30.2007.378
Circolare senza le targhe prescritte
3 giugno 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.378
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare senza le targhe prescritte
TARGA DI CONTROLLO
art. 10 cpv. 1 LCSTR
art. 96 agg. 1 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.378
30211/809
Bellinzona
3
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 dicembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
23 novembre 2007 n. 30211/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati i 22 aprile 2007 in territorio di __________:
"Ha circolato con il
veicolo marca (recte: targa) TI __________ senza le targhe prescritte”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr (recte: 10 cpv. 1 e 96
cifra 1 cpv. 1 LCStr, poiché la fattispecie non riguarda le modalità con cui
sono apposte le targhe o il fatto che non siano leggibili, bensì la loro
assenza; tale svista non inficia tuttavia la validità della decisione
impugnata, atteso che l’addebito mosso al ricorrente nel rapporto di
contravvenzione, sul quale egli ha avuto modo di esprimersi, è chiaro); 96 e
219 cpv. 1 OETV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 25 gennaio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 10 cpv. 1
LCStr i veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle
targhe di controllo. In particolare, gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente
e posteriormente, delle targhe previste (art. 96 OETV).
Chiunque conduce un veicolo a
motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la
licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste è punito con la
multa (art. 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr). Per siffatta infrazione l’allegato 1
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 140.- (infrazione n. 404).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato di aver circolato alla guida del veicolo __________ senza le targhe
prescritte (con riferimento al rapporto di contravvenzione 3 luglio 2007).
4.
Il ricorrente ammette di
aver circolato con il veicolo in questione senza la targa anteriore, ma si
giustifica invocando un presunto furto: “Con la presente dichiaro che è
stata effettuata denuncia ma non inoltrata a Camorino dal Sig. __________ /o
collega (Pol. Cantonale __________). La questione è stata risolta visto
il ritrovamento recente (sett. scorsa) e già mostrata (autovettura) in regola.
Vi prego di prendere contatto con la gendarmeria di __________ per ev. chiarimenti
in merito. Vi ritorno la documentazione relativa; multa + cedolino” (cfr.
ricorso 11 dicembre 2007).
Nelle osservazioni 2 luglio
2007, ammettendo pacificamente i fatti, egli affermava invece quanto segue,
senza peraltro accennare alla circostanza evocata nel gravame: “Come parlato
in data 10.05.07, sono in attesa di una vostra convocazione per mostrare l’automobile
con le targhe e tutte le disp. [disposizioni, ndr] a norma di legge. In
data 22.04.07 circolavo a __________ senza targa anteriore, l’auto è stata
ritirata dalla carr. __________ il 19.04 e sono rimasto in attesa di completare
il lavoro fino al 25.04 (da quella data l’auto è ok). Se possibile chiedo di
presentarmi a mostrare il mio veicolo in ordine”.
Chiamato a esprimersi sulle
giustificazioni addotte dall’insorgente, l’agente accertatore ha riconfermato
il rapporto di contravvenzione, precisando che:
“Il veicolo era in
circolazione sprovvisto della targa anteriore, e non si è trattato della prima
volta in quanto già in un’altra occasione il sottoscritto lo aveva multato per
la medesima infrazione” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 ottobre
2007).
5.
In concreto, le giustificazioni
addotte – peraltro neppure rese verosimili – non sono, a non averne dubbio
liberatorie. Come rettamente rilevato dall’agente accertatore nelle
contro-osservazioni 17 gennaio 2008 – sulle quali il ricorrente è rimasto
silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con plico
raccomandato 29 gennaio 2008 – la successiva regolarizzazione del veicolo nulla
muta al fatto che egli abbia circolato su strada pubblica senza una delle
targhe prescritte dalla legge, oltretutto pur essendo già stato sanzionato per
la medesima infrazione.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta,
peraltro dimezzata rispetto a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD per
siffatto genere d’infrazione, risulta confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato – va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli 10 cpv. 1 e 96 cifra 1 cpv.
1 LCStr; 96 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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