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Decisione

30.2007.375

Posteggiare omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza

3 giugno 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI__________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il

parabrezza in modo ben visibile”.

Fatti accertati il 23 maggio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 15 gennaio 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 27

cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. L’indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su una

tavola complementare fissata al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica

che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio; questo parchimetro

porta pure l’indicazione «Parchimetro collettivo». Se questo apparecchio

distribuisce un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio, bisogna

applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza

dell’autoveicolo (art. 48 cpv. 7 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile dietro

il parabrezza il tagliando di parcheggio, l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione

pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.2).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il

veicolo TI 59667 omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il

parabrezza in modo ben visibile.

La decisione impugnata trae

origine dall’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il

quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 10 settembre 2007, ha affermato che: “La vettura marca __________ a targhe TI__________, si trovava

parcheggiata nel parcheggio del centro sportivo __________, zona regolata dal

parchimetro collettivo. Il denunciato ha omesso di applicare in maniera ben

visibile il tagliando (non pagato)”.

4.

Il ricorrente, nel

proprio gravame, contesta l’addebito mossogli, asserendo quanto segue:

“Come mio diritto faccio opposizione

a questa ridicola e ingiusta multa!

1) Mia moglie è Tailandese

ha pagato il posteggio e ha messo il numero davanti al parabrezza ma

leggermente girato! L’agente non penso che porti 2 paia d’occhiali o che non ci

vede!

2) C’era vicino un altro

agente di polizia amico dell’altro! L’ho chiamato gli ho fatto vedere il

contrassegno pagato del posteggio, lui ci ha detto che [sarebbe andato]

a dirlo al suo amico agente e che gli avrebbe spiegato il caso!

Ma come vedo niente di

tutto ciò! Se non avessi pagato capirei! [E] poi è la prima volta che ci capita

non la 3 o 4 volta!”.

Chiamato ad esprimersi

sulle doglianze ricorsuali, l’agente denunciante nelle contro osservazioni 11

gennaio 2008 ha smentito l’asserzione dell’insorgente secondo cui vi era un

secondo agente, riconfermando per il resto il precedente rapporto di contro

osservazioni 10 settembre 2007.

5.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, non

vi è motivo di dubitare della versione dell’agente, poiché frutto di una constatazione

di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario

e dovendo pertanto limitarsi ad annotare il numero di targa del veicolo in

contravvenzione.

Non può poi essere disatteso

che nelle prime comparse scritte (12 giugno 2007 e 23 luglio 2007),

l’insorgente non ha minimente contestato l’infrazione, ma si è limitato a

giustificare l’accaduto asserendo di essersi fermato (10 minuti, poi diventati 5

minuti nel secondo scritto) per portare la moglie e la figlioletta di tre anni

e mezzo alla toilette. Circostanza che aveva del resto fatto presente all’agente,

il quale – a giusta ragione – ha tuttavia mantenuto la contravvenzione, giacché

le giustificazioni addotte non erano liberatorie. Si noti che da nessuna parte

menzionava la presenza di un altro agente, biasimando invero l’atteggiamento inflessibile

dell’agente denunciante.

Solamente in sede di ricorso

egli ha sostenuto di aver pagato il parcheggio apponendo dietro il parabrezza

il giustificativo, seppur leggermente girato (circostanza che avrebbe ben

potuto far notare all’agente lì presente).

Orbene, oltre a non essere

credibile poiché invocato per la prima volta nel gravame, dopo che nelle

precedenti comparse non aveva contestato i fatti, tale assunto non è comunque

atto a sminuire l’accertamento puntuale dell’agente, il quale, a differenza del

denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario

di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere

in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.2),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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