30.2007.369
Posteggiare su un'area recante il divieto di fermata
2 giugno 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.369
Data decisione, Autorità:
02.06.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un'area recante il divieto di fermata
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.369
30687/810
Bellinzona
2
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 dicembre 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
23 novembre 2007 n. 30687/810 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 15 febbraio 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 23
novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ in un’area in cui è segnalato il divieto di fermata”.
Fatti accertati il 27 maggio
2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 30 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, con comunicazione 15 febbraio 2008, si astiene dal formulare
osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il segnale «Divieto di
fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista
di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il parcheggio in aree su cui è segnalato il divieto di fermata –
fino a 60 minuti – l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n.
230.
).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette
disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è
segnalato il divieto di fermata in via __________ a __________.
4.
Il ricorrente non
contesta di per sé di aver parcheggiato il suo veicolo sull’area in questione,
specificando del resto che “l’unico spazio ancora disponibile per il
posteggio (…) sull’intera carreggiata “a lago” era quello in prossimità di due
cartelli stradali posizionati su due blocchi di cemento indicanti un divieto di
fermata” (illustrati dalle fotografie di cui ai doc. B e C prodotti con il
gravame). Egli si giustifica nondimeno invocando, da un lato, una prassi
pluriennale e immutata della Polizia Comunale di __________ e della Polizia
cantonale, in virtù della quale non vengono emesse contravvenzioni agli
automezzi posteggiati sul lato “a lago” nella zona __________, al fine di non
ostacolare il turismo della località; dall’altro lato, contesta la validità
della segnaletica, poiché priva di una base legale e posata in maniera non
conforme alle prescrizioni contemplate nella relativa ordinanza.
5.
Invitato a esprimersi
sulle doglianze ricorsuali, l’agente accertatore ha precisato che “la
segnaletica provvisoria in zona __________ (segnali di divieto di fermata) Doc.
B per la lunghezza di 12m, è stata posata per consentire l’incrocio dei veicoli
in transito, in quanto durante la stagione estiva, specialmente alla domenica,
vi sono diverse vetture parcheggiate in maniera abusiva” (cfr. osservazioni
11.
febbraio 2008).
Di fronte alle precisazioni
dell’agente, l’insorgente contesta di tutto e di più: in primo luogo mette in
dubbio che la polizia comunale disponesse di una base legale sufficiente e di
una decisione dell’autorità competente per la posa dei segnali in parola, la
prova del contrario spettando all’autorità. Contesta dipoi la provvisorietà degli
stessi, asserendo che erano da lungo tempo presenti a bordo della strada, come
pure il senso logico del tipo di segnaletica scelto. Precisa la censura
relativa alla non-conformità dei segnali alle prescrizioni dell’OSStr, nel
senso che non indicano l’inizio e il termine della zona di divieto di fermata e
da ultimo – giocando sull’indisciplinatezza di coloro che si permettono di
spostare a loro piacimento la segnaletica provvisoria – contesta che la
lunghezza del divieto fosse effettivamente di 12 metri, sebbene ciò appaia
ininfluente ai fini del giudizio, atteso che, per suo stesso dire, la vettura
era immobilizzata all’interno dell’area di divieto.
6.
In concreto, va anzitutto
rilevato che quand’anche l’esistenza dell’asserta prassi pluriennale della
polizia consistente nel tollerare lo stazionamento abusivo di veicoli sul lato
“a lago” della via __________ – invero non confermata ma neppure smentita
dall’agente – fosse ammessa, la stessa sarebbe di fatto superata dalla segnaletica
provvisoria (volta a consentire l’incrocio di veicoli in transito) che ci
occupa. In proposito, occorre precisare che la base legale dell’infrazione
rimproverata al ricorrente sta, come menzionato nella decisione impugnata, nei
combinati art. 3 cpv. 6 LCStr il quale recita che in casi speciali, la polizia
può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o
deviare temporaneamente la circolazione (disposizione esemplificativa),
nell’art. 27 LCStr che sancisce l’obbligo di rispettare la segnaletica, come
pure nell’art. 30 OSStr che regge il segnale di prescrizione violato, perfettamente
idoneo alla finalità perseguita, giacché vieta ogni tipo di immobilizzazione
(sia esso un parcheggio o una fermata) suscettibile di rendere difficoltoso
l’incrocio di veicoli (si noti che la “fermata”, nel senso della legislazione
sulla circolazione stradale, è intesa come la sosta destinata a far salire o
scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci; art. 18 e 19 ONC).
Per quanto attiene alla legalità
della segnaletica, trova applicazione l’art. 107 cpv. 4 OSStr, secondo il quale
solo quelle misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr) che
devono essere valide per più di 8 giorni, vanno decise e pubblicate in
procedura ordinaria dall’autorità o dall’Ufficio federale.
A contrario, provvedimenti
volti a disciplinare il traffico inferiori agli 8 giorni, come in casu
(da accertamenti eseguiti da questo giudice presso la Polizia comunale di __________,
risulta in effetti che la segnaletica in esame è posata di norma ogni domenica
(come nelle circostanze di tempo dell’infrazione), salvo rare occasioni in cui
è posata anche di sabato), non necessitano di seguire la procedura ordinaria ex
art. 107 cpv. 1 LCStr che presuppone l’emanazione di una decisione formale
della competente autorità e la pubblicazione sul foglio ufficiale. Ne segue che
per la fattispecie di cui si discute vi era una sufficiente base legale e non occorreva
alcuna decisione.
7.
Il gravame deve tuttavia
trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
A norma dell’art. 30 cpv. 3
OSStr l’inizio, la ripetizione e la fine del divieto di fermata sono indicati
dal «Cartello d’inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di
fine» (5.06; cfr. inoltre art. 64 cpv. 3 seconda frase OSStr). A seconda delle
condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche
indicato dal «Cartello di direzione» (5.07).
Nella fattispecie concreta, al
di là dei vari elementi – non ufficiali – utilizzati per meglio definire e
rendere visibile l’estensione del divieto (nastro di plastica, cono ecc.), risulta
dalla documentazione fotografica agli atti che i segnali non erano muniti di alcun
cartello complementare indicante l’inizio e la fine del tratto sul quale vigeva
il divieto. Ne segue che, in difetto del necessario cartello ufficiale previsto
dall’OSStr, la segnaletica in esame non è appropriata a esprimere il divieto
posto in essere dalla polizia (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad
art. 27 LCStr). In altri termini, la segnaletica non esplica forza
obbligatoria, poiché affetta da difetto tecnico, di modo che il ricorrente deve
essere prosciolto dall’addebito mossogli.
In esito a quanto precede, il
ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito
del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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