30.2007.375
Posteggiare omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza
3 giugno 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.375
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 7 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.375
30900/806
Bellinzona
3
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. n. 30900/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 gennaio 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI__________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il
parabrezza in modo ben visibile”.
Fatti accertati il 23 maggio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 15 gennaio 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 27
cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. L’indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su una
tavola complementare fissata al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica
che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio; questo parchimetro
porta pure l’indicazione «Parchimetro collettivo». Se questo apparecchio
distribuisce un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio, bisogna
applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza
dell’autoveicolo (art. 48 cpv. 7 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile dietro
il parabrezza il tagliando di parcheggio, l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione
pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.2).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo TI 59667 omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il
parabrezza in modo ben visibile.
La decisione impugnata trae
origine dall’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il
quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 10 settembre 2007, ha affermato che: “La vettura marca __________ a targhe TI__________, si trovava
parcheggiata nel parcheggio del centro sportivo __________, zona regolata dal
parchimetro collettivo. Il denunciato ha omesso di applicare in maniera ben
visibile il tagliando (non pagato)”.
4.
Il ricorrente, nel
proprio gravame, contesta l’addebito mossogli, asserendo quanto segue:
“Come mio diritto faccio opposizione
a questa ridicola e ingiusta multa!
1) Mia moglie è Tailandese
ha pagato il posteggio e ha messo il numero davanti al parabrezza ma
leggermente girato! L’agente non penso che porti 2 paia d’occhiali o che non ci
vede!
2) C’era vicino un altro
agente di polizia amico dell’altro! L’ho chiamato gli ho fatto vedere il
contrassegno pagato del posteggio, lui ci ha detto che [sarebbe andato]
a dirlo al suo amico agente e che gli avrebbe spiegato il caso!
Ma come vedo niente di
tutto ciò! Se non avessi pagato capirei! [E] poi è la prima volta che ci capita
non la 3 o 4 volta!”.
Chiamato ad esprimersi
sulle doglianze ricorsuali, l’agente denunciante nelle contro osservazioni 11
gennaio 2008 ha smentito l’asserzione dell’insorgente secondo cui vi era un
secondo agente, riconfermando per il resto il precedente rapporto di contro
osservazioni 10 settembre 2007.
5.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non
vi è motivo di dubitare della versione dell’agente, poiché frutto di una constatazione
di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario
e dovendo pertanto limitarsi ad annotare il numero di targa del veicolo in
contravvenzione.
Non può poi essere disatteso
che nelle prime comparse scritte (12 giugno 2007 e 23 luglio 2007),
l’insorgente non ha minimente contestato l’infrazione, ma si è limitato a
giustificare l’accaduto asserendo di essersi fermato (10 minuti, poi diventati 5
minuti nel secondo scritto) per portare la moglie e la figlioletta di tre anni
e mezzo alla toilette. Circostanza che aveva del resto fatto presente all’agente,
il quale – a giusta ragione – ha tuttavia mantenuto la contravvenzione, giacché
le giustificazioni addotte non erano liberatorie. Si noti che da nessuna parte
menzionava la presenza di un altro agente, biasimando invero l’atteggiamento inflessibile
dell’agente denunciante.
Solamente in sede di ricorso
egli ha sostenuto di aver pagato il parcheggio apponendo dietro il parabrezza
il giustificativo, seppur leggermente girato (circostanza che avrebbe ben
potuto far notare all’agente lì presente).
Orbene, oltre a non essere
credibile poiché invocato per la prima volta nel gravame, dopo che nelle
precedenti comparse non aveva contestato i fatti, tale assunto non è comunque
atto a sminuire l’accertamento puntuale dell’agente, il quale, a differenza del
denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario
di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere
in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.2),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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