30.2007.37
Eseguire un sorpasso e superare la doppia linea di sicurezza
10 dicembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.37
Data decisione, Autorità:
10.12.2007, PRPEN
Titolo:
Eseguire un sorpasso e superare la doppia linea di sicurezza
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.37
2364/801
Bellinzona
10 dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
26 gennaio 2007 n. 2364/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 21 maggio 2007 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo __________ effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della
doppia linea di sicurezza”.
Fatti accertati il __________
in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 73 cpv.
6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
osservazioni 21 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Per l’art. 34 cpv. 2
LCStr sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza i veicoli devono
sempre circolare alla destra di queste linee. Le singole linee hanno il
seguente significato: è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di
sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6
lett. a OSStr).
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di avere
effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di
sicurezza.
L’infrazione è stata
constatata da un agente di polizia, il quale nel suo rapporto di contro
osservazioni 10 maggio 2007 ha precisato che: “La mia posizione era tale da
poter rilevare, senza ombra di dubbio e in modo inequivocabile, qualsiasi
infrazione che gli utenti avrebbero potuto commettere su quel tratto di
carreggiata. Il fatto che il signor RI 1 abbia dovuto spostarsi a causa della
vettura che lo precedeva, non lo ritengo giustificato per procedere
all’abbandono della procedura. Lo stesso è senz’altro cosciente del fatto che
quando si circola in colonna, bisogna mantenere una distanza di sicurezza, onde
prevenire eventuali situazioni di pericolo”.
4. Il ricorrente dal canto
suo nega l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure. Egli sostiene di aver
si effettuato il sorpasso a sinistra della vettura ma di non aver oltrepassato
la doppia linea di sicurezza e descrive l’accaduto in questo modo: “Percorrendo
la strada che dal __________ arriva fino a Paradiso mi trovo coinvolto in un
traffico completamente bloccato dalle auto, purtroppo gli autisti indisciplinati
erano un po’ a destra e un po’ a sinistra. Dopo aver atteso 15 minuti dietro le
auto per percorrere dal __________ al primo semaforo direzione Paradiso,
superato l’incrocio bloccato dalle auto mi dirigo a una velocità bassissima
(come da verbale, non creando pericoli) all’altezza del __________ un’auto si
spinge verso destra (recte: sinistra) senza segnalare il suo movimento, quindi
per evitare un contatto e creando ulteriore traffico mi sposto a destra (recte:
sinistra) ma senza superare la doppia linea” (cfr. osservazioni 13 novembre
2006 al rapporto di contravvenzione).
Con il ricorso 7
febbraio 2007, al quale allega anche una documentazione fotografica, egli
sostiene che, considerata l’ora ovvero le 17.00, il traffico dell’ora di punta,
Fatti
i fari delle automobili in direzione dell’agente e un numero imprecisato di
altri scooter e motoveicoli, vi potrebbe essere stato un errore da parte
dell’agente, il quale si sarebbe trovato, a suo dire, in una prospettiva
sfavorevole per lui e di conseguenza non avrebbe visto come effettivamente si
sia svolta la manovra di sorpasso.
5. In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
C’è da dire che l’agente, a
differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative. Tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non
corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste
conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo motivo, si
rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella
versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di
conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (“Beweiswürdigkeit”).
Nell’evenienza
concreta, non vi è motivo di dubitare della constatazione effettuata dall’agente,
ribadita fermamente a più riprese. D’altro canto il ricorrente si limita ad
affermare di non aver, con la manovra di sorpasso, oltrepassato la doppia linea
di sicurezza producendo una documentazione fotografica, postuma all’accaduto, che
lo ritrae in piedi (cosa di per sé vietata) nel punto in cui i fatti si
sarebbero svolti, senza che da ciò sia dimostrata o anche solo resa verosimile
l’inconsistenza del rimprovero mossogli.
Inoltre è interessante rilevare
che nelle osservazioni 13 novembre 2006 sopra citate l’insorgente non
contestava in alcuna maniera le modalità dell’accertamento eseguito
Considerandi
dall’agente. Egli, dopo avere descritto la situazione del traffico
(caratterizzata, a suo dire, da autisti indisciplinati un po’ a destra e un po’
a sinistra), asserisce di avere subito annunciato all’agente che aveva eseguito
tale manovra per evitare la collisione con un autoveicolo che si era spostato a
sinistra senza segnalare il proprio cambiamento di direzione.
Ora, se la manovra eseguita
fosse stata corretta non avrebbe avuto bisogno di giustificare la stessa e
cercare la comprensione dell’agente. Solamente in sede di ricorso - dopo avere
preso atto dell’ “inflessibilità” della decisione - egli ha contestato
l’operato dell’agente ipotizzando l’errore umano, ciò che lascia invero sorgere
il dubbio che si tratti di argomentazioni pretestuose.
Ad ogni buon conto la
configurazione della carreggiata percorsa dal ricorrente e il fatto che pochi
metri più avanti del punto dell’infrazione vi è la fermata dell’autobus (che
induce i veicoli a mantenersi al centro della corsia) non permette certo di
effettuare un sorpasso con sufficiente spazio laterale di sicurezza senza
invadere la corsia di contromano. Non va infatti dimenticato che è permesso
sorpassare a destra della linea di sicurezza solo se la manovra non disturba
chi circola nella medesima metà della carreggiata (art. 11 cpv. 3 ONC).
V’è inoltre da chiedersi come
mai il ricorrente “all’ora di massima congestione del traffico in centro a
Lugano” (cfr. osservazioni 2 giugno 2007 dell’insorgente medesimo) abbia
deciso di effettuare un sorpasso in contrasto con le norme della circolazione e
le più elementari regole di sicurezza. Se la circolazione è ferma o procede a
singhiozzi i motoveicoli devono, proprio per non mettere in pericolo gli altri
utenti della strada, rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti
istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente
ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Si noti, infine, che trattandosi di un’infrazione non
contemplata nell’Ordinanza sulle multe disciplinare e quindi perseguibile in via
ordinaria, l’autorità di prime cure ha rettamente prelevato gli oneri
processuali previsti dalla legge per questo tipo di procedura.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr, art 73 cpv. 6 lett. a OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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