio di veicoli in transito) che ci

occupa. In proposito, occorre precisare che la base legale dell’infrazione

rimproverata al ricorrente sta, come menzionato nella decisione impugnata, nei

combinati art. 3 cpv. 6 LCStr il quale recita che in casi speciali, la polizia

può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o

deviare temporaneamente la circolazione (disposizione esemplificativa),

nell’art. 27 LCStr che sancisce l’obbligo di rispettare la segnaletica, come

pure nell’art. 30 OSStr che regge il segnale di prescrizione violato, perfettamente

idoneo alla finalità perseguita, giacché vieta ogni tipo di immobilizzazione

(sia esso un parcheggio o una fermata) suscettibile di rendere difficoltoso

l’incrocio di veicoli (si noti che la “fermata”, nel senso della legislazione

sulla circolazione stradale, è intesa come la sosta destinata a far salire o

scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci; art. 18 e 19 ONC).

Per quanto attiene alla legalità

della segnaletica, trova applicazione l’art. 107 cpv. 4 OSStr, secondo il quale

solo quelle misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr) che

devono essere valide per più di 8 giorni, vanno decise e pubblicate in

procedura ordinaria dall’autorità o dall’Ufficio federale.

A contrario, provvedimenti

volti a disciplinare il traffico inferiori agli 8 giorni, come in casu

(da accertamenti eseguiti da questo giudice presso la Polizia comunale di __________,

risulta in effetti che la segnaletica in esame è posata di norma ogni domenica

(come nelle circostanze di tempo dell’infrazione), salvo rare occasioni in cui

è posata anche di sabato), non necessitano di seguire la procedura ordinaria ex

art. 107 cpv. 1 LCStr che presuppone l’emanazione di una decisione formale

della competente autorità e la pubblicazione sul foglio ufficiale. Ne segue che

per la fattispecie di cui si discute vi era una sufficiente base legale e non occorreva

alcuna decisione.

7.

Il gravame deve tuttavia

trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

A norma dell’art. 30 cpv. 3

OSStr l’inizio, la ripetizione e la fine del divieto di fermata sono indicati

dal «Cartello d’inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di

fine» (5.06; cfr. inoltre art. 64 cpv. 3 seconda frase OSStr). A seconda delle

condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche

indicato dal «Cartello di direzione» (5.07).

Nella fattispecie concreta, al

di là dei vari elementi – non ufficiali – utilizzati per meglio definire e

rendere visibile l’estensione del divieto (nastro di plastica, cono ecc.), risulta

dalla documentazione fotografica agli atti che i segnali non erano muniti di alcun

cartello complementare indicante l’inizio e la fine del tratto sul quale vigeva

il divieto. Ne segue che, in difetto del necessario cartello ufficiale previsto

dall’OSStr, la segnaletica in esame non è appropriata a esprimere il divieto

posto in essere dalla polizia (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad

art. 27 LCStr). In altri termini, la segnaletica non esplica forza

obbligatoria, poiché affetta da difetto tecnico, di modo che il ricorrente deve

essere prosciolto dall’addebito mossogli.

In esito a quanto precede, il

ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito

del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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