30.2007.379
Inosservanza dei doveri in caso di infortunio
4 giugno 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2007.379
Data decisione, Autorità:
04.06.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza dei doveri in caso di infortunio
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 92 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.379
31586/802
Bellinzona
4
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2007 presentato
da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. 31586/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 28 dicembre 2007
presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura ZH __________, dopo essere incorso in un incidente abbandonava il luogo
del sinistro”.
Fatti accertati il 30 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 51 cpv. 1 e 3, 92 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 28 dicembre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 51 cpv. 1
LCStr in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi
tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per
quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.
Se vi sono soltanto danni
materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando
il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la
polizia (cpv. 3).
Chiunque, in caso
d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla LCStr è punito con la multa
(art. 92 cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver abbandonato il
luogo del sinistro dopo essere incorso in un incidente.
La decisione impugnata trae
origine del rapporto di polizia 3 ottobre 2007, dal quale emerge quanto segue:
“Il protagonista __________
segnalava telefonicamente di essere stato urtato da un’automobile
all’intersezione Via __________ /Via __________ di __________ e che il
conducente, invece di fermarsi, avrebbe continuato la propria corsa in
direzione di __________. Da parte nostra si riusciva a intercettare e fermare
il veicolo segnalato (alla cui guida vi era il __________) sulla strada
Cantonale di __________. Grazie ai segni coincidenti sulle carrozzerie dei due
veicoli si poteva stabilire che effettivamente vi era stato un contatto. Il
protagonista __________, dopo aver visto i danni, confermava esservi stato un
urto fra i due veicoli, dichiarava però di non essersi accorto di nulla al
momento del contatto. Giustificava il fatto di non essersi fermato nonostante
gli inequivocabili segni da parte del __________, dicendo di aver avuto paura.
Dopo aver preso contatto
con i protagonisti ci si portava sul luogo dell’incidente dove però non era
visibile nessun segno riconducibile al sinistro. Nessuno si è annunciato come
testimone (…)” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4.
Il ricorrente contesta
di aver commesso l’infrazione ascrittagli, asserendo di non essersi reso conto
che vi è stato un contatto tra le vetture, poiché si è trattato di un lieve
sfregamento. Difetterebbe in altri termini la colpevolezza.
In particolare, egli ritiene
che non vi sono agli atti “quegli elementi probatori che confermino senza
ombra di dubbio né volontà né negligenza (evenienza quest’ultima che, a suo
dire, sarebbe di per sé esclusa dall’applicabilità dell’art. 92 LCStr)
nell’aver commesso l’infrazione di cui agli articoli 51 cpv. 1 e 3 LCStr”,
ritenuto che l’unica indicazione contenuta nel rapporto di polizia, ovvero quella
dei danni ai veicoli alle pagine 2 e 3, non sarebbe sufficiente, poiché troppo
generica e quindi di alcun ausilio per stabilire se l’urto avrebbe potuto
essere da lui percepito (cfr. ricorso punto 4). In proposito, nelle
osservazioni al rapporto di contravvenzione 30 ottobre 2007, alle quali rinvia
nel gravame, egli affermava che:
“Dal rapporto di polizia si
rileva che se collisione vi è stata tra i veicoli, questa è stata veramente di
lievissima entità: ciò è dimostrato in particolare dalla posizione dei veicoli
al momento del fatto saliente, i lievi danni ai veicoli (alcuna notifica è
stata fatta alle rispettive assicurazioni RC dei protagonisti), nessuna
deviazione di traiettoria nel senso di marcia e nessuna traccia o altro
rilevate in loco. (…) Anche l’atteggiamento aggressivo dell’altro protagonista,
allorquando andò a picchiare con i pugni il finestrino del veicolo del signor
Ganz, non ha certamente facilitato il chiarimento immediato della situazione”.
5.
Premessa per
l’applicazione dell’art. 92 cifra 1 LCStr relativo all’inosservanza dei doveri
imposti dalla legge è l’esistenza di un incidente, la cui definizione
presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera
una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura
non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret,
Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna
2007, pag. 154, n. 12, ad art. 92 LCStr).
Ai fini dell’insorgere dei
doveri in caso d’infortunio della circolazione stradale con soli danni
materiali il valore e la natura dei danni causati non entrano in considerazione
(ritenuto che secondo la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.-
sono sufficienti; cfr. Schultz,
Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987,
220.
e 221, Berna 1990). Per principio i doveri specifici previsti dall’art. 51
cpv. 3 LCStr incombono all’autore del danno (“Schädiger”) e non alle
persone implicate; autore del danno è colui che con il suo comportamento è
all’origine, anche solo parzialmente, di una delle cause dell’incidente,
indipendentemente da ogni colpa e quand’anche abbia subito personalmente un
danno nel sinistro stradale. L’autore dovrà attenersi non solo ai doveri
specifici dell’art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche a quelli generali derivanti dal
cpv. 1 del medesimo articolo, segnatamente all’obbligo di fermarsi (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 175, n. 99 e
segg. ad art. 92 LCStr.
