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Decisione

30.2007.376

Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

3 giugno 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________ di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

Giudice di pace”.

Fatti accertati il 7 ottobre 2007 in territorio di __________ (e non __________, sede dello Studio fiduciario e immobiliare che

amministra e rappresenta il __________ a __________, come erroneamente indicato

nella decisione impugnata). La risoluzione è stata resa in applicazione degli

art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, con

comunicazione 24 gennaio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.

20.

- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di denuncia 8 ottobre 2007 (che indica un presunto

utilizzo illecito del posteggio riservato ai visitatori per tre giorni

consecutivi, dal 7 al 9 ottobre 2007, giorno invero successivo alla denuncia)

presentato dalla __________ SA in rappresentanza della Comunione dei

comproprietari del condominio __________, di cui al fondo

4.

Il ricorrente non nega

di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non aver commesso nessuna

infrazione asserendo che:

“Al momento della

registrazione, il veicolo ZH __________ era posteggiato regolarmente sul

parcheggio visitatori della ditta “__________”.

La ditta “__________”

esegue i lavori di manutenzione correnti per l’immobile dei proprietari: __________

– __________ – __________ alla Via __________ come pure alla Via __________, __________.

Il veicolo ZH __________ è

a disposizione della ditta “__________” in caso di bisogno per effettuare la

manutenzione.

Al momento della denuncia,

stavano eseguendo i lavori annuali di manutenzione dei giardini degli immobili,

per incarico dei proprietari.

Di conseguenza non è

riscontrabile alcuna violazione del regolamento dei parcheggi a seconda

dell’art. 375, dato che il posteggiare un veicolo per scopi di manutenzione

viene praticato già da più di 15 anni. Inoltre non esiste alcun cartello di

divieto a norma dell’art. 375 in tal sito, con accesso dalla Via __________, __________.

La denuncia da parte

dell’amministrazione della “__________SA” viene di conseguenza respinta

fermamente in quanto infondata e illecita”.

5.

Chiamata a pronunciarsi

sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, l’amministrazione ha specificato

quanto segue:

“L’infrazione è avvenuta tra

l’altro anche di domenica, giorno festivo, in cui non è permesso effettuare

lavori di manutenzione. Inoltre, il signor __________ è condomino e possiede un

posteggio a lui assegnato. Pertanto mal vediamo per quale motivo debba occupare

il posteggio visitatori oppure altre aree (con riferimento alle fotografie

accluse al rapporto di denuncia, ndr). A questo riguardo rimandiamo anche al

regolamento della casa, approvato dall’assemblea ordinaria del 4.11.2000 che

recita all’art. 4:

[“]… omissis ….; gli utenti

devono occupare unicamente i posti auto interni o esterni a loro assegnati,

pena l’adozione di provvedimenti legali; … omissis …” (cfr. scritto 23

gennaio 2008).

6.

In concreto, sebbene

l’insorgente non abbia minimante reso verosimile la giustificazione addotta (producendo

ad esempio una fattura relativa ai lavori di manutenzione effettuati da questa

fantomatica ditta “__________”, la cui ragione sociale farebbe invero pensare a

un’attività legata al commercio di prodotti), il ricorso deve comunque essere

accolto per i motivi esposti appresso.

Come già anticipato, scopo

dell’art. 375bis CPC è quello di permettere all’avente diritto di

inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito

del proprio fondo a scopo di posteggio.

Nel campo d’applicazione di

questa disposizione rientrano quindi tutte le fattispecie in cui una persona,

priva di un diritto sul fondo in oggetto, ne fa uso per posteggiare il proprio

veicolo.

Diversa è invece la situazione

quando la vertenza vede protagonista un avente diritto del fondo, in specie il

comproprietario di una proprietà per piani, che non si attiene a quanto

disciplinato dal regolamento in relazione all’uso di parti comuni, come avvenuto

in concreto, ritenuto che l’immobilizzazione è stata constatata nel posteggio

riservato ai visitatori dell’immobile e in un’area adiacente (la quale sarebbe

di principio coperta dalla portata del divieto generale di parcheggiare sancito

dall’art. 375bis CPC). In tali casi, le contestazioni devono essere

risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua

assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (cfr. art. 712 e segg.

CC). Ne consegue che nella fattispecie concreta l’utilizzo della procedura ex

art. 375bis CPC non può essere protetta da questo giudice, in quanto

non conforme allo scopo previsto dalla legge.

Aggiungasi per di più che la

denunciante non si è confrontata con la censura sollevata dal ricorrente in

relazione all’assenza della debita segnaletica che concretizza il divieto (circostanza

che non può invero essere smentita sulla base della documentazione fotografica

agli atti).

Alla luce delle considerazioni

che precedono, si impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e

375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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