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Decisione

30.2007.370

Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

3 giugno 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 9 novembre 2007 n.

29023/807 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, addebitandogli inoltre una

tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per avere circolato

nell'abitato con il veicolo TI __________ alla velocità punibile, dedotto il

margine di tolleranza, di 57 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.

Fatti avvenuti il 23 marzo 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. La medesima autorità con

decisioni datate 19 dicembre 2008 n. 34639/810 e 35323/890 ha inflitto

all’insorgente due multe di fr. 40.- ciascuna, oltre alle relative tasse di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la medesima infrazione

compiuta in due occasioni distinte, e meglio per aver omesso di porre il disco

di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 2 rispettivamente

il 4 settembre 2008 in territorio di __________.

Le risoluzioni sono state rese

in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.

C. Contro predette pronunce

dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo, in

sostanza, di annullare tasse e spese aggiunte in procedura ordinaria; mentre

nel primo ricorso giustifica la sua richiesta, estendendola addirittura

all’annullamento della multa, a causa di una presunta violazione del diritto di

essere sentito, nel secondo atto ricorsuale – inoltrato contro le risoluzioni

datate 19 dicembre 2008 – egli invoca la sua precaria situazione finanziaria e

personale.

D. La CRTE 1 nelle sue

osservazioni 22 gennaio 2009 relative ai procedimenti avviati in relazione alle

infrazioni al traffico stazionario si astiene dal formulare osservazioni,

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio, mentre nelle

osservazioni 26 gennaio 2009 a seguito del ricorso contro la multa per eccesso

di velocità chiede che lo stesso sia respinto e la decisione impugnata

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dei gravami

sono date dall'art. 4 LPContr. I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito lamentata dal

ricorrente nel ricorso 29 novembre 2007, secondo il quale l’autorità di prime

cure avrebbe omesso di prendere in considerazione non meglio specificate

osservazioni (peraltro neppure prodotte con il gravame) al rapporto di

contravvenzione emesso dalla Polizia comunale di __________, in cui avrebbe

“motivato” l’infrazione con il fatto che era “la I volta”.

Chiamata ad esprimersi sulle

doglianze ricorsuali, la polizia comunale ha precisato che “in riferimento

alla contravvenzione in oggetto, ai nostri servizi il signor __________ non ha

mai inoltrato giustificazioni scritte. Il signor __________ aveva inoltrato

delle giustificazioni per un’altra contravvenzione ed ha ricevuto risposta in

merito”, confermando conseguentemente la contravvenzione in oggetto (cfr.

contro osservazioni 21 gennaio 2009, sulle quali l’insorgente è rimasto silente

nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con scritto raccomandato

28 gennaio 2009).

In siffatte evenienze la

censura sollevata non risulta essere fondata, di modo che i ricorsi possono

essere evasi nel merito.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 27

cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. I segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità

massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli

non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr;

cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).

Per l’art. 48 cpv. 4 OSStr, il

conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata

come “Parcheggio con disco” deve posizionare la freccia del disco sulla

lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben

visibile dietro il parabrezza, ritenuto che le indicazioni del disco non devono

essere modificate prima della partenza del veicolo.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il superamento, nelle località, della velocità massima consentita

da 6 a 10 km/h, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari

(RS 741.031; OMD), commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n.

303.

b); la pena è invece di fr. 40.- per l’omissione di porre o applicare in maniera

non ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza (infrazione n.

202.

).

3.

La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di avere circolato nell'abitato

di __________ con il veicolo TI __________ alla velocità punibile, dedotto il

margine di tolleranza, di 57 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti. Rimprovera inoltre al multato di aver omesso di porre il disco di parcheggio

dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 2 rispettivamente il 4 settembre 2008 in territorio di __________.

4.

Il ricorrente, in

entrambi i gravami, non contesta le infrazioni come tali, ma chiede di poter

pagare le multe scevre di tasse e spese di giustizia aggiunte in procedura

ordinaria, vista la sua situazione finanziaria (in proposito, nelle

osservazioni 16 ottobre 2008 egli accennava di essere disoccupato) e personale

(invocando asserti problemi di salute).

Orbene, pur con tutta la

comprensione per la situazione personale e finanziaria evocata dall’insorgente,

questi non ha sufficientemente circostanziato la sue asserte difficoltà

finanziarie. Inoltre, dal fascicolo processuale non emerge che egli abbia

obblighi di mantenimento particolari tali da impedirgli di far fronte a un

pagamento, seppur rateale, delle multe.

In difetto di ulteriori

elementi che attestino le sue entrate rispettivamente uscite, non vi è quindi

spazio per scostarsi dalle decisioni impugnate.

Giovi poi rilevare che, per

quanto noto a questo giudice, il ricorrente è solito lasciar scadere

infruttuoso il termine di 30 giorni fissato dalla legge per saldare la multa in

procedura disciplinare, ciò che comporta giocoforza l’avvio della procedura

ordinaria, con l’aggiunta di eventuali tasse e spese di giustizia prevista

dall’art. 2 cpv. 3 LPContr nel caso di condanna. Già negli anni passati questo

Tribunale aveva avuto modo di renderlo edotto su tale aspetto (incarti

30.2003

, 30.2003.117 e 30.2003.118). Conformemente al principio della buona

fede, ritenuto che le infrazioni non erano contestate, egli avrebbe quindi

perlomeno potuto chiedere una rateazione della multa e non attendere l’avvio

della procedura ordinaria, tanto più che la Polizia Città di __________, preso

atto del suo scritto 16 ottobre 2008, aveva confermato la multa disciplinare.

In conclusione, i ricorsi –

infondati – devono essere respinti e le decisioni impugnate confermate. L’esito

del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno

giudizio (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e

finanziaria evocata dal ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere

– in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.

Rimane comunque salva la

facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 48 cpv. 4 OSStr; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti

e le decisioni impugnate confermate.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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