Quo all’elemento soggettivo
dell’infrazione va detto che, contrariamente a quanto supposto nel gravame, la
regola dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr si applica senza restrizioni, di modo
che la contravvenzione istituita dall’art. 92 cifra 1 LCStr è punibile sia se
commessa intenzionalmente sia per negligenza.
6.
In concreto, l’esistenza
della collisione e del danno (quand’anche fosse stato di lieve entità) è
pacifica, donde l’applicazione dell’art. 51 LCStr.
Ciò posto, v’è da chiedersi
se, alla luce delle circostanze concrete, l’insorgente avrebbe potuto o dovuto
essere consapevole di trovarsi in una situazione che generava per lui gli
obblighi sanciti dall’art. 51 LCStr.
Dopo essere stato fermato
dalla polizia e posto di fronte alle striature sui veicoli (fiancata sinistra
veicolo __________ e fiancata destra parte anteriore del suo), egli ha
affermato che “deduco che tra i veicoli vi è stato un urto (collisione di
striscio), ma prima non mi ero accorto di nulla” (cfr. verbale di
interrogatorio 30 agosto 2007, pag. 3/4).
Il co-protagonista ha invece
asserito che: “Avvertito l’urto, invece di fermarsi, il conducente tentava
di schivarmi sterzando verso sinistra. Così facendo graffiava però
ulteriormente la carrozzeria della fiancata. Dopo la collisione il conducente
si fermava davanti alla mia automobile a causa della colonna che vi era
dinnanzi. A questo punto scendevo dalla mia macchina, mi dirigevo verso la sua
vettura, richiamavo la sua attenzione picchiando sul finestrino del conducente
e cercavo invano di aprire la sua portiera. Nel frattempo si formava uno spazio
davanti e questi riprendeva la sua corsa ignorandomi. Decidevo quindi di
avvisare la polizia chiamando il 117, la quale riusciva a fermare il veicolo da
me segnalato in territorio di __________”.
L’insorgente, come detto,
sostiene di non essersi accorto della collisione, giacché di lievissima entità,
come sarebbe attestato in particolare dai leggeri danni ai veicoli e dalla
mancanza di tracce in loco. Ammesso che il danno sia stato esiguo per
l’insorgente (ciò che invero non può desumersi dalla fotografia prodotta,
giacché di scarsa qualità e non a colori), lo stesso non si può certo dire per
il co-protagonista, il quale non può aver reagito in quel modo e poi chiamato la
polizia, senza alcun motivo, con il rischio, tra l’altro, di subire un eventuale
procedimento contravvenzionale come debitore della precedenza. In proposito,
non è determinante il fatto che i due protagonisti non abbiano avanzato pretese
nei confronti dei rispettivi assicuratori RC.
A prescindere dell’effettiva
entità dei danni, in concreto vi era nondimeno una circostanza che imponeva
all’insorgente di fermarsi, ovvero l’esplicito tentativo del co-protagonista,
da lui a priori riconosciuto come il “ragazzo che stava forzando la
precedenza”, di confrontarsi con lui. In proposito, egli non può seriamente
pretendere di non essersi fermato per paura, a maggior ragione se non aveva
nulla da rimproverarsi e ben potendo restare all’interno della vettura con il
finestrino leggermente aperto (senza contare che vista la situazione di traffico
intenso vi sarebbero stati numerosi testimoni).
Orbene, quand’anche non avesse
percepito la collisione di striscio, alla luce delle rimostranze dell’altro
conducente, egli avrebbe dovuto fermarsi per chiarire i motivi di simile
reazione, non potendo egli semplicemente ignorarla a suo favore, pena la
violazione, seppur per negligenza, degli obblighi sanciti dalla legge. In
effetti, in caso di dubbi sulla questione di sapere se l’autore ammette o
rifiuta l’ipotesi della sopravvenienza dell’incidente, il principio in dubio
pro reo deve far propendere per la negligenza (cfr. jeanneret, op. cit., n. 134 ad art. 92 LCStr, pag. 183).
In siffatte evenienze, la
decisione impugnata merita conferma.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 51 cpv. 1 e 3, 92
cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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