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Decisione

30.2007.38

Fissazione contributi AVS AI IPG personali 2003 quale indipendente. Tassazione. Precisazioni relative al reddito da parte dell'UT.

28 giugno 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa in­dipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali neces­sarie

per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

5. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione bien­nale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribu­zione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

6. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio inve­stito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'im­posta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ri­partizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determi­nante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nel­l'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensa­zione

e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

7. In

concreto, il ricorrente ha indicato nella dichiarazione di tassa­zione 2003B un

reddito da attività indipendente di CHF 2'857.-- (doc. A3). Dal canto suo, il

com­petente Ufficio di tassazione ha ritenuto un reddito di CHF 30'000.-- ed ha

quindi emesso una notifica di tassazione 2003 (doc. A4) in tal senso. Di conse­guenza,

Considerandi

la Cassa ha calcolato il contributo AVS/AI/IPG do­vuto nel 2003 dall'assicurato basandosi su un reddito da

attività lucra­tiva indipendente di CHF 30'000.--.

In seguito alle

precisazioni del 13 giugno 2007 (doc. VIIIbis) pro­dotte

dall'Ufficio Circondariale di Tassazione di __________, la Cassa ha riveduto la

propria posizione accogliendo le contesta­zioni dell'insorgente (doc. IX).

8.

Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la deci­sione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giu­dicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debita­mente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma deci­sivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicura­zioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedi­menti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribu­nale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualifica­zione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und

Beitragswesen in der obliga­torischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag.

212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des arti­cles 1 à 16 de

la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi­vants (LAVS), ad art. 9

LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurispru­denza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto con­cerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

9.

Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.

22.

cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B, che

porta sull'anno 2003.

Dalle comunicazioni

dell'Ufficio di tassazione si

evince che red­dito da attività lucrativa indipendente dei coniugi __________

con­seguito ammonta a CHF 30'000.--, da suddividere in CHF 27'500.-- per quanto

concerne __________ e CHF 2'500.-- riguardanti RI 1. A seguito dell'erronea

compilazione del questionario 2003B per indipendenti senza contabilità (doc. A3)

da parte del ricorrente (come lui stesso ammette, doc. I), l'Ufficio di

tassazione ha attribuito al ricorrente l'intero importo di CHF 30'000.--.

A questo proposito la Cassa evidenzia

che questa decisione di tas­sazione è regolarmente cresciuta in giudicato (doc.

VI). La precisazione da parte dell'Ufficio di tassazione del 13 giugno 2007

(doc. VIIIbis) non contrasta con la crescita in giudicato della

decisione.

10.

Sulla

scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteg­gio di CHF 30'000.-- sollevata dal ricorrente va accettata.

Ne

discende dunque che il ricorso deve essere accolto e la deci­sione impugnata annullata,

nel senso che la Cassa di compen­sazione è tenuta ad emanare una nuova

decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente su un reddito aziendale

assommante a CHF 2'500.-- su un capitale proprio nullo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e l'incarto rinviato

alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova deci­sione di fissazione dei contributi

AVS/AI/IPG conformemente al considerando 10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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