30.2007.370
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
3 giugno 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.370
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
PARCHEGGIO
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.370
30.2009.10
30.2009.11
29023/807
34639/810
35323/890
Bellinzona
3
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 29 novembre 2007 e 23/27
dicembre 2008 presentati da
RI 1, ,
contro
le decisioni
9 novembre 2007 n. 29023/807 e 19 dicembre 2008 n. 34639/810 e n. 35323/890
emesse dalla CRTE 1
viste le osservazioni 22 e 26 gennaio
2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 9 novembre 2007 n.
29023/807 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per avere circolato
nell'abitato con il veicolo TI __________ alla velocità punibile, dedotto il
margine di tolleranza, di 57 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
Fatti avvenuti il 23 marzo 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. La medesima autorità con
decisioni datate 19 dicembre 2008 n. 34639/810 e 35323/890 ha inflitto
all’insorgente due multe di fr. 40.- ciascuna, oltre alle relative tasse di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la medesima infrazione
compiuta in due occasioni distinte, e meglio per aver omesso di porre il disco
di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 2 rispettivamente
il 4 settembre 2008 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.
C. Contro predette pronunce
dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo, in
sostanza, di annullare tasse e spese aggiunte in procedura ordinaria; mentre
nel primo ricorso giustifica la sua richiesta, estendendola addirittura
all’annullamento della multa, a causa di una presunta violazione del diritto di
essere sentito, nel secondo atto ricorsuale – inoltrato contro le risoluzioni
datate 19 dicembre 2008 – egli invoca la sua precaria situazione finanziaria e
personale.
D. La CRTE 1 nelle sue
osservazioni 22 gennaio 2009 relative ai procedimenti avviati in relazione alle
infrazioni al traffico stazionario si astiene dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio, mentre nelle
osservazioni 26 gennaio 2009 a seguito del ricorso contro la multa per eccesso
di velocità chiede che lo stesso sia respinto e la decisione impugnata
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dei gravami
sono date dall'art. 4 LPContr. I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito lamentata dal
ricorrente nel ricorso 29 novembre 2007, secondo il quale l’autorità di prime
cure avrebbe omesso di prendere in considerazione non meglio specificate
osservazioni (peraltro neppure prodotte con il gravame) al rapporto di
contravvenzione emesso dalla Polizia comunale di __________, in cui avrebbe
“motivato” l’infrazione con il fatto che era “la I volta”.
Chiamata ad esprimersi sulle
doglianze ricorsuali, la polizia comunale ha precisato che “in riferimento
alla contravvenzione in oggetto, ai nostri servizi il signor __________ non ha
mai inoltrato giustificazioni scritte. Il signor __________ aveva inoltrato
delle giustificazioni per un’altra contravvenzione ed ha ricevuto risposta in
merito”, confermando conseguentemente la contravvenzione in oggetto (cfr.
contro osservazioni 21 gennaio 2009, sulle quali l’insorgente è rimasto silente
nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con scritto raccomandato
28 gennaio 2009).
In siffatte evenienze la
censura sollevata non risulta essere fondata, di modo che i ricorsi possono
essere evasi nel merito.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 27
cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. I segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità
massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli
non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr;
cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).
Per l’art. 48 cpv. 4 OSStr, il
conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata
come “Parcheggio con disco” deve posizionare la freccia del disco sulla
lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben
visibile dietro il parabrezza, ritenuto che le indicazioni del disco non devono
essere modificate prima della partenza del veicolo.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il superamento, nelle località, della velocità massima consentita
da 6 a 10 km/h, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031; OMD), commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n.
303.
b); la pena è invece di fr. 40.- per l’omissione di porre o applicare in maniera
non ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza (infrazione n.
202.
).
3.
La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di avere circolato nell'abitato
di __________ con il veicolo TI __________ alla velocità punibile, dedotto il
margine di tolleranza, di 57 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti. Rimprovera inoltre al multato di aver omesso di porre il disco di parcheggio
dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 2 rispettivamente il 4 settembre 2008 in territorio di __________.
4.
Il ricorrente, in
entrambi i gravami, non contesta le infrazioni come tali, ma chiede di poter
pagare le multe scevre di tasse e spese di giustizia aggiunte in procedura
ordinaria, vista la sua situazione finanziaria (in proposito, nelle
osservazioni 16 ottobre 2008 egli accennava di essere disoccupato) e personale
(invocando asserti problemi di salute).
Orbene, pur con tutta la
comprensione per la situazione personale e finanziaria evocata dall’insorgente,
questi non ha sufficientemente circostanziato la sue asserte difficoltà
finanziarie. Inoltre, dal fascicolo processuale non emerge che egli abbia
obblighi di mantenimento particolari tali da impedirgli di far fronte a un
pagamento, seppur rateale, delle multe.
In difetto di ulteriori
elementi che attestino le sue entrate rispettivamente uscite, non vi è quindi
spazio per scostarsi dalle decisioni impugnate.
Giovi poi rilevare che, per
quanto noto a questo giudice, il ricorrente è solito lasciar scadere
infruttuoso il termine di 30 giorni fissato dalla legge per saldare la multa in
procedura disciplinare, ciò che comporta giocoforza l’avvio della procedura
ordinaria, con l’aggiunta di eventuali tasse e spese di giustizia prevista
dall’art. 2 cpv. 3 LPContr nel caso di condanna. Già negli anni passati questo
Tribunale aveva avuto modo di renderlo edotto su tale aspetto (incarti
30.2003
, 30.2003.117 e 30.2003.118). Conformemente al principio della buona
fede, ritenuto che le infrazioni non erano contestate, egli avrebbe quindi
perlomeno potuto chiedere una rateazione della multa e non attendere l’avvio
della procedura ordinaria, tanto più che la Polizia Città di __________, preso
atto del suo scritto 16 ottobre 2008, aveva confermato la multa disciplinare.
In conclusione, i ricorsi –
infondati – devono essere respinti e le decisioni impugnate confermate. L’esito
del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno
giudizio (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e
finanziaria evocata dal ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere
– in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.
Rimane comunque salva la
facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 48 cpv. 4 OSStr; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti
e le decisioni impugnate confermate.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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