30.2007.376
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
3 giugno 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.376
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, PRPEN
Titolo:
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2007.376
32044/807
Bellinzona
3
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 dicembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. 32044/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________ di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
Giudice di pace”.
Fatti accertati il 7 ottobre 2007 in territorio di __________ (e non __________, sede dello Studio fiduciario e immobiliare che
amministra e rappresenta il __________ a __________, come erroneamente indicato
nella decisione impugnata). La risoluzione è stata resa in applicazione degli
art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, con
comunicazione 24 gennaio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
20.
- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di denuncia 8 ottobre 2007 (che indica un presunto
utilizzo illecito del posteggio riservato ai visitatori per tre giorni
consecutivi, dal 7 al 9 ottobre 2007, giorno invero successivo alla denuncia)
presentato dalla __________ SA in rappresentanza della Comunione dei
comproprietari del condominio __________, di cui al fondo
4.
Il ricorrente non nega
di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non aver commesso nessuna
infrazione asserendo che:
“Al momento della
registrazione, il veicolo ZH __________ era posteggiato regolarmente sul
parcheggio visitatori della ditta “__________”.
La ditta “__________”
esegue i lavori di manutenzione correnti per l’immobile dei proprietari: __________
– __________ – __________ alla Via __________ come pure alla Via __________, __________.
Il veicolo ZH __________ è
a disposizione della ditta “__________” in caso di bisogno per effettuare la
manutenzione.
Al momento della denuncia,
stavano eseguendo i lavori annuali di manutenzione dei giardini degli immobili,
per incarico dei proprietari.
Di conseguenza non è
riscontrabile alcuna violazione del regolamento dei parcheggi a seconda
dell’art. 375, dato che il posteggiare un veicolo per scopi di manutenzione
viene praticato già da più di 15 anni. Inoltre non esiste alcun cartello di
divieto a norma dell’art. 375 in tal sito, con accesso dalla Via __________, __________.
La denuncia da parte
dell’amministrazione della “__________SA” viene di conseguenza respinta
fermamente in quanto infondata e illecita”.
5.
Chiamata a pronunciarsi
sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, l’amministrazione ha specificato
quanto segue:
“L’infrazione è avvenuta tra
l’altro anche di domenica, giorno festivo, in cui non è permesso effettuare
lavori di manutenzione. Inoltre, il signor __________ è condomino e possiede un
posteggio a lui assegnato. Pertanto mal vediamo per quale motivo debba occupare
il posteggio visitatori oppure altre aree (con riferimento alle fotografie
accluse al rapporto di denuncia, ndr). A questo riguardo rimandiamo anche al
regolamento della casa, approvato dall’assemblea ordinaria del 4.11.2000 che
recita all’art. 4:
[“]… omissis ….; gli utenti
devono occupare unicamente i posti auto interni o esterni a loro assegnati,
pena l’adozione di provvedimenti legali; … omissis …” (cfr. scritto 23
gennaio 2008).
6.
In concreto, sebbene
l’insorgente non abbia minimante reso verosimile la giustificazione addotta (producendo
ad esempio una fattura relativa ai lavori di manutenzione effettuati da questa
fantomatica ditta “__________”, la cui ragione sociale farebbe invero pensare a
un’attività legata al commercio di prodotti), il ricorso deve comunque essere
accolto per i motivi esposti appresso.
Come già anticipato, scopo
dell’art. 375bis CPC è quello di permettere all’avente diritto di
inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito
del proprio fondo a scopo di posteggio.
Nel campo d’applicazione di
questa disposizione rientrano quindi tutte le fattispecie in cui una persona,
priva di un diritto sul fondo in oggetto, ne fa uso per posteggiare il proprio
veicolo.
Diversa è invece la situazione
quando la vertenza vede protagonista un avente diritto del fondo, in specie il
comproprietario di una proprietà per piani, che non si attiene a quanto
disciplinato dal regolamento in relazione all’uso di parti comuni, come avvenuto
in concreto, ritenuto che l’immobilizzazione è stata constatata nel posteggio
riservato ai visitatori dell’immobile e in un’area adiacente (la quale sarebbe
di principio coperta dalla portata del divieto generale di parcheggiare sancito
dall’art. 375bis CPC). In tali casi, le contestazioni devono essere
risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua
assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (cfr. art. 712 e segg.
CC). Ne consegue che nella fattispecie concreta l’utilizzo della procedura ex
art. 375bis CPC non può essere protetta da questo giudice, in quanto
non conforme allo scopo previsto dalla legge.
Aggiungasi per di più che la
denunciante non si è confrontata con la censura sollevata dal ricorrente in
relazione all’assenza della debita segnaletica che concretizza il divieto (circostanza
che non può invero essere smentita sulla base della documentazione fotografica
agli atti).
Alla luce delle considerazioni
che precedono, si impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e
375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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