30.2007.38
Fissazione contributi AVS AI IPG personali 2003 quale indipendente. Tassazione. Precisazioni relative al reddito da parte dell'UT.
28 giugno 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2007.38
Data decisione, Autorità:
28.06.2007, TCA
Titolo:
Fissazione contributi AVS AI IPG personali 2003 quale indipendente. Tassazione. Precisazioni relative al reddito da parte dell'UT.
CONTRIBUTI
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 9 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.38
CI/td
Lugano
28 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 maggio
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 16 aprile 2007 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente (docc. 9 e
10) per il periodo di contribuzione dal 1° giugno al 31 dicembre 2003. La Cassa
ha ritenuto un reddito aziendale di CHF 30'425.--, evinto dalla tassazione
fiscale IFD 2003B (doc. A4), ed un capitale nullo investito nell'azienda.
B. Il
20 aprile 2007 (doc. 3) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere
che il suo reddito aziendale nel periodo in discussione sarebbe stato di CHF 2'857.--, mentre sua moglie __________
avrebbe conseguito, nel medesimo periodo, un reddito da attività lucrativa
indipendente di CHF 26'431.-- (doc. A3).
C. Con
scritto del 2 maggio 2007 (doc. 2/1) la Cassa ha proceduto ad ulteriore
accertamento presso l'Ufficio Circondariale di Tassazione di __________, il
quale con risposta del 4 maggio 2007 (doc. 2/2) ha confermato il reddito
aziendale di RI 1 determinato e tassato nel 2003 di CHF 30'000.--.
Con
decisione su opposizione dell'11 maggio 2007 (doc. B) la Cassa ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che l'importo di CHF 30'000.--
è stato confermato dal competente Ufficio di tassazione e che siccome le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione, essa non può dunque scostarsene.
D. Con
ricorso del 29 maggio 2007 (doc. I) l'assicurato ha nuovamente fatto valere che il suo reddito aziendale
nel periodo in discussione sarebbe stato di CHF 2'857.--, e non di CHF 30'000.-- come accertato dalla Cassa.
Con risposta di causa
dell'11 giugno 2007 (doc. VI) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2003 cresciuta nel
frattempo in giudicato.
E. Con
scritto del 13 giugno 2007 (doc. VIIIbis) l'Ufficio Circondariale di
Tassazione di __________ ha precisato che i redditi aziendali conseguiti dai
coniugi __________ nel 2003 vanno suddivisi in CHF 2'500.-- per RI 1 e CHF
27'500.-- per __________.
Sulla
scorta di tale precisazione, il ricorrente ha proposto con lettera del 15
giugno 2007 (doc. VIII) l'accoglimento del ricorso, mentre la Cassa ha
postulato con lettera del 18 giugno 2007 (doc. IX) lo stralcio dai ruoli.
in
diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
3. A
norma dell'art. 53 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'amministrazione
può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della
risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene
trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta
(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversiche-rungsrecht
oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236
consid. 2).
Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere
di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della
nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA)
enuncia i medesimi principi. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al
Giudice.
Nel
caso di specie, l'11 giugno 2007 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria
risposta di causa, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. VI). Solo in
seguito, il 18 giugno 2007, l'amministrazione ha emanato una decisione di
riconsiderazione (doc. IX) che tuttavia, visto quanto sopra, può essere
considerata unicamente quale proposta al Giudice.
In
queste condizioni il TCA è tenuto ad entrare nel merito del ricorso.
nel merito
4. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone
fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie
per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
5. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
6. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione
e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
7. In
concreto, il ricorrente ha indicato nella dichiarazione di tassazione 2003B un
reddito da attività indipendente di CHF 2'857.-- (doc. A3). Dal canto suo, il
competente Ufficio di tassazione ha ritenuto un reddito di CHF 30'000.-- ed ha
quindi emesso una notifica di tassazione 2003 (doc. A4) in tal senso. Di conseguenza,
Considerandi
la Cassa ha calcolato il contributo AVS/AI/IPG dovuto nel 2003 dall'assicurato basandosi su un reddito da
attività lucrativa indipendente di CHF 30'000.--.
In seguito alle
precisazioni del 13 giugno 2007 (doc. VIIIbis) prodotte
dall'Ufficio Circondariale di Tassazione di __________, la Cassa ha riveduto la
propria posizione accogliendo le contestazioni dell'insorgente (doc. IX).
8.
Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag.
212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9
LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
9.
Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.
22.
cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B, che
porta sull'anno 2003.
Dalle comunicazioni
dell'Ufficio di tassazione si
evince che reddito da attività lucrativa indipendente dei coniugi __________
conseguito ammonta a CHF 30'000.--, da suddividere in CHF 27'500.-- per quanto
concerne __________ e CHF 2'500.-- riguardanti RI 1. A seguito dell'erronea
compilazione del questionario 2003B per indipendenti senza contabilità (doc. A3)
da parte del ricorrente (come lui stesso ammette, doc. I), l'Ufficio di
tassazione ha attribuito al ricorrente l'intero importo di CHF 30'000.--.
A questo proposito la Cassa evidenzia
che questa decisione di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato (doc.
VI). La precisazione da parte dell'Ufficio di tassazione del 13 giugno 2007
(doc. VIIIbis) non contrasta con la crescita in giudicato della
decisione.
10.
Sulla
scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteggio di CHF 30'000.-- sollevata dal ricorrente va accettata.
Ne
discende dunque che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata,
nel senso che la Cassa di compensazione è tenuta ad emanare una nuova
decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente su un reddito aziendale
assommante a CHF 2'500.-- su un capitale proprio nullo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e l'incarto rinviato
alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG conformemente al considerando 10.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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