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Decisione

30.2007.378

Circolare senza le targhe prescritte

3 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati i 22 aprile 2007 in territorio di __________:

"Ha circolato con il

veicolo marca (recte: targa) TI __________ senza le targhe prescritte”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr (recte: 10 cpv. 1 e 96

cifra 1 cpv. 1 LCStr, poiché la fattispecie non riguarda le modalità con cui

sono apposte le targhe o il fatto che non siano leggibili, bensì la loro

assenza; tale svista non inficia tuttavia la validità della decisione

impugnata, atteso che l’addebito mosso al ricorrente nel rapporto di

contravvenzione, sul quale egli ha avuto modo di esprimersi, è chiaro); 96 e

219 cpv. 1 OETV.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 25 gennaio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 10 cpv. 1

LCStr i veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla

circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle

targhe di controllo. In particolare, gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente

e posteriormente, delle targhe previste (art. 96 OETV).

Chiunque conduce un veicolo a

motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la

licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste è punito con la

multa (art. 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr). Per siffatta infrazione l’allegato 1

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione

pecuniaria di fr. 140.- (infrazione n. 404).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato di aver circolato alla guida del veicolo __________ senza le targhe

prescritte (con riferimento al rapporto di contravvenzione 3 luglio 2007).

4.

Il ricorrente ammette di

aver circolato con il veicolo in questione senza la targa anteriore, ma si

giustifica invocando un presunto furto: “Con la presente dichiaro che è

stata effettuata denuncia ma non inoltrata a Camorino dal Sig. __________ /o

collega (Pol. Cantonale __________). La questione è stata risolta visto

il ritrovamento recente (sett. scorsa) e già mostrata (autovettura) in regola.

Vi prego di prendere contatto con la gendarmeria di __________ per ev. chiarimenti

in merito. Vi ritorno la documentazione relativa; multa + cedolino” (cfr.

ricorso 11 dicembre 2007).

Nelle osservazioni 2 luglio

2007, ammettendo pacificamente i fatti, egli affermava invece quanto segue,

senza peraltro accennare alla circostanza evocata nel gravame: “Come parlato

in data 10.05.07, sono in attesa di una vostra convocazione per mostrare l’automobile

con le targhe e tutte le disp. [disposizioni, ndr] a norma di legge. In

data 22.04.07 circolavo a __________ senza targa anteriore, l’auto è stata

ritirata dalla carr. __________ il 19.04 e sono rimasto in attesa di completare

il lavoro fino al 25.04 (da quella data l’auto è ok). Se possibile chiedo di

presentarmi a mostrare il mio veicolo in ordine”.

Chiamato a esprimersi sulle

giustificazioni addotte dall’insorgente, l’agente accertatore ha riconfermato

il rapporto di contravvenzione, precisando che:

“Il veicolo era in

circolazione sprovvisto della targa anteriore, e non si è trattato della prima

volta in quanto già in un’altra occasione il sottoscritto lo aveva multato per

la medesima infrazione” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 ottobre

2007).

5.

In concreto, le giustificazioni

addotte – peraltro neppure rese verosimili – non sono, a non averne dubbio

liberatorie. Come rettamente rilevato dall’agente accertatore nelle

contro-osservazioni 17 gennaio 2008 – sulle quali il ricorrente è rimasto

silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con plico

raccomandato 29 gennaio 2008 – la successiva regolarizzazione del veicolo nulla

muta al fatto che egli abbia circolato su strada pubblica senza una delle

targhe prescritte dalla legge, oltretutto pur essendo già stato sanzionato per

la medesima infrazione.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta,

peraltro dimezzata rispetto a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD per

siffatto genere d’infrazione, risulta confacentemente proporzionata alla

gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e

contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli 10 cpv. 1 e 96 cifra 1 cpv.

1 LCStr; 96 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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