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Decisione

30.2007.37

Eseguire un sorpasso e superare la doppia linea di sicurezza

10 dicembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fari delle automobili in direzione dell’agente e un numero imprecisato di

altri scooter e motoveicoli, vi potrebbe essere stato un errore da parte

dell’agente, il quale si sarebbe trovato, a suo dire, in una prospettiva

sfavorevole per lui e di conseguenza non avrebbe visto come effettivamente si

sia svolta la manovra di sorpasso.

5. In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

C’è da dire che l’agente, a

differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e amministrative. Tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non

corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste

conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo motivo, si

rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella

versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di

conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (“Beweiswürdigkeit”).

Nell’evenienza

concreta, non vi è motivo di dubitare della constatazione effettuata dall’agente,

ribadita fermamente a più riprese. D’altro canto il ricorrente si limita ad

affermare di non aver, con la manovra di sorpasso, oltrepassato la doppia linea

di sicurezza producendo una documentazione fotografica, postuma all’accaduto, che

lo ritrae in piedi (cosa di per sé vietata) nel punto in cui i fatti si

sarebbero svolti, senza che da ciò sia dimostrata o anche solo resa verosimile

l’inconsistenza del rimprovero mossogli.

Inoltre è interessante rilevare

che nelle osservazioni 13 novembre 2006 sopra citate l’insorgente non

contestava in alcuna maniera le modalità dell’accertamento eseguito

Considerandi

dall’agente. Egli, dopo avere descritto la situazione del traffico

(caratterizzata, a suo dire, da autisti indisciplinati un po’ a destra e un po’

a sinistra), asserisce di avere subito annunciato all’agente che aveva eseguito

tale manovra per evitare la collisione con un autoveicolo che si era spostato a

sinistra senza segnalare il proprio cambiamento di direzione.

Ora, se la manovra eseguita

fosse stata corretta non avrebbe avuto bisogno di giustificare la stessa e

cercare la comprensione dell’agente. Solamente in sede di ricorso - dopo avere

preso atto dell’ “inflessibilità” della decisione - egli ha contestato

l’operato dell’agente ipotizzando l’errore umano, ciò che lascia invero sorgere

il dubbio che si tratti di argomentazioni pretestuose.

Ad ogni buon conto la

configurazione della carreggiata percorsa dal ricorrente e il fatto che pochi

metri più avanti del punto dell’infrazione vi è la fermata dell’autobus (che

induce i veicoli a mantenersi al centro della corsia) non permette certo di

effettuare un sorpasso con sufficiente spazio laterale di sicurezza senza

invadere la corsia di contromano. Non va infatti dimenticato che è permesso

sorpassare a destra della linea di sicurezza solo se la manovra non disturba

chi circola nella medesima metà della carreggiata (art. 11 cpv. 3 ONC).

V’è inoltre da chiedersi come

mai il ricorrente “all’ora di massima congestione del traffico in centro a

Lugano” (cfr. osservazioni 2 giugno 2007 dell’insorgente medesimo) abbia

deciso di effettuare un sorpasso in contrasto con le norme della circolazione e

le più elementari regole di sicurezza. Se la circolazione è ferma o procede a

singhiozzi i motoveicoli devono, proprio per non mettere in pericolo gli altri

utenti della strada, rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti

istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente

ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge. Si noti, infine, che trattandosi di un’infrazione non

contemplata nell’Ordinanza sulle multe disciplinare e quindi perseguibile in via

ordinaria, l’autorità di prime cure ha rettamente prelevato gli oneri

processuali previsti dalla legge per questo tipo di procedura.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr, art 73 cpv. 6 lett. a OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